lunedì 31 dicembre 2018

Codice destinatario Q&A

Dopo questo post, ritorniamo sull'argomento, avendo riscontrato che vi sono ancora dubbi sulla questione.


Emissione delle fatture elettroniche


Il codice destinatario non serve per emettere le fatture elettroniche. Rappresenta una delle forme possibili per la ricezione.


Codice destinatario e codice univoco


Il codice univoco è il codice che designa i centri di fatturazione nel caso delle fatture elettroniche emesse alla Pubblica Amministrazione (es. i singoli dipartimenti universitari o le singole Stazioni dei Carabinieri). Il codice destinatario della fattura elettronica fra imprese è l'indirizzo del server di ricezione delle fatture e può essere lo stesso per tutte le partite IVA che si appoggiano su quel server.


Chi mi fornisce il codice destinatario?


Il provider dei servizi di fatturazione elettronica, in quanto è solo lui a sapere a quale indirizzo è collegato il server che vi viene messo a disposizione.


Posso ricevere fatture senza codice destinatario?


La ricezione delle fatture elettroniche avviene sempre e comunque sul portale della fatturazione elettronica. Oltre al recapito sul portale, per evitare di dover accedervi ogni volta che è necessario sapere se sono arrivate fatture elettroniche, è possibile (ma non obbligatorio) indicare di default l'inoltro della fattura anche su un indirizzo PEC o su un server esterno collegato al SdI.


Vantaggi e svantaggi del codice destinatario


Il codice destinatario è molto utile per le aziende che integrano nel proprio software gestionale la ricezione automatica e la registrazione delle fatture elettroniche. Ciò permette loro di inserire in contabilità le fatture fornitori senza intervento umano, evitando anche la necessità di scaricare e aprire gli allegati della PEC. L'unico svantaggio è che il servizio di attribuzione del codice destinatario ha un costo per cui, se non si ha la necessità di importazione automatica nel gestionale delle fatture ricevute, non occorre avere un codice destinatario.


Posso emettere fattura ad un soggetto che non mi ha fornito né codice destinatario né PEC?


Sì, in questo caso basta valorizzare il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con "0000000" (7 volte zero - campo obbligatorio) e lasciare vuoto il campo PEC (campo facoltativo). Se il cliente ha registrato il proprio modo di ricezione di default, riceverà la vostra fattura nel modo prescelto, altrimenti la trova comunque sul portale della fatturazione elettronica.

domenica 30 dicembre 2018

I codici della fatturazione elettronica

Se mi arriva un TD06 N4 con MP01, cosa ho ricevuto???

La fatturazione elettronica utilizza tutta una serie di codici per definire le situazioni più ricorrenti nelle fatture, quali il tipo di documento, il regime IVA dell'operazione, il modo di pagamento, il regime fiscale di chi emette la fattura, la cassa di previdenza e la ritenuta eventualmente applicate ecc.

Purtroppo questi codici non sono quasi mai di tipo mnemonico, ma occorre ricordarseli a memoria. Ad esempio i regimi di non applicazione dell'IVA (esente, escluso, fuori campo, reverse charge, ecc.) sono tutti contraddistinti dalla lettera "N" seguita da un numero. Fortunatamente, però, siccome le fatture elettroniche si emettono con un computer, i programmi presentano normalmente la lista delle alternative possibili nella classica forma del menu a discesa.

Vediamo ora quali sono i codici più frequenti ed i valori più comuni che essi assumono, ricordano che l'elenco completo è disponibile nelle specifiche tecniche riportate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.


Regime fiscale del soggetto che emette la fattura


I dati di questa sezione servono a identificare il regime fiscale del soggetto che emette la fattura e, di conseguenza, gli eventuali adempimenti che deve eseguire (es. applicazione della ritenuta) il soggetto che la riceve. I principali valori sono:

RF01
Regime ordinario
RF02
Regime dei "minimi" (legge 244/2007 e successive modificazioni)
RF17
IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF19
Regime forfetario (art.1, c.54-89, L. 190/2014 e successive modificazioni)


Tipo documento


Si parla di "fattura" elettronica, ma i valori possibili comprendono tutti i documenti che si possono emettere:

TD01
fattura
TD02
acconto/anticipo su fattura
TD03
acconto/anticipo su parcella
TD04
nota di credito
TD05
nota di debito
TD06
parcella

I codici TD02 e TD03 si riferiscono al caso di pagamento parziale di una proforma emessa da un professionista. I codici TD01 e TD06 sono intercambiabili, secondo quanto previsto dall'art. 21 DPR 633/1972: "Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili".

Cassa previdenziale


I dati di questa sezione si indica la Cassa previdenziale cui si riferisce il contributi integrativo applicato in fattura da parte del professionista. L'elenco comprende anche i codici relativi a Cassa del notariato ed ENPAMP, anche se normalmente tali ordinamenti previdenziali non prevedono contributi a carico dei clienti. In questa sezione compare anche il codice relativo all'INPS per l'addebito in fattura della rivalsa prevista dalla Gestione Separata e, erroneamente, il codice relativo all'ENASARCO (il contributo ENASARCO va sottratto nella fattura dell'agente, mentre le Casse previdenziali si sommano). I valori più frequenti sono:

TC01
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02
Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03
Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC10
Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11
Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC14
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC16
Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC18
Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19
Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20
Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21
Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22
INPS


Ritenute


In questa sezione vengono indicati il tipo di ritenuta, a seconda del soggetto che emette fattura:

RT01
Ritenuta persone fisiche
RT02
Ritenuta persone giuridiche

e la causale della ritenuta che dovrà essere riportata nella certificazione dei sostituti di imposta, i cui valori più frequenti sono:

A
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
B
cessione di diritti d'autore
Q
provvigioni percepite da agente o rappresentante monomandatario
R
provvigioni percepite da agente o rappresentante plurimandatario
T
provvigioni percepite da mediatore
U
provvigioni percepite da procacciatore di affari
V
provvigioni percepite da incaricato per le vendite a domicilio / porta a porta
W
prestazioni di servizi rese a condomini


Modalità di pagamento


I codici di questa sezione indicano il modo in cui si chiede il pagamento della fattura. I principali valori sono

MP01
contanti
MP02
assegno (bancario; anche se non è specificato, v. sotto MP03)
MP03
assegno circolare
MP05
bonifico
MP09
RID (obsoleto)
MP12
RIBA
MP13
MAV
MP19
SDD (SEPA Direct Debit)
MP20
SEPA Direct Debit CORE
MP21
SEPA Direct Debit B2B

Le ultime tre forme di pagamento sono quelle che hanno sostituito il RID a partire dal 1° febbraio 2014 come forma di addebito diretto su conto corrente (es. per le utenze), a seguito della creazione dell'area unica dei pagamenti in euro.


