AVVERTENZA: questo post, redatto il 3 novembre 2018, non viene più aggiornato. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2019 l'approfondimento sulla flat tax è spostato sul sito dello studio.
Regime ordinario e flat tax: le principali differenze
La flat tax non è solamente un'imposta ad aliquota proporzionale invece che progressiva, ma si differenzia rispetto al regime ordinario delle imposte sui redditi sotto quattro aspetti principali:
- condizioni di accesso al regime
- determinazione del reddito prodotto con la partita IVA
- determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
- calcolo e determinazione dell'imposta
Non rappresenta un'innovazione assoluta nel panorama fiscale italiano, ma costituisce un ampliamento del regime forfetario che, dal 2015, ha sostituito il precedente "regime dei minimi".
Accesso al regime
Mentre il regime ordinario non prevede alcuna condizione di accesso, nel senso che può essere applicato dal qualsiasi soggetto titolare di partita IVA, per poter applicare la flat tax sarà necessario avere una "dimensione" dell'attività inferiore a 65 mila euro. Se nella flat tax verranno riprodotte le norme che attualmente disciplinano i regimi agevolati, la "dimensione" sarà definita in termini di compensi percepiti (professionisti e altre attività di lavoro autonomo) o di ricavi (attività di impresa, quali artigiani, commercianti, agenti di commercio). Per i lavoratori autonomi saranno rilevanti le somme incassate nell'anno solare; per le imprese saranno rilevanti le somme incassate o le somme fatturate, a seconda che applichino o meno il regime per cassa, in vigore dal 2017.
Nella bozza della flat tax pubblicata il 30 ottobre sono scomparsi i limiti per il valore dei beni strumentali e per il personale, presenti invece nel regime forfetario, mentre è stato introdotto il divieto di avere come cliente l'ex datore di lavoro.
Al momento nulla invece viene specificato sulla possibilità di accesso alla flat tax in presenza contemporanea di reddito di lavoro dipendente o reddito da pensione. Per poter accedere al regime forfetario attualmente in vigore, vi è invece la prescrizione che i redditi da lavoro dipendente ed assimilati siano inferiori a 30 mila euro come totale annuo.
Un altro elemento dubbio è se la flat tax sarà il "regime naturale" per i soggetti con "dimensione" fino a 65 mila euro oppure se sarà un regime opzionale. Nel primo caso, l'adozione è obbligatoria salvo opzione per non applicarla; nel secondo caso il titolare di partita IVA deve esprimere la volontà di applicare la flat tax per non ricadere nel regime ordinario. Finora i regimi agevolati sono quasi sempre stati "regimi naturali" per i contribuenti di minori dimensioni, per cui si doveva esprimere la volontà (anche tramite il comportamento tenuto con la fatturazione e la dichiarazione) di non applicare il regime "agevolato" quando l'agevolazione teorica si traduceva in una penalizzazione pratica.
Determinazione del reddito con partita IVA
La flat tax prevede un meccanismo di determinazione del reddito analogo a quello del regime forfetario: il reddito con partita IVA, sia di lavoro autonomo che di impresa, nella flat tax viene determinato come una percentuale (che varia in funzione dell'attività svolta) di incassi o ricavi, invece che come differenza tra entrate e spese. Ciò significa, ad esempio e se verranno mantenuti i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che un titolare di partita IVA che svolge attività di "Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica" (codice attività 62.02.00) determinerà il proprio reddito ai fini fiscali come il 67% delle somme incassate invece che come differenza tra somme incassate e somme spese per l'esercizio dell'attività.
E' evidente che questa forma di determinazione del reddito ai fini fiscali favorisce i soggetti che non sostengono spese rilevanti, mentre penalizza chi deve acquistare beni o servizi per svolgere l'attività in misura superiore alla media del proprio settore. Ad esempio, un traduttore freelance che svolge direttamente l'attività sarà favorito rispetto ad un uno che si avvale di collaboratori o di revisori.
Anche sul fronte IVA si avrà un effetto analogo in quanto la flat tax dovrebbe essere un regime "fuori IVA" come il regime forfetario attuale: a fronte di emissione delle fatture senza applicazione dell'IVA, il contribuente non potrà detrarre l'IVA sugli acquisti, favorendo maggiormente i soggetti con pochi acquisti.
Il modo di determinazione del reddito con partita IVA è particolarmente importante in quanto tale valore è la base su cui vengono calcolati i contributi previdenziale, sia INPS che delle Casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM ecc.). Un imponibile previdenziale forfetario, inferiore a quello determinato in modo analitico, comporta nell'immediato un minore versamento di contributi previdenziali ma, nel lungo periodo, un minore montante contributivo e, siccome le pensioni oggi sono calcolate con il metodo contributivo, in prospettiva una pensione più bassa.
