mercoledì 31 dicembre 2014

Minimi 2015 alla partenza

La conversione della legge di stabilità 2015 non ha introdotto modifiche rispetto alle bozze circolate da ottobre in poi per cui i commenti presenti in questo blog rimangono validi.

Il post del 21 dicembre subito qui sotto riepiloga le condizioni per l'accesso e l'eventuale passaggio automatico al nuovo regime in presenza delle condizioni di ammissione.

Confermato dall'art. 1 comma 88 della legge di stabilità che gli attuali "minimi" possono conservare il regime agevolato con tassazione al 5% fino alla scadenza naturale:
I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Confermata infine la soppressione del regime per le nuove iniziative introdotto dall'art. 13 legge 388/2000 (c.d. "regime delle nuove iniziative") che, di fatto, non era più utilizzato dal 2012 quando la tassazione dei minimi è scesa dal 20% al 5% mentre il regime delle nuove iniziative ha conservato la tassazione al 10%.

domenica 21 dicembre 2014

Minimi 2015: la bozza finale del decreto

Mancano solo le ultime approvazioni, ma il regime dei minimi in "versione 2015" è praticamente definitivo.

Le condizioni per l'accesso sono:

  1. ricavi o compensi non devono superare la soglia prevista per il codice attività, soglia che varia tra 15.000 e 40.000 euro (v. post del 20 ottobre)
  2. le spese per prestazioni di lavoro (dovrebbe trattarsi sia le fatture dei collaboratori con partita IVA che le note dei collaboratori occasionali) non devono superare i 5.000 euro all'anno
  3. il valore dei beni strumentali, al lordo delle quote di ammortamento (cioè, in sostanza, la somma del costo di acquisizione di tutti i beni strumentali posseduti) non deve superare i 20.000 euro
  4. i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione posseduti dal soggetto non devono essere superiori al reddito con partita IVA, salvo il caso in cui la somma dei due tipi di reddito non superi i 20.000 euro.
I soggetti per cui si verificano tutte queste condizioni al 31 dicembre passano automaticamente al regime dei "nuovi minimi" nell'anno successivo, salvo il caso in cui il contribuente decida di adottare un regime differente. Non dovrebbe essere richiesta nessuna opzione esplicita, ma è sufficiente il comportamento tenuto ("comportamento concludente").

Per i soggetti che iniziano una nuova attività, il reddito da assoggettare alla tassazione del 15% viene ridotto di un terzo per l'anno di inizio attività e per i due successivi. Per la definizione di "nuova attività" si applicano le stesse regole dei "minimi versione 2012".

domenica 16 novembre 2014

La tassazione dei nuovi minimi

 Alla luce dei quanto riportato nelle bozze della Finanziaria 2015 proviamo a valutare la convenienza fiscale del nuovo regime forfetario rispetto al regime fiscale attuale.

Saltando subito alle conclusioni, possiamo dire che il nuovo regime appare particolarmente conveniente solo per chi già possiede un reddito da lavoro dipendente o da pensione e possiede una partita IVA per un'attività secondaria (e marginale), in quanto la tassazione sostitutiva evita il cumulo con gli altri redditi della persona. I redditi al di sopra del 28.000 euro sono soggetti all'aliquota IRPEF del 38%, per cui è praticamente inevitabile che un reddito di lavoro autonomo che si affianca ad un reddito di lavoro dipendente ricada per intero nella fascia del 38% di tassazione. In tale ipotesi la tassazione sostitutiva del 15% rappresenta un carico fiscale di meno della metà rispetto alla tassazione ordinaria.

Nel caso del possesso dei soli redditi di lavoro autonomo, il discorso appare differente. Proviamo a confrontare la tassazione nel nuovo regime forfetario con quella ordinaria per un lavoratore autonomo che svolge un'attività professionale, per la quale la tassazione viene calcolata sul 78% dei compensi:


Reddito Minimi 2015 Ordinario Figlio 50%
1.000 117 0 0
2.000 234 0 0
3.000 351 0 0
4.000 468 0 0
5.000 585 112 0
6.000 702 376 0
7.000 819 640 200
8.000 936 904 469
9.000 1.053 1.169 739
10.000 1.170 1.433 1.008
11.000 1.287 1.697 1.277
12.000 1.404 1.962 1.547
13.000 1.521 2.226 1.816
14.000 1.638 2.490 2.085
15.000 1.755 2.755 2.355

In questa tabella sono riassunte, per i redditi che vanno da 1.000 a 15.000 euro le tassazioni di un residente a Milano, considerando le relative addizionali regionale e comunale,  nel regime dei minimi come verrà riformato dal 2015 e nel regime ordinario nell'ipotesi di assenza di detrazioni ed in quella di un figlio a carico al 50%. Per semplicità, inoltre, non abbiamo considerato la deduzione dei contributi previdenziali e, nel regime ordinario, abbiamo presunto che il professionista non sostenga alcuna spesa per la propria attività.

Dalla lettura delle cifre emerge la maggior convenienza del regime fiscale ordinario per i redditi fino a 8.000 euro, in assenza di carichi di famiglia, che cresce fino a 11.000 euro nel caso di un figlio a carico al 50%. La convenienza che si accentuerà ulteriormente nei casi concreti, sia per effetto della deduzione delle spese dell'attività (es. spese di viaggio, utenze telefoniche, ammortamento di un computer) sia per la detrazione IVA su tali acquisti.