Natura delle operazioni non soggette ad IVA


Per tutte le operazioni senza addebito dell'IVA occorre indicare la cosiddetta "natura" ossia il motivo per cui l'imposta non viene applicata. Mentre l'indicazione della natura è obbligatoria, il riferimento alla norma di legge è un campo descrittivo che può anche non essere compilato. I valori ammessi sono:

N1
operazione esclusa art. 15 DPR 633/72
N2
operazione non soggetta
N3
operazione non imponibile
N4
operazione esente
N5
regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
inversione contabile
N7
IVA assolta in altro stato UE

Per il modo in cui funziona la fattura elettronica e per il fatto che chi riceve una fattura errata non può correggerla né registrarla correttamente in contabilità, diventa fondamentale la corretta indicazione della "natura" dell'operazione da parte di chi emette la fattura. In particolare mentre i valori N5…N7 si riferiscono a casistiche ben specifiche, è importante comprendere bene le differenze tra i codici N1…N4.

N1 - operazioni escluse

Il riferimento di legge è all'art. 15 DPR 633/72. Tale articolo elenca in modo esaustivo le operazioni escluse dalla base imponibile IVA, che sono:

  • interessi di mora e penalità per ritardi e irregolarità negli adempimenti
  • beni ceduti a titolo di sconto in conformità alle condizioni contrattuali originarie
  • rimborso delle anticipazioni documentate fatte in nome e per conto del cliente
  • cauzioni per gli imballaggi a rendere

N2 - operazioni non soggette


Sono tutte quelle operazioni per le quali non si applica l'IVA per mancanza di uno dei presupposti fondamentali dell'imposta (soggettivo, oggettivo, territoriale), quali, ad esempio:
  • operazioni rientranti nell'attività istituzionale degli enti non commerciali
  • operazioni svolte da soggetti che applicano il regime dei minimi o il regime forfetario
  • cessioni di diritti d'autore da parte dell'autore
  • cessioni di terreni agricoli
  • cessioni di campioni gratuiti di modico valore
  • prestazioni di servizi rese a imprese estere ("B2B")

Si tratta, in generale, delle operazioni cosiddette "fuori campo IVA"

N3 - operazioni non imponibili

Sono le operazioni di commercio internazionale di beni e quelle connesse agli scambi internazionali. Rientrano in questa voce le esportazioni e le cessioni intracomunitarie di beni e i servizi connessi con gli scambi internazionali (trasporti, sdoganamenti, servizi portuale e aeroportuali, provvigioni per vendite all'estero o per acquisti dall'estero. Rientrano altresì in questa voce le fatture emesse senza applicazione dell'IVA a seguito di dichiarazione di intento rilasciata da un soggetto che riveste la qualifica di "esportatore abituale"

N4 - operazioni esenti

Sono tutte le operazioni elencate dall'art. 10 DPR 633/72 (operazioni bancarie e assicurative e relative provvigioni, locazione di fabbricati non strumentali, prestazioni mediche, sanitarie, di istruzione e formazione professionale, cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA)

N5 - regime del margine

Sono le cessioni di beni usati acquistati presso privati e degli oggetti d'arte e di antiquariato. Lo speciale regime di determinazione dell'IVA per queste operazioni prevede che la fattura sia emessa senza indicazione dell'imposta, dal momento che non è una percentuale "secca" del prezzo di vendita

N6 - inversione contabile ("reverse charge")

Rientrano in questa categoria il subappalto nel settore edile e le altre operazioni indicate al comma 6 dell'art. 17 DPR 633/72.

N7 - IVA assolta in altro stato UE

Si tratta delle vendite a distanza in ambito intracomunitario e delle prestazione di servizi elettronici  e di telecomunicazione rese a privati consumatori, quando sono tassate nel Paese del soggetto che emette la fattura.


Conclusione


Cos'è il TD06 N4 con MP01 di cui abbiamo parlato all'inizio? Molto probabilmente è la parcella (tipo documento TD06) di un medico (N4: prestazione sanitaria esente IVA) con pagamento in contanti (MP01).

giovedì 27 dicembre 2018

Monitoraggio delle spedizioni

Siamo abituati ai servizi online di tracking delle spedizioni con i corrieri o delle raccomandate con Poste Italiane. Ma c'è qualcosa di simile per le fatture elettroniche?

Certo, si chiama "Consultazione" ed è disponibile nella home page del portale Fatture e corrispettivi.



In questa sezione abbiamo la possibilità di consultare lo stato di recapito delle fatture che abbiamo emesso e di quelle che ci sono state inviate:



A seconda dell'opzione "Le tue fatture emesse" o "Le tue fatture ricevute" visualizzeremo lo stato di recapito delle nostre fatture dell'ultimo trimestre:


e potremo scaricare le fatture che ci hanno mandato i nostri fornitori:


La ricerca avanzata, presente nel menu di sinistra, consente di filtrare la lista delle fatture per importo (da euro … a euro …) e per partita IVA o codice fiscale del cliente o partita IVA del fornitore. Perché non è previsto il codice fiscale del fornitore? Semplice, se siamo titolari di partita IVA possiamo emettere fattura ad un cliente privato ma un privato non potrà mai emetterci fattura, se non ha la partita IVA!

Conservazione sostitutiva

Una volta effettuato il primo accesso al portale Fatture e corrispettivi con le credenziali Fisconline è fondamentale ricordarsi di sottoscrivere l'accordo di servizio per la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche, affidando questa incombenza all'Agenzia delle Entrate. L'unico modo valido ai sensi si legge per la conservazione delle fatture elettroniche è, come per tutti gli altri documenti che nascono in formato digitale, solo quello della conservazione sostitutiva. E, visto che l'Agenzia delle Entrate offre gratuitamente questo servizio per le fatture inviate e ricevute tramite il loro portale, perché spendere soldi e e fare la fatica di inviare altrove le fatture da conservare?

