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mercoledì 27 dicembre 2023

Come cambierà il regime forfetario dal 2024


Il 2024 porterà alcune modifiche al regime forfetario, una già nota da tempo e altre che dovrebbero essere introdotte dalla Legge Finanziaria 2024, la cui approvazione è prevista per venerdì 29.

Fattura elettronica per tutti


Come previsto dalle norme entrate in vigore a maggio 2022, dal 1° gennaio 2024 anche i forfetari "sotto soglia" avranno l'obbligo di emettere fattura esclusivamente in formato elettronico. Al tema avevamo già dedicato i post su come configurare il servizio sul portale AdE, su come emettere fattura elettronica tramite tale portale e su come verificare il corretto recapito delle fatture.

Soppressione della CU


La prima novità contenuta nelle bozze della Legge Finanziaria 2024 è la soppressione della Certificazione Unica per i percettori di compensi che applicano il regime forfetario ed è una diretta conseguenza dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica. Per gli adempimenti fiscali i forfetari dovranno pertanto tenere nota delle date di incasso delle fatture, non essendovi più un documento fiscale da cui desumere le somme incassate nel corso dell'anno.

Limite dimensionale calcolato sul volume d'affari


Per evitare la violazione delle regole europee in materia di IVA, il limite di 85.000 euro per poter applicare il regime forfetario non farà più riferimento agli incassi dell'anno precedente bensì al volume d'affari, ossia al totale dei corrispettivi per cui viene emessa fattura nel corso dell'anno solare. Il riferimento al "volume d'affari" lascia presumere che anche il contributo integrativo delle Casse professionali concorra al limite per l'applicazione del regime forfetario, essendo una voce che concorre alla sua formazione.

martedì 26 settembre 2023

INPS artigiani e commercianti nel regime forfetario

Anche discutibile, dato che la contribuzione ridotta è istituita da una legge dello Stato che concede un beneficio fiscale e che non avviene cosa analoga per gli altri casi di versamenti delle quote fisse in misura ridotta (es. pensionati), l’INPS non riconosce i 12 mesi di anzianità ad artigiani e commercianti in regime forfetario che versano unicamente i contributi sul minimale, avendo avuto un reddito non superiore a tale ammontare. 

In pratica, per vedersi riconosciuti 12 mesi di anzianità ai fini del requisito per il pensionamento, occorre che l’artigiano o il commerciante forfetario versi - non importa se a titolo di contributi sul minimale AF / CF o sulle eccedenze AP / CP - un importo complessivo uguale o superiore alla cifra specificata per tale anno nella circolare di febbraio, es. per l’anno 2023 euro 4.208,40 per gli artigiani ed euro 4.292,42 per i commercianti.

Ad esempio, un commerciante forfetario che versa per il 2023 quattro rate sul minimale per complessivi 2.822 euro, per maturare 12 mesi di anzianità dovrà versare almeno 1.470 euro di contributi sulle eccedenze, in modo da arrivare all’importo visto sopra. Considerando che l’aliquota dei commercianti di età superiore ai 21 anni e con redditi fino a 52.190 euro p il 24,48%, tale contribuzione corrisponde ad un’eccedenza di reddito di 6.005 euro. Essendo il minimale 2023 di 17.504 euro (e, infatti 17.504 x 24,48% = 4.285 + 7 euro di maternità = 4.292 euro dei minimali), occorre che il reddito di impresa sia pari ad almeno 17.504 + 6.005 = 23.509 euro.

domenica 18 dicembre 2022

Forfetari 2023: cosa cambia

IMPORTANTE: al momento della stesura di questo post, la Legge Finanziaria per il 2023 non è ancora stata approvata. Le considerazioni qui esposte si basano sulla bozza di legge al momento disponibile.


Le novità introdotte

Le novità annunciate per il regime forfetario riguardano due aspetti:

  • innalzamento del limite dei ricavi / compensi per l'accesso e la permanenza nel regime dagli attuali 65.000 euro a 85.000 euro;
  • uscita dal regime nell'anno in corso in caso di superamento del limite di 100.000 euro per ricavi / compensi


Innalzamento del limite di ricavi / compensi


L'innalzamento del limite richiede l'autorizzazione all'Italia da parte della UE per gli anni 2023 e 2024, mentre dal 2025 il regime di franchigia IVA sarà portato ad 85.000 euro per tutti i Paesi UE. Quasi sicuramente tale autorizzazione sarà concessa, dato che l'Italia solo anticiperebbe di due anni una decisione già assunta in sede comunitaria, tuttavia l'innalzamento del limite non può essere deciso in autonomia dal Parlamento italiano,
Come previsto dalla normativa attuale, il limite si riferisce all'anno precedente (ricavi / compensi 2022 per stabilire il regime 2023) e deve essere determinato in base alle regole fiscali attuali del soggetto. I contribuenti in contabilità ordinaria determinano il reddito per competenza; quelli in semplificata devono applicare il criterio di cassa (cfr, risposta 9.6 nella circolare 6/E/2015).
Pur se al momento non esistono risposte ufficiali, appare probabile che venga riproposta una regola analoga a quella descritta al paragrafo 2.2 della circolare 9/E/2019 al momento dell'innalzamento a 65.000 euro del limite per l'applicazione del regime forfetario: se si supera il vecchio limite ma non quello nuovo, si permane nel regime agevolato.

