mercoledì 27 dicembre 2023

Come cambierà il regime forfetario dal 2024


Il 2024 porterà alcune modifiche al regime forfetario, una già nota da tempo e altre che dovrebbero essere introdotte dalla Legge Finanziaria 2024, la cui approvazione è prevista per venerdì 29.

Fattura elettronica per tutti


Come previsto dalle norme entrate in vigore a maggio 2022, dal 1° gennaio 2024 anche i forfetari "sotto soglia" avranno l'obbligo di emettere fattura esclusivamente in formato elettronico. Al tema avevamo già dedicato i post su come configurare il servizio sul portale AdE, su come emettere fattura elettronica tramite tale portale e su come verificare il corretto recapito delle fatture.

Soppressione della CU


La prima novità contenuta nelle bozze della Legge Finanziaria 2024 è la soppressione della Certificazione Unica per i percettori di compensi che applicano il regime forfetario ed è una diretta conseguenza dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica. Per gli adempimenti fiscali i forfetari dovranno pertanto tenere nota delle date di incasso delle fatture, non essendovi più un documento fiscale da cui desumere le somme incassate nel corso dell'anno.

Limite dimensionale calcolato sul volume d'affari


Per evitare la violazione delle regole europee in materia di IVA, il limite di 85.000 euro per poter applicare il regime forfetario non farà più riferimento agli incassi dell'anno precedente bensì al volume d'affari, ossia al totale dei corrispettivi per cui viene emessa fattura nel corso dell'anno solare. Il riferimento al "volume d'affari" lascia presumere che anche il contributo integrativo delle Casse professionali concorra al limite per l'applicazione del regime forfetario, essendo una voce che concorre alla sua formazione.

sabato 9 dicembre 2023

Titolare effettivo: stop del TAR Lazio

Tutto sospeso per l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo dopo l'ordinanza cautelare del TAR Lazio.

La scadenza per la comunicazione al Registro Imprese, che avrebbe dovuto essere l'11 dicembre, viene travolta dall'ordinanza 8083/2023 della Sezione Quarta, che sospende l'adempimento fino al 27 marzo 2024, quando si terrà l'udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso presentato da alcune fiduciarie.

Motivi del ricorso, tutt'altro che di poco conto, sono l'assenza di una normativa uniforme a livello di Unione Europea e indicazioni difformi da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy e Unioncamere su come individuare il titolare effettivo nel caso dei mandati fiduciari.

Sotto il primo aspetto - esperienza personale di chi scrive - il titolare effettivo di una società italiana controllata da una società francese risulta differente a seconda che si applicassero le regole italiane o quelle francesi (!).

Sotto il secondo aspetto, non è possibile, in caso di mandato fiduciario, specificare se si tratta mandato fiduciario germanistico oppure di mandato fiduciario romanistico. E, al di là dei termini tecnici, anche qui siamo di fronte ad un aspetto fondamentale: nel mandato germanistico il fiduciario deve eseguire alla lettera gli ordini impartiti dal fiduciante; nel mandato romanistico il fiduciario ha tutti i poteri di gestione con il solo vincolo di perseguire lo scopi indicati dal mandante. Peccato solo che nel registro dei titolari effettivi non fosse possibile indicare questa fondamentale differenza nel soggetto che controlla l'impresa.