Accedendo al portale della fatturazione elettronica, in questi giorni si riceve un avviso relativo a privacy e regime transitorio, espresso in linguaggio abbastanza tecnico, ma sintetizzabile come segue:

  • alcuni dati delle fatture elettroniche (cliente / fornitore, numero, data, imponibile, IVA), che sono quelli già attualmente oggetto dello spesometro, verranno comunque memorizzati da parte dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che sono i dati che permettono i controlli incrociati delle fatture;
  • tutti gli altri dati (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati e relativi prezzi) saranno memorizzati solo temporaneamente: se il contribuente non attiva il servizio di conservazione sostitutiva entro il 3 maggio 2019, questi dati saranno cancellati entro il 2 luglio 2019.
Anche se c'è tempo fino al 3 maggio 2019 per sottoscrivere l'accordo di servizio che delega l'Agenzia alla conservazione sostitutiva e, una volta sottoscritto, questo si applica retroattivamente anche a tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, è consigliabile attivare il servizio prima di iniziare ad emettere le fatture elettroniche. Così non ci si pensa più!

Vediamo, in pochi e semplici passaggi, come attivare questo servizio, ricordando che, in assenza di attivazione esplicita, il servizio non viene attivato, anche se si utilizza il portale dell'Agenzia per emettere le fatture elettroniche.

Effettuato l'accesso con le credenziali Fisconline, nella home page del portale selezionare la voce "Fatturazione elettronica e Conservazione":



cliccare quindi su "Accedi alla sezione conservazione":



e accettare entrambe le condizioni del servizio:


A questo punto si può cliccare il pulsante "Invia":



e si riceve conferma dell'attivazione del servizio


Ora si può effettuare l'accesso ai servizi per la conservazione e l'esibizione, cliccando sul pulsante di sinistra.

I futuri accessi alla sezione di conservazione visualizzeranno una pagina con questo aspetto:



ove si possono inviare in conservazione le fatture oppure chiedere il rilascio di copie autentiche.

Anche se, in realtà, non occorre inviare manualmente le fatture in conservazione, in quanto il servizio dell'Agenzia delle Entrate prevede che:
"dal quel momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate automaticamente in conservazione elettronica"
Più importanti in futuro saranno invece le richieste di esibizione, cioè il rilascio di copie autentiche, in quanto le fatture sono disponibili nella sezione di consultazione del portale Fatture e corrispettivi solo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione.

Flat tax: i commenti del Sole 24 Ore

In attesa di conoscere il testo definitivo della manovra 2019, che dovrebbe essere approvato sabato, il Sole 24 Ore in edicola questa mattina pubblica a pag. 3 due articoli di commento sulla flat tax come emerge dalle bozze della finanziaria, intitolati rispettivamente "La flat tax allarga il divario autonomi-dipendenti" e "Il nuovo regime forfettario per gli autonomi è un incentivo all’occultamento dei ricavi". Mentre alcune conclusioni sono condivisibili, vi sono forti perplessità su altri commenti dei giornalisti del Sole, connessi con le tutele molto diverse presenti nel lavoro autonomo e nel lavoro dipendente.


L'occultamento dei ricavi


L'affermazione di Dario Stevanato secondo cui "la previsione di soglie di ricavi, superate le quali vi è il rientro nell’Irpef ordinaria […] determina un forte deterrente alla produzione, causato da un’aliquota marginale superiore al cento per cento" è pienamente condivisibile: il passaggio dall'imposta sostituiva del 15% all'IRPEF marginale del 43% più addizionali enti locali spingerà i lavoratori autonomi che non avranno scelto il regime ordinario per altri motivi a rimanere nel limite dei 65 mila euro di incassi. Anche l'impossibilità di dedurre il costo dei beni strumentali spingerà alla contrazione degli investimenti e, di conseguenza, verrà a ridurre la produttività del lavoro autonomo.

Per contro, occorre rilevare la questione IVA (non descritta nell'articolo), che non si applica sulle prestazioni rese dai soggetti in regime di flat tax: tale fattispecie rende più competitivi (del 22%!) i prezzi praticabili da questi soggetti ai consumatori finali, riducendo il forte incentivo al "nero" oggi esistente.


Il divario autonomi-dipendenti


L'articolo di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente confronta la tassazione sul reddito dei lavoratori subordinati con quella degli autonomi, concludendo che, a parità di imponibile, un dipendente può avere una tassazione più elevata di 10 mila euro rispetto ad una partita IVA.

L'articolo omette però di descrivere, ed è questo il motivo di dissenso, altre fondamentali differenze tra i due tipi di lavoro, in termini sia previdenziali che di tutele. Sotto l'aspetto previdenziale il lavoratore con partita IVA iscritto alla gestione separata INPS paga quasi il 26% di contributi; mentre il dipendente ne paga poco più del 9% (il restante 30% ce lo mette il datore di lavoro). Sotto l'aspetto delle tutele, il dipendente ha ferie retribuite per 26 giorni all'anno e permessi retribuiti per circa 100 ore (CCNL commercio), cioè altri 12 giorni, l'indennizzo in caso di licenziamento e la garanzia INPS per TFR e crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore autonomo, se non lavora non viene pagato e negli altri casi deve rivolgersi al giudice ordinario oppure insinuarsi al passivo fallimentare. Forse la tassazione più favorevole degli autonomi serve anche a compensare le minori tutele giuridiche esistenti.

lunedì 24 dicembre 2018

Flat tax: la bozza defintiva

AVVERTENZA: questo post, redatto il 24 dicembre 2018, non viene più aggiornato. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2019 l'approfondimento sulla flat tax è spostato sul sito dello studio.


Con l'approvazione al Senato della manovra, vengono a delinearsi gli aspetti definitivi del nuovo regime fiscale forfetario, la cosiddetta "flat-tax".

Rispetto al regime forfetario attuale, vengono introdotte le seguenti modifiche in senso favorevole al contribuente:

  • unica soglia di ricavi / compensi posta a 65 mila euro, invece delle soglie differenziate in funzione dell'attività svolta;
  • eliminazione di tutte le altre restrizioni all'accesso (che erano costituite da costi del personale inferiori a 5 mila euro, beni strumentali inferiori a 20 mila euro e reddito di lavoro dipendente o assimilato inferiore a 30 mila euro).

Vengono invece introdotti due nuove cause di esclusione dal regime agevolato:
  • svolgimento dell'attività di lavoro autonomo nei confronti del soggetto che è attualmente il datore di lavoro o lo è stato nei due anni precedenti o di un soggetto ad esso riconducibile;
  • partecipazione in Srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducili a quelle a forfait.

Riguardo all'ultimo punto, viene confermato il divieto di partecipazione in società di persone e Srl "trasparenti".


