Le condizioni per l'accesso sono:
- ricavi o compensi non devono superare la soglia prevista per il codice attività, soglia che varia tra 15.000 e 40.000 euro (v. post del 20 ottobre)
- le spese per prestazioni di lavoro (dovrebbe trattarsi sia le fatture dei collaboratori con partita IVA che le note dei collaboratori occasionali) non devono superare i 5.000 euro all'anno
- il valore dei beni strumentali, al lordo delle quote di ammortamento (cioè, in sostanza, la somma del costo di acquisizione di tutti i beni strumentali posseduti) non deve superare i 20.000 euro
- i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione posseduti dal soggetto non devono essere superiori al reddito con partita IVA, salvo il caso in cui la somma dei due tipi di reddito non superi i 20.000 euro.
I soggetti per cui si verificano tutte queste condizioni al 31 dicembre passano automaticamente al regime dei "nuovi minimi" nell'anno successivo, salvo il caso in cui il contribuente decida di adottare un regime differente. Non dovrebbe essere richiesta nessuna opzione esplicita, ma è sufficiente il comportamento tenuto ("comportamento concludente").
Per i soggetti che iniziano una nuova attività, il reddito da assoggettare alla tassazione del 15% viene ridotto di un terzo per l'anno di inizio attività e per i due successivi. Per la definizione di "nuova attività" si applicano le stesse regole dei "minimi versione 2012".