venerdì 18 settembre 2026

Soci di Srl e INPS commercianti: la sentenza di Cassazione

Finalmente la Cassazione arriva a fare chiarezza sulla base imponibile previdenziale per i soci di Srl del terziario che lavorano in una Srl: gli utili prodotti dalla Srl ma accantonati a riserva non entrano nella base imponibile previdenziale del socio.

La sentenza di Cassazione 25377/2026 di ieri ha respinto il ricorso INPS confermando la sentenza della Corte d'Appello di Milano: non basta che la Srl abbia prodotto utili ma, affinché vi sia rilevanza contributiva, è necessario che siano imputati fiscalmente al socio e dichiarati ai fini IRPEF.

La vicenda è particolarmente interessante in quanto riguarda una socia unica e amministratrice unica di una Srl: la Cassazione censura le motivazioni avanziate dall'INPS, secondo cui la mancata distribuzione dipendeva da una scelta della persona e non avrebbe dovuto sottrarre somme alla contribuzione previdenziale.

La Cassazione rammenta l'art. 3-bis D.L. 384/1992, secondo cui "A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono." (sottolineatura nostra). Di conseguenza, essendo le Srl soggetti di imposta autonomi rispetto ai soci, il reddito prodotto appartiene alla società, salvo ovviamente il caso di opzione per la trasparenza fiscale.

La conclusione riguarda la contribuzione eccedente il minimale, sono invece normalmente dovuti i contributi sul minimale, ossia le quattro quote fisse trimestrali che scadono a maggio, agosto, novembre e febbraio, così come è obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti per il socio di Srl che presta la propria attività in modo abituale e prevalente.

L'onere della prova, conclude la Cassazione, spetta all'INPS: è l'ente che deve provare l'esistenza dei presupposti che determinano l'obbligo in capo al socio di dichiarare il reddito della società ai fini IRPEF. 

Su quest'ultimo aspetto sarebbe opportuno qualche chiarimento in quanto:
  • dopo la riforma introdotta dal comma 999 della Legge di Bilancio 2018, è venuto meno il diverso trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche derivanti da partecipazioni qualificate (in precedenza da dichiarare ai fini IRPEF) e non qualificate, istituendo in entrambi i casi la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%;
  • per le persone fisiche, i dividendi sono redditi di capitale, secondo quanto previsto dall'art. 44 lettera e TUIR, quindi ricadono in una categoria reddituale diversa da dai redditi di impresa che costituiscono la base imponibile dei contributi INPS.