In conclusione, la tassazione prospettata, che non appare così conveniente come era quella dei minimi in versione 2012-2014, insieme al limite di ricavi fortemente ridotto, non rende il nuovo regime particolarmente attraente dal punto di vista fiscale se non per i soggetti che possono utilizzarlo per evitare il cumulo con gli altri redditi già percepiti nell'anno.

mercoledì 22 ottobre 2014

La previdenza dei nuovi minimi

Una delle agevolazioni contenute nella riforma dei minimi presente nella Legge di Stabilità 2015 è la soppressione dei minimali contributivi. Questa innovazione dovrebbe riguardare solo artigiani e commercianti, mentre nulla dovrebbe cambiare per gli iscritti alle Casse di previdenza degli iscritti agli Ordini professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ENPAM, ENPAPI, ENAPB, CNPADC, INPGI ecc.)

Ad eccezione della Gestione Separata INPS, tutte le altre forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori autonomi con partita IVA prevedono l'obbligo di versare i contributi almeno su una certa cifra, detta appunto "minimale contributivo", con eventuale conguaglio se il reddito effettivo supera il minimale. Per fare un esempio, se il minimale contributivo di un artigiano sono 15.000 euro e l'aliquota contributiva è il 22% (sono valori approssimati degli effettivi valori per l'anno 2014), questo soggetto verserà 3.300 euro di contributi più il 22% della quota di reddito eccedente i 15.000 euro su cui ha già assolto la contribuzione.

Con la riforma proposta, questo soggetto non sarà più tenuto a versare i 3.300 euro di contributi fissi, ma verserà il 22% dell'effettivo reddito (o, meglio, del reddito determinato applicando la percentuale forfetaria agli incassi conseguiti).

Resta da vedere come avverrà l'accredito dei mesi di contribuzione: se viene applicato un sistema analogo a quello della Gestione Separata, l'accredito avviene in proporzione al rapporto tra reddito effettivo e minimale. Facciamo un esempio: per un reddito di 12.000 euro, pari all'80% del minimale visto sopra, vengono accreditati 12 mesi all'80%, cioè 9,6 mesi di anzianità. Purtroppo questo può penalizza il lavoratore per quanto concerne le prestazioni assistenziali: nella Gestione Separata, ad esempio, le prestazioni di maternità vengono riconosciute solo se la lavoratrice ha almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto.


lunedì 20 ottobre 2014

Regime dei minimi - eccoci alla nuova riforma!

Se la prima versione del regime dei minimi ha resistito 4 anni, la versione riformata nel 2011 ed entrata in vigore nel 2012 resisterà solo 3 anni, visto quanto è comparso nella bozza della finanziaria.

Premettiamo che, tecnicamente, siamo di fronte ad un "disegno di legge" (ddl), cioè di una proposta di norma che il Governo presenterà al Parlamento, dopo aver avuto il parere favorevole dell'Europa, quindi non c'è ancora nulla di definitivo.

La riforma del regime dei minimi compare a sorpresa nel testo della finanziaria il 29 settembre, con decorrenza 2015 o 2016, aumento della tassazione dal 5% al 15% e soppressione del limite di permanenza di 5 anni. Passano poco più di due settimane di silenzio e, finalmente, il 16 ottobre, con la pubblicazione del testo del ddl, si scopre il contenuto della riforma e la sua applicazione già dal 2015.

In realtà, più che di "riforma", dobbiamo parlare di "rivoluzione", in quanto la soglia di ricavi/compensi viene differenziata in base all'attività svolta e, in luogo della deduzione delle spese effettive di attività, viene introdotto un abbattimento forfetario dei ricavi. Ad esempio, un agente immobiliare paga le imposte sull'86% di quanto incassa, presumendo che abbia spese pari al 14% dei ricavi.

I limiti di ricavi/compensi e i coefficienti di redditività saranno i seguenti (il codice Ateco indicato sono le prime 2, 3 o 4 cifre del codice attività riportato sul certificato di partita IVA o sul quadro LM del modello UNICO; i codici indicati con più di due cifre hanno il punto prima delle cifre successive):


Descrzione Ateco Limite ricavi % redditivtà
Industria alimentare 10, 11 35.000 40%
Commercio 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 40.000 40%
Commercio ambulante di alimenti e bevande 47.81 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82, 47.89 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68 15.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
Servizi di alloggio e ristorazione 55, 56 40.000 40%
Attività professionali, tecniche, sanitarie e finanziarie 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 15.000 78%

Come è facile vedere, gran parte dei soggetti che applicano oggi il regime dei minimi rischia di venirne espulso: tale regime, dal momento che non consente la detrazione dell'IVA sugli acquisti è sempre stato poco appetibile per chi svolge attività di commercio (dato che la merce viene a costare il 22% in più) mentre è stato adottato in larga misura da chi svolge attività professionali (per le quali gli acquisti con fattura sono pochi o nulli). E sono proprio tali soggetti che vedono ridursi il limite dei ricavi in misura maggiore, con un crollo da 30.000 a 15.000 euro.

Altro svantaggio del nuovo regime è la tassazione in base ad una percentuale forfetaria dei ricavi, che penalizza i soggetti che chiudono l'anno in perdita e che, nel regime attuale, non verserebbero né imposte né contributi.

A parziale temperamento di tutte queste negatività, la riforma contiene alcuni elementi positivi:

  • il valore degli immobili non viene più considerato nel valore dei beni strumentali,
  • le attività avviate da meno di 3 anni godono di un ulteriore abbattimento del reddito di un terzo,
  • artigiani e commercianti non sono più soggetti ai contributi sul reddito minimale.
Infine, chi sta applicando il regime dei minimi per l'anno 2014 ha la facoltà (ma non l'obbligo) di continuare ad applicare le regole attuali fino alla scadenza naturale del quinquennio o al compimento del 35° anno di età.