Passaggio da forfetario a flat-tax


I soggetti in regime forfetario che nel 2018 superano alcuni dei limiti previsti attualmente ma non superano i corrispondenti limiti della flat tax (es. avvocato in regime forfetario che nel 2018 ha percepito 40 mila euro di compensi) dovrebbero poter transitare nella flat tax. L'Agenzia delle entrate, nella circolare 10/E/2016, emanata in occasione della revisione dei limiti di ricavi del regime forfetario, aveva infatti affermato che si dovesse far riferimento ai nuovi e non ai vecchi limiti:

"Ne consegue che la verifica dei limiti ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d’imposta 2016, va fatta con riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2016. Ciò significa, ad esempio, che laddove un professionista in regime forfetario dal 1° gennaio 2015 abbia conseguito al 31 dicembre di quell’anno compensi per un ammontare complessivo di 18.000 euro (superiori al limite di 15.000 euro in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto la soglia dei compensi percepiti nell’anno precedente è stata elevata a 30.000 euro"

Passaggio da regime semplificato a flat-tax


I contribuenti che si trovano nel regime semplificato quale "regime naturale" (ricavi compresi tra il limite attuale previsto per il regime forfetario) e 65 mila euro transitano nella flat tax senza bisogno di alcuna opzione poiché per essi il nuovo "regime naturale" sarà quello della flat tax.

I contribuenti che applicano per opzione il regime semplificato, pur essendo possesso dei requisiti 2018 per il regime forfetario, dovrebbero poter applicare la flat tax anche se non è ancora scaduto il triennio obbligatorio di permanenza nel regime opzionale. Quando un contribuente sceglie di non applicare il proprio "regime naturale", ha l'obbligo di rimanere nel "regime opzionale" per almeno un triennio tuttavia, in caso di modifiche sostanziali a regimi fiscali, l'art. 1 del DPR 442/1997 dispone che:

"E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative"

Inizio attività nel 2019


I contribuenti che aprono partita IVA nel 2019 e hanno i requisiti per accedere alla flat tax devono indicare la scelta nel modello AA9, indicando anche un volume d'affari previsto entro i 65 mila euro. In aggiunta a questo devono inoltre emettere la prima fattura senza applicazione dell'IVA; le modalità effettive di emissione della fattura, in base al disposto dell'art. 1 DPR 442/1997 relativo al "comportamento concludente", prevalgono sempre sulle opzioni dichiarate.


Partecipazione in Srl non trasparenti


Una novità del regime 2019 sembrava essere il divieto di partecipazione in tutte le Srl. Nell'ultima versione della manovra tale limite è stato attenuato, stabilendo che, non può applicare la flat tax chi:
  • partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni in partecipazione e imprese familiari;
  • controlla direttamente o indirettamente Srl che esercitano direttamente o indirettamente attività riconducibili a quelle svolte dal soggetto in forfait.

Pur non essendovi ancora chiarimenti del fisco, il termine "riconducibili" dovrebbe indicare attività rientranti nel medesimo gruppo di codici ATECO che individuano le classi di redditività. Così, ad esempio, un promotore finanziario (codice attività 66.19.21 - gruppo 8) non può accedere alla flat tax se è socio di un'agenzia di pubblicità (codice attività 73.11.01 - sempre nel gruppo 8) ma può accedervi se è socio di una società immobiliare (codice attività 68.20.01 - gruppo 5).

L'esclusione dovrebbe inoltre operare al momento dell'apertura della partita IVA per chi inizia l'attività optando per la flat tax, ma alla fine dell'anno per che è già in attività. Siccome il regime fiscale agevolato cessa di avere applicazione "a partire dall'anno successivo a quello in cui" si verifica un'ipotesi di esclusione e la nuova limitazione entra in vigore il 1° gennaio 2019, il soggetto incompatibile dovrà cedere o ridurre la partecipazione nella Srl entro la fine del 2019 per poter applicare la flat tax nel 2020.

Ricordiamo infine che siccome la norma fiscale parla di "controllo" della Srl, in mancanza di ulteriori specifiche, il riferimento dovrebbe essere all'art. 2359 codice civile. Partecipazioni di minoranza non sono fonte di esclusione della flat tax.


Bollo virtuale

Gli importi dovuti a titolo di bollo virtuale sulle fatture elettroniche esenti IVA verranno calcolati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, la quale metterà anche a disposizione del contribuente il relativo modello F24 per il versamento ed il dettaglio dei calcoli in formato Excel.

sabato 22 dicembre 2018

Registrazione delle società a Fisconline

Dopo aver visto in questo post come avviene la registrazione a Fisconline delle persone fisiche, al fine di utilizzare il servizio gratuito di fatturazione elettronica messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, vediamo ora come avviene la registrazione per le società e, in generale, per tutte le persone "non fisiche".

Il primo requisito è che il legale rappresentante sia registrato a Fisconline; una volta accertato questo, sempre sul sito https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp si procede con la richiesta di registrazione per "Società e, più in generale, tutti i soggetti diversi dalle Persone fisiche":



selezionando la relativa opzione e prestando il consenso al trattamento dei dati personali.

Si procede quindi con l'inserimento del codice fiscale del legale rappresentante e del relativo PIN di accesso ai servizi telematici:


In alternativa al PIN, ma sempre dopo che il legale rappresentante è abilitato a Fisconline, è possibile inserire il numero di richiesta di abilitazione del legale rappresentante riportato insieme alla prima parte del PIN sulla conferma della sua richiesta originaria:



Il sistema richiede quindi l'inserimento del codice fiscale della società o della persona "non fisica" per la quale si richiede l'abilitazione:




Completata questa fase viene richiesta la conferma dei dati inseriti:



E si riceve la prima parte del PIN. Come per le persone fisiche, la password iniziale e le restanti 6 cifre del PIN arriveranno per posta:




venerdì 21 dicembre 2018

Ancora un rinvio

Ennesimo rinvio per il testo definitivo della manovra: doveva approdare questo pomeriggio in Senato invece non arriverà prima di domani pomeriggio. Avanti di questo passo chissà se le regole della flat tax le troviamo sotto l’albero di Natale o direttamente con il brindisi di capodanno?


mercoledì 12 dicembre 2018

Portale CNDCEC

Martedì 18 debutta il portale di fatturazione elettronica del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’unico portale gestito da un organismo istituzionale e non da una società di software, a garanzia contro i trattamenti illeciti di dati evidenziati dal Garante Privacy.

martedì 11 dicembre 2018

Invio delle fatture elettroniche

In relazione al post precedente, la situazione è diametralmente opposta per le fatture emesse, visto che in questo caso ci interessa ricevere il pagamento.

