Il post del 21 dicembre subito qui sotto riepiloga le condizioni per l'accesso e l'eventuale passaggio automatico al nuovo regime in presenza delle condizioni di ammissione.
Confermato dall'art. 1 comma 88 della legge di stabilità che gli attuali "minimi" possono conservare il regime agevolato con tassazione al 5% fino alla scadenza naturale:
I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Confermata infine la soppressione del regime per le nuove iniziative introdotto dall'art. 13 legge 388/2000 (c.d. "regime delle nuove iniziative") che, di fatto, non era più utilizzato dal 2012 quando la tassazione dei minimi è scesa dal 20% al 5% mentre il regime delle nuove iniziative ha conservato la tassazione al 10%.