A titolo di esempio, consideriamo il caso di un avvocato che si trovi nella seguente situazione:
- incassi € 50.000
- spese € 4.000
- coefficiente redditività 78% (codice attività 69.10.10)
- aliquota contributiva 14,5%
Nel regime ordinario attualmente in vigore il reddito professionale sarà:
50.000 - 4.000 = 46.000
e la contribuzione dovuta:
46.000 x 14,5% = 6.670
mentre con la flat tax avremo:
50.000 x 78% = 39.000
e la contribuzione conseguente:
39.000 x 14,5% = 5.655
Con un risparmio di oltre 1.000 euro sul versamento attuale ed una pari diminuzione del totale versamenti su cui in futuro verrà calcolata la pensione.
Al momento non vi sono indicazioni per i contributi fissi di artigiani e commercianti che, nel regime forfetario attuale, fruiscono della riduzione di un terzo.
Determinazione della base imponibile
Nel regime forfetario e, quindi, verosimilmente anche nella flat tax, la base imponibile è data dal reddito con partita IVA sottratti i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso dell'anno solare. Viceversa, nel regime ordinario, oltre ai contributi previdenziali obbligatori, per arrivare reddito imponibile, dal reddito con partita IVA si sottraggono anche altre somme quali:
- assegni periodici corrisposti al coniuge
- contributi previdenziali colf e badanti
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e di ricerca scientifica
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali
- investimenti in start-up
Degli oneri deducibili elencati, quelli di gran lunga più frequenti sono i versamenti per le forme pensionistiche complementari e individuali (le cosiddette "pensioni integrative") che nel regime ordinario sono deducibili dal reddito per un importo fino a 5.165 euro. Il soggetto che adotta la flat tax deve dire addio alla possibilità di dedurre questo tipo di spesa.
Calcolo e determinazione dell'imposta
Il regime fiscale ordinario, per rispettare il dettato dell'art. 53 della Costituzione secondo cui "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività" prevede un calcolo decisamente complesso:
- sul reddito complessivo viene calcolata l'imposta lorda applicando le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito (23% sui primi 15.000 euro di reddito; 27% su successivi 13.000 euro di reddito ecc.) e le addizionali regionale e comunale, le cui aliquote sono fissate da ciascuna Regione / Comune;
- dall'imposta lorda si sottraggono le detrazioni per familiari a carico e per lavoro, quelle per oneri (spese mediche, interessi mutuo, scuole ed attività sportive dei ragazzi, ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico) per giungere all'imposta netta;
- dall'imposta netta si sottraggono le ritenute d'acconto subite per giungere all'imposta dovuta.
Nella flat tax si calcola semplicemente il 15% della base imponibile, senza alcuna detrazione e (sembrerebbe) senza alcuna ritenuta alla fonte, anche perché la ritenuta alla fonte del 20% degli incassi sarebbe sempre superiore al 15% del 78% degli incassi che, nella peggiore delle ipotesi, è la tassazione finale.
La flat tax favorisce pertanto i soggetti che non hanno carichi di famiglia e che non hanno sostenuto particolari spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF indicate al punto 2, mentre penalizza i soggetti con reddito particolarmente basso (approssimativamente inferiore ai 5.000 euro circa) dato che nel regime ordinario le detrazioni per lavoro azzerano le imposte sui redditi di importo più esiguo.
Prime conclusioni: a chi conviene
Dalla prima lettura delle bozze della normativa, la flat tax appare conveniente per i soggetti nei quali si verificano le seguenti condizioni:
- reddito elevato (la fascia di reddito tra i 28.000 e i 55.000 euro è tassata al 38%, quella oltre il 55.000 euro è tassata al 41%; con la flat tax sarebbe tassato tutto al 15%, quindi con un'aliquota pari a poco più di un terzo rispetto a quella ordinaria);
- poche spese rispetto a quanto previsto dal coefficiente di redditività del settore (la tassazione sul 78% degli incassi significa che il fisco presume un 22% di spese, anche se al limite queste non ci sono affatto);
- spese difficili da documentare (nella flat tax non è necessario conservare il biglietto del treno o reperire l'introvabile fattura di Amazon, dato che le spese sono presunte come percentuale degli incassi);
- basso ammontare dell'IVA detraibile sugli acquisti (verosimilmente non la si potrà detrarre);
- assenza o esiguità delle detrazioni per carichi di famiglia e poche spese che danno diritto alle detrazioni (ristrutturazioni, interessi mutuo, spese mediche) o alle deduzioni (pensioni integrative e contributi colf).