Un approccio burocratico è quello di essere noi a chiedere ai clienti l'indirizzo dove vogliono ricevere le fatture elettroniche, in modo da scriverlo correttamente nella fattura emessa. Però, se i nostri clienti hanno a loro volta registrato il proprio indirizzo come abbiamo fatto noi, è una perdita di tempo.

Un approccio più pragmatico, ma probabilmente più efficace, è quello di inviare al cliente, oltre alla fattura elettronica anche una mail per segnalarne l'emissione e ricordare il pagamento da effettuare…

Ricezione delle fatture elettroniche

Avvicinandosi l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica sta aumentando il numero di comunicazioni che ci chiedono di conoscere a quale codice destinatario / indirizzo PEC vogliamo ricevere le fatture elettroniche.

Rispondere a queste richieste dei fornitori è perfettamente inutile se abbiamo comunicato all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite commercialista delegato, l'indirizzo di ricezione preferito:


La pagina del portale Fatture e corrispettivi è chiarissima: l'indirizzo che registriamo all'Agenzia delle  Entrate prevale sempre su quanto il fornitore riporta in fattura. Oltretutto ciò permette di cambiare l'indirizzo di ricezione (es. se apriamo una casella PEC specifica per ricevere le fatture elettroniche) con un semplice click, senza doverlo dire a tutti i fornitori. Un click sul portale dell'Agenzia delle Entrate, ovviamente!

domenica 2 dicembre 2018

Fattura elettronica con il servizio dell'Agenzia delle Entrate

Come anticipato nel post di venerdì, la soluzione di fatturazione elettronica che presenta il migliore rapporto qualità / prezzo è il servizio gratuito disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Pregi

  • totalmente gratuito (però le imposte si devono pagare comunque)
  • web-based (si accede con un browser, non occorre installare software)
  • non ci sono problemi di errori del software (se ci fossero l'Agenzia se la deve prendere con se stessa)
  • il controllo della fattura elettronica effettuato prima della spedizione minimizza il rischio di scarto per dati del cliente errati (es. partita IVA cessata)

Difetti

  • compilazione manuale
  • procedura non sempre intuitiva

Giudizio complessivo


Servizio consigliabile per chi deve emettere fino ad un centinaio di fatture all'anno, con un numero di righe per fattura non particolarmente elevato. Sicuramente indicato per professionisti, artigiani, agenti di commercio e commercianti che emettono fattura su richiesta dei clienti.


Come emettere una fattura elettronica


Riportiamo di seguito il tutorial per emettere una fattura elettronica tramite il servizio dell'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che per usufruire del servizio gratuito è necessario disporre delle credenziali di accesso a Fisconline.

Una volta effettuato l'accesso al portale, la sezione di Fatturazione elettronica riporta varie opzioni, fra cui quella di duplicare e modificare l'ultima fattura emessa (funzione "Riprendi ultimo file"), particolarmente comoda per chi emette fatture sempre allo stesso cliente...

L'opzione che andiamo a utilizzare è l'emissione di una normale fattura ad un cliente titolare di partita IVA.



Clicando su Fattura ordinaria si viene indirizzata alla schermata con i dati del cliente:


I cerchi in alto indicano:

  • cerchio blu = sezione accessibile
  • cerchio grigio pieno = sezione attuale
  • cerchio bianco con contorno grigio = sezione non ancora accessibile per dati incompleti nelle altre sezioni
Le caselle con sfondo giallo sono obbligatorie, quelle con sfondo bianco sono facoltative.


Se ci viene un dubbio e vogliamo controllare i nostri dati, possiamo passare alla sezione "I miei dati" dove compare questa schermata


ovviamente già compilata dall'Agenzia con i nostri dati fiscali! Sulla desta compaiono i dati aggiuntivi (non fiscali) che possiamo inserire, ad esempio il nostro numero di telefono e l'indirizzo email, presenti nella sezione "Contatti" oppure gli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale per avvocati, medici, commercialisti ecc. Mettendo le spunte sulle caselle, nella sezione di sinistra si aggiungono i vari campi da compilare in funzione delle opzioni scelte.

Torniamo alla sezione Cliente dove possiamo inserire tutti i dati fiscali del cliente:


Fatto questo passiamo alla fattura vera e propria cliccando sul pulsante "Vai a Dati della fattura" (al momento il pulsante riporta l'errore di battitura "Dati della fatture") e inseriamo le righe che compongono la fattura. Nel nostro esempio si tratta di una sola riga:


Essendo una prestazione professionale in regime ordinario, mettiamo la spunta sulla voce "Ritenuta" nel pannello di desta e viene abilitata la relativa sezione. In questa sezione è anche possibile compilare il periodo di riferimento della prestazione, specificando la data di inizio e quella di fine; ad esempio un compenso mensile può semplicemente riportare la descrizione di "Compenso" e le date di inizio e fine del mese cui si riferisce, evitando la dizione Compenso mese di marzo, di aprile ecc.

Salviamo e torniamo ai dati della fattura ove possiamo, con le opzioni presenti nel pannello di destra


dove si possono inserire i dati della Cassa previdenziale. In questa fase è possibile anche indicare gli estremi di ordine, contratto o incarico, della fattura che si storna quando si emette una nota credito ("Dati fatture collegate") e applicare il bollo virtuale per le fatture esenti IVA. E' inoltre opportuno compilare sempre la sezione "Dati pagamento", ove indicare l'importo da ricevere, al netto delle eventuali ritenute ed il proprio IBAN, E' infine possibile allegare un documento pdf alla fattura con la funzione "Allegato".

Ultimata la compilazione il sistema chiede di verificare il Totale fattura:



proponendo il calcolo. Ricordiamo che il "totale documento" è imponibile + IVA e l'imponibile comprende sempre le rivalse previdenziali (INPS o Casse).

Se va tutto bene, il sistema propone il riepilogo della fattura:


che possiamo confermare, abilitando così gli altri pulsanti per salvare sul computer una copia del file XML, vedere un'anteprima in pdf della fattura ma, soprattutto, per controllare il file, operazione necessaria per il successivo invio.



Se il file è corretto riceviamo il messaggio di conferma




e vengono abilitati i pulsanti di sigillo (una sorta di firma digitale, non obbligatoria) e invio:



Cliccando su "Invio" la fattura viene spedita al SdI:



operazione che richiede alcuni secondi, dopo di che riceviamo l'esito dell'operazione


La nostra fattura è stata accettata e verrà recapitata al cliente entro 5 giorni.

Registrarsi a Fisconline

Per usufruire dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate è richiesta la registrazione al servizio Fisconline. E' una registrazione che si fa in due semplici passaggi via internet. E' sufficiente avere a disposizione la dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui si effettua la registrazione (es. modello UNICO 2017 per le registrazioni effettuate nel 2018); la prima parte del PIN arriva subito, la seconda arriva per posta in una decina di giorni.

La registrazione si effettua sul sito https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp


Selezionando l'opzione "persone fisiche", accettando la normativa sulla privacy e cliccando sul pulsante "richiedi il codice Pin"

Si viene quindi indirizzati ad una pagina ove vengono richiesti tre dati relativi alla dichiarazione presentata nell'anno solare precedente:


In questa schermata vengono richiesti:
  • codice fiscale
  • tipo di dichiarazione presentata ("Redditi persone fisiche" è il nuovo nome del modello UNICO)
  • la modalità di presentazione (se la dichiarazione è stata trasmessa dallo studio, selezionare "Sostituto / intermediario")
  • reddito complessivo (nel caso di modello UNICO l'importo da inserire è quello riportato nella casella 5 del rigo RN1)


Se i dati sono corretti, si viene indirizzati ad una schermata dove sono riportati i primi 4 caratteri del PIN; i successivi 6 e la password di primo accesso arrivano per posta all'indirizzo di residenza anagrafica nell'arco di una decina di giorni.


venerdì 30 novembre 2018

Primo contatto con il servizio di fatturazione elettronica AdE

Meno di 4 minuti tra l’inizio della compilazione della fattura e l’invio, compreso il tempo per fare gli screenshot per i prossimi post e per ripetere alcune fasi in modo da trovare il modo migliore di fare i vari passaggi. Costo del servizio: zero euro. La prima impressione è decisamente positiva.

giovedì 29 novembre 2018

Registro IVA acquisti

Le Entrate chiariscono che, anche se viene tenuto un unico registro acquisti in cui sono riportate sia fatture elettroniche che tradizionali, non sorge l’obbligo di conservare elettronicamente anche le fatture tradizionali.

lunedì 26 novembre 2018

Medici e farmacisti

Nella seduta della Commissione Finanze del Senato conclusasi alle 22.40 di oggi è stato approvato l’emendamento che esclude dalla fatturazione elettronica medici, farmacisti, strutture sanitarie e altri operatori tenuti al l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6344805.pdf).

giovedì 22 novembre 2018

Operazioni con IVA zero

Per le operazioni con IVA pari a zero è obbligatoria la compilazione del campo <Natura> con i valori N1, N2, ecc. specificando nel riferimento normativo la norma di legge relativa. Anche se quest’ultimo campo non è considerato bloccante dal SdI, è opportuna la sua compilazione, dato che in dichiarazione IVA vanno suddivise (es. operazioni non imponibili per dichiarazione di intento, esportazioni, servizi connessi agli scambi internazionali, che sono tutte “N3”).

mercoledì 21 novembre 2018

Spese mediche

Per le spese mediche dei figli è opportuno che la fattura elettronica sia intestata al genitore che la paga, in modo da rendere più semplice la detrazione per “spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari a carico”. 
In questo modo, in caso di controllo, si evita di dover dimostrare / autocertificare quale genitore ha sostenuto la spesa; l’importante è ricordarsi di far riportare dal medico, nel campo <Descrizione> della fattura, nome e cognome del beneficiario della presentazione sanitaria. 

sabato 17 novembre 2018

Le osservazioni del Garante Privacy

In relazione al post precedente, vediamo più in dettaglio i gravi rilievi che il Garante Privacy muove nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nel documento web n. 9059949 e che appaiono pienamente condivisibili.


Mancata consultazione del Garante


Il rilievo preliminare riguarda il fatto che l'Agenzia delle Entrate ha definito tutte le regole di funzionamento del sistema di fatturazione elettronica senza consultare il Garante, giungendo alla creazione di "un trattamento sistematico di dati personali su larga scala, anche di categorie particolari di dati, potenzialmente relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana", cosa per la quale il Regolamento privacy impone invece la valutazione preliminare di impatto.


Dati personali presenti nelle fatture elettroniche


Il secondo rilievo attiene al fatto che l'Agenzia delle Entrate, oltre a recapitare la fattura tramite SdI, ne conserva copia completa in formato XML. I dato conservati, oltretutto in un formato standard e ben documentato, permettono quindi un trattamento generalizzato ed automatizzato di informazioni relative a:

  • abitudini di acquisto (la fattura deve riportare "natura, qualità e quantità" dei beni o servizi)
  • tipologie dei consumi ed eventuale morosità (fatture delle utenze con indicazione di profili tariffari, fasce orarie, regolare pagamento delle bollette precedenti)
  • appartenenza a determinate categorie di utenze (tariffe agevolate)
  • condizioni commerciali (prezzi unitari, sconti, premi per traguardi di acquisto)
  • dati sanitari o giudiziari (fatture emesse da medici e avvocati)
Secondo il parere, pienamente condivisibile, del Garante, "un trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione, non appare proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito".

Il Garante rileva altresì che per tale trattamento occorrono sia un'informativa dettagliata alle persone, sia l'adozione di idonee misure di protezione dei dati.


Messa a disposizione delle fatture sul portale dell’Agenzia


L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di default sul proprio sito le fatture emesse ai privati, senza possibilità per questi di opporvisi. I privati infatti possono rinunciare ad avere la copia cartacea della fattura dall'operatore economico ma non possono, al contrario, rinunciare al "servizio" dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il Garante, tale scelta introduce un difetto di progettazione del sistema di fatturazione elettronica, rendendo irrinunciabile il trattamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di dati non obbligatori ai fini fiscali e relativi alla totalità dei cittadini.


Ruolo degli intermediari


Presso gli intermediari che forniscono servizi di fatturazione elettronica e conservazione dei documenti si concentra una grandissima quantità di dati personali, giungendo ad una situazione diametralmente opposta rispetto alla normale gestione delle attività economiche, ove i dati sulla propria clientela e sui prezzi praticati sono un segreto ben custodito dalle imprese.

Tale massa di dati conservata in chiaro e concentrata presso un numero ridotto e ben noto di intermediari, oltre a rappresentare uno stimolo agli attacchi hacker, si presta a possibili trattamenti illeciti da parte degli intermediari stessi.


Sistema informatico


Le ultime criticità evidenziate dal Garante riguardano il protocollo FTP utilizzato per la trasmissione dei dati (nato nel 1971 e pubblicamente considerato non sicuro), l'app mobile dell'Agenzia delle entrate e la limitazione di responsabilità nella conservazione dei dati, secondo cui “l’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio di conservazione”


Conclusioni


Per la prima volta il Garante ricorre al potere correttivo di avvertimento previsto dal regolamento europeo GDPR, affermando esplicitamente che la fatturazione elettronica va cambiata ed "avverte l’Agenzia delle entrate del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito della fatturazione elettronica […] così come attualmente delineati, possono violare le disposizioni del Regolamento", ingiungendo "all’Agenzia delle entrate di far conoscere all’Autorità le iniziative assunte per rendere conformi i predetti trattamenti alle disposizioni sopra citate allorché gli obblighi di fatturazione elettronica divengano pienamente operativi".

Se non vengono risolti tutti i problemi di privacy evidenziati, dal 1° gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate effettuerà un trattamento illecito di dati personali. Sicuramente non un modo per migliorare il rapporto tra fisco e cittadini né per impostare le sempre nuove richiesti di dati che pervengono agli operatori economici nell'ambito della (perfettamente legittima ed opportuna, si badi) lotta all'evasione fiscale.

GDPR

Il Garante Privacy boccia la fattura elettronica. Il sistema, così com’è, costituisce “un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi a ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione” che “non appare proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito”.

Fra i dati riportati sulle fatture elettroniche trasmesse e archiviate dal SdI vi sono infatti quelli relativi alle prassi commerciali (prezzi unitari e sconti), alle abitudini di consumo (quantità acquistate e frequenza di acquisto), ai dati dei prodotti (numeri di serie di apparecchiature indicati per la decorrenza della garanzia) e dei servizi (dati sanitari e giudiziari riportati sulle fatture di medici e avvocati).

venerdì 16 novembre 2018

Fatturazione delle proforma incassate

I professionisti che incassano le proforma hanno tempo per emettere la fattura definitiva fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso.

mercoledì 14 novembre 2018

Indicazioni aggiuntive in fattura

Le indicazioni da riportare in fattura come “Vs. dichiarazione di intento n. xx del yy/yy/yyyy” o “contributo CONAI assolto” si possono inserire in uno qualsiasi dei campi opzionali, quali la causale.

domenica 11 novembre 2018

Flat tax e fattura elettronica

Uniamo i due temi caldi del momento: siccome la flat tax è un ampliamento del regime forfettario attualmente in vigore, chi adotterà la flat tax sarà escluso dall’obbligo della fattura elettronica.

sabato 10 novembre 2018

Conservazione fattura elettronica

Tra gli emendamenti alla legge di bilancio spunta l’esclusiva all’Agenzia delle entrate per la conservazione delle fatture elettroniche, escludendo tutti i servizi privati.

Novità anche per la fattura elettronica PA, con eliminazione della possibilità per gli enti pubblici di rifiutare le fatture ricevute, allineando l’operatività a quella B2B.

lunedì 5 novembre 2018

Coefficienti di redditività

Per praticità, ecco i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che sembra saranno riprodotti invariati per la flat tax.

Il "codice ATECO" indicato nella tabella è il "Codice attività" presente sul certificato di attribuzione del numero di partita IVA:




il dato rilevante sono le prime due cifre del codice attività, ad eccezione dei codici 46xxxx e 47xxxx, per i quali è rilevante anche la terza cifra. Le parentesi indicano che tutti i codici del gruppo rientrano nella classe di redditività.

N.
Gruppo di settore
Codici ATECO 2007
Limite ricavi / compensi
Redditività
1
Industrie alimentari e delle bevande
(10-11)
45.000 40%
2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)- 47.9
50.000 40%
3
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40.000 40%
4
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89
30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 30.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

sabato 3 novembre 2018

Prime considerazioni sulla flat tax

AVVERTENZA: questo post, redatto il 3 novembre 2018, non viene più aggiornato. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2019 l'approfondimento sulla flat tax è spostato sul sito dello studio.


Regime ordinario e flat tax: le principali differenze


La flat tax non è solamente un'imposta ad aliquota proporzionale invece che progressiva, ma si differenzia rispetto al regime ordinario delle imposte sui redditi sotto quattro aspetti principali:
  1. condizioni di accesso al regime
  2. determinazione del reddito prodotto con la partita IVA
  3. determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
  4. calcolo e determinazione dell'imposta
Non rappresenta un'innovazione assoluta nel panorama fiscale italiano, ma costituisce un ampliamento del regime forfetario che, dal 2015, ha sostituito il precedente "regime dei minimi".

Accesso al regime


Mentre il regime ordinario non prevede alcuna condizione di accesso, nel senso che può essere applicato dal qualsiasi soggetto titolare di partita IVA, per poter applicare la flat tax sarà necessario avere una "dimensione" dell'attività inferiore a 65 mila euro. Se nella flat tax verranno riprodotte le norme che attualmente disciplinano i regimi agevolati, la "dimensione" sarà definita in termini di compensi percepiti (professionisti e altre attività di lavoro autonomo) o di ricavi (attività di impresa, quali artigiani, commercianti, agenti di commercio). Per i lavoratori autonomi saranno rilevanti le somme incassate nell'anno solare; per le imprese saranno rilevanti le somme incassate o le somme fatturate, a seconda che applichino o meno il regime per cassa, in vigore dal 2017.

Nella bozza della flat tax pubblicata il 30 ottobre sono scomparsi i limiti per il valore dei beni strumentali e per il personale, presenti invece nel regime forfetario, mentre è stato introdotto il divieto di avere come cliente l'ex datore di lavoro.

Al momento nulla invece viene specificato sulla possibilità di accesso alla flat tax in presenza contemporanea di reddito di lavoro dipendente o reddito da pensione. Per poter accedere al regime forfetario attualmente in vigore, vi è invece la prescrizione che i redditi da lavoro dipendente ed assimilati siano inferiori a 30 mila euro come totale annuo.

Un altro elemento dubbio è se la flat tax sarà il "regime naturale" per i soggetti con "dimensione" fino a 65 mila euro oppure se sarà un regime opzionale. Nel primo caso, l'adozione è obbligatoria salvo opzione per non applicarla; nel secondo caso il titolare di partita IVA deve esprimere la volontà di applicare la flat tax per non ricadere nel regime ordinario. Finora i regimi agevolati sono quasi sempre stati "regimi naturali" per i contribuenti di minori dimensioni, per cui si doveva esprimere la volontà (anche tramite il comportamento tenuto con la fatturazione e la dichiarazione) di non applicare il regime "agevolato" quando l'agevolazione teorica si traduceva in una penalizzazione pratica.

Determinazione del reddito con partita IVA


La flat tax prevede un meccanismo di determinazione del reddito analogo a quello del regime forfetario: il reddito con partita IVA, sia di lavoro autonomo che di impresa, nella flat tax viene determinato come una percentuale (che varia in funzione dell'attività svolta) di incassi o ricavi, invece che come differenza tra entrate e spese. Ciò significa, ad esempio e se verranno mantenuti i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che un titolare di partita IVA che svolge attività di "Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica" (codice attività 62.02.00) determinerà il proprio reddito ai fini fiscali come il 67% delle somme incassate invece che come differenza tra somme incassate e somme spese per l'esercizio dell'attività.
E' evidente che questa forma di determinazione del reddito ai fini fiscali favorisce i soggetti che non sostengono spese rilevanti, mentre penalizza chi deve acquistare beni o servizi per svolgere l'attività in misura superiore alla media del proprio settore. Ad esempio, un traduttore freelance che svolge direttamente l'attività sarà favorito rispetto ad un uno che si avvale di collaboratori o di revisori.
Anche sul fronte IVA si avrà un effetto analogo in quanto la flat tax dovrebbe essere un regime "fuori IVA" come il regime forfetario attuale: a fronte di emissione delle fatture senza applicazione dell'IVA, il contribuente non potrà detrarre l'IVA sugli acquisti, favorendo maggiormente i soggetti con pochi acquisti.

Il modo di determinazione del reddito con partita IVA è particolarmente importante in quanto tale valore è la base su cui vengono calcolati i contributi previdenziale, sia INPS che delle Casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM ecc.). Un imponibile previdenziale forfetario, inferiore a quello determinato in modo analitico, comporta nell'immediato un minore versamento di contributi previdenziali ma, nel lungo periodo, un minore montante contributivo e, siccome le pensioni oggi sono calcolate con il metodo contributivo, in prospettiva una pensione più bassa.

A titolo di esempio, consideriamo il caso di un avvocato che si trovi nella seguente situazione:
  • incassi € 50.000
  • spese € 4.000
  • coefficiente redditività 78% (codice attività 69.10.10)
  • aliquota contributiva 14,5%
Nel regime ordinario attualmente in vigore il reddito professionale sarà:

50.000 - 4.000 = 46.000

e la contribuzione dovuta:

46.000 x 14,5% = 6.670

mentre con la flat tax avremo:

50.000 x 78% = 39.000

e la contribuzione conseguente:

39.000 x 14,5% = 5.655

Con un risparmio di oltre 1.000 euro sul versamento attuale ed una pari diminuzione del totale versamenti su cui in futuro verrà calcolata la pensione.

Al momento non vi sono indicazioni per i contributi fissi di artigiani e commercianti che, nel regime forfetario attuale, fruiscono della riduzione di un terzo.

Determinazione della base imponibile


Nel regime forfetario e, quindi, verosimilmente anche nella flat tax, la base imponibile è data dal reddito con partita IVA sottratti i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso dell'anno solare. Viceversa, nel regime ordinario, oltre ai contributi previdenziali obbligatori, per arrivare reddito imponibile, dal reddito con partita IVA si sottraggono anche altre somme quali:
  • assegni periodici corrisposti al coniuge
  • contributi previdenziali colf e badanti
  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e di ricerca scientifica
  • contributi per forme pensionistiche complementari e individuali
  • investimenti in start-up
Degli oneri deducibili elencati, quelli di gran lunga più frequenti sono i versamenti per le forme pensionistiche complementari e individuali (le cosiddette "pensioni integrative") che nel regime ordinario sono deducibili dal reddito per un importo fino a 5.165 euro. Il soggetto che adotta la flat tax deve dire addio alla possibilità di dedurre questo tipo di spesa.

Calcolo e determinazione dell'imposta


Il regime fiscale ordinario, per rispettare il dettato dell'art. 53 della Costituzione secondo cui "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività" prevede un calcolo decisamente complesso:
  1. sul reddito complessivo viene calcolata l'imposta lorda applicando le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito (23% sui primi 15.000 euro di reddito; 27% su successivi 13.000 euro di reddito ecc.) e le addizionali regionale e comunale, le cui aliquote sono fissate da ciascuna Regione / Comune;
  2. dall'imposta lorda si sottraggono le detrazioni per familiari a carico e per lavoro, quelle per oneri (spese mediche, interessi mutuo, scuole ed attività sportive dei ragazzi, ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico) per giungere all'imposta netta;
  3. dall'imposta netta si sottraggono le ritenute d'acconto subite per giungere all'imposta dovuta.
Nella flat tax si calcola semplicemente il 15% della base imponibile, senza alcuna detrazione e (sembrerebbe) senza alcuna ritenuta alla fonte, anche perché la ritenuta alla fonte del 20% degli incassi sarebbe sempre superiore al 15% del 78% degli incassi che, nella peggiore delle ipotesi, è la tassazione finale.

La flat tax favorisce pertanto i soggetti che non hanno carichi di famiglia e che non hanno sostenuto particolari spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF indicate al punto 2, mentre penalizza i soggetti con reddito particolarmente basso (approssimativamente inferiore ai 5.000 euro circa) dato che nel regime ordinario le detrazioni per lavoro azzerano le imposte sui redditi di importo più esiguo.


Prime conclusioni: a chi conviene


Dalla prima lettura delle bozze della normativa, la flat tax appare conveniente per i soggetti nei quali si verificano le seguenti condizioni:
  • reddito elevato (la fascia di reddito tra i 28.000 e i 55.000 euro è tassata al 38%, quella oltre il 55.000 euro è tassata al 41%; con la flat tax sarebbe tassato tutto al 15%, quindi con un'aliquota  pari a poco più di un terzo rispetto a quella ordinaria);
  • poche spese rispetto a quanto previsto dal coefficiente di redditività del settore (la tassazione sul 78% degli incassi significa che il fisco presume un 22% di spese, anche se al limite queste non ci sono affatto);
  • spese difficili da documentare (nella flat tax non è necessario conservare il biglietto del treno o reperire l'introvabile fattura di Amazon, dato che le spese sono presunte come percentuale degli incassi);
  • basso ammontare dell'IVA detraibile sugli acquisti (verosimilmente non la si potrà detrarre);
  • assenza o esiguità delle detrazioni per carichi di famiglia e poche spese che danno diritto alle detrazioni (ristrutturazioni, interessi mutuo, spese mediche) o alle deduzioni (pensioni integrative e contributi colf).