Retrodatazione dell'uscita


La nuova norma ricalca quella esistente nel vecchio regime dei minimi (ma non prevista dal regime forfetario 2016-2022), quando il superamento del limite di ricavi / compensi supera una determinata soglia. Al verificarsi di tale evento, l'uscita dal regime agevolato avviene già nell'anno in cui avviene il superamento del limite, invece che dall'anno successivo.
Il regime forfetario attuale prevede infatti che il reddito forfetario sia tassato sempre con l'aliquota agevolata, indipendentemente dal suo ammontare, con la paradossale conseguenza che un forfetario, sui redditi superiori a 50.000 euro, versa un'imposta pari a circa un terzo rispetto a quella di un soggetto in regime IRPEF ordinario, differenza che sale ad un nono quando il forfetario è nei primi 5 anni di attività.

Secondo la bozza di legge:
  • ai fini IVA, il passaggio al regime ordinario decorrerebbe dall'operazione che comporta il superamento del limite, senza alcuna retrodatazione, onde evitare la necessità di rettificare le fatture già emesse e senza impatto su eventuali liquidazioni periodiche che, solo a posteriori, si scopre che "si sarebbero dovute inviare";
  • ai fini delle imposte dirette, la tassazione dell'anno dovrebbe avvenire interamente in regime IRPEF, ma con applicazione delle ritenute d'acconto solo sulle fatture emesse dopo il superamento del limite, sempre al fine di evitare rettifiche di fatture già emesse e omissioni del sostituto di imposta per fatti non prevedibili al momento del pagamento al professionista.
Resta da definire la transizione dalla contribuzione agevolata a quella ordinaria per le rate fisse INPS di artigiani e commercianti, per le quali non vi è alcuna indicazione nella bozza della legge.

Dal momento che la nuova norma entrerebbe in vigore il 1° genano 2023, il superamento dei 100.000 euro di ricavi / compensi nel 2022 sarebbe privo di conseguenze, salva l'impossibilità di applicare il regime forfetario nel 2023.

lunedì 30 maggio 2022

Fatturazione elettronica a misura di forfetari

E siamo arrivati anche a questo momento! Dopo un anno e mezzo da quando è stata introdotta la fatturazione elettronica, il sistema viene esteso dal 1° luglio 2022 anche ai soggetti che applicano il regime forfetario quando hanno superato i 25 mila euro di ricavi o compensi nell'anno precedente.

Premesso che l'autore di questo post è un po' "di parte", avendo espresso oltre tre anni fa, e a poco tempo dall'avvio del sistema, il proprio apprezzamento per la fattura elettronica, vediamo perché il nuovo adempimento non è una cosa da temere e, anzi, se affrontato correttamente permette di migliorare la gestione dei rapporti con i clienti e con il proprio commercialista.

L'Agenzia delle Entrate fornisce un servizio totalmente gratuito per compilare, inviare e ricevere fatture elettroniche. Per chi non deve emettere più di una ventina di fatture al mese o non si trova ad emettere fatture differite che riepilogano tutti i DDT del mese, il servizio AdE è un'ottima scelta per il rapporto beneficio/costo. E la complessità d'uso non è tanto superiore a quello di una prenotazione online di un volo aereo o di un viaggio in treno… Ok, è più difficile di un bonifico perché lì basta mettere beneficiario, IBAN e importo ed è tutto finito, ma una fattura contiene sempre qualche elemento in più.


Compilare e trasmettere una fattura elettronica

Dopo essere entrati nel portale SdI, selezioniamo come utenza di lavoro "Me stesso", accettiamo privacy e termini di servizio (va fatto tutte le volte, come i cookies dei siti!) e clicchiamo sull'accesso a "Fatturazione elettronica e conservazione" (la posizione e il contenuto del riquadro possono variare a seconda del proprio profilo utente):


Il sistema ci porta in una pagina che contiene tutti i servizi per compilare, importare e trasmettere fatture elettroniche:


In questa pagina scegliamo il servizio per generare un nuovo file di "Fattura ordinaria". La fattura semplificata non ci riguarda e, se siamo nel regime forfetario, sappiamo già benissimo come emettere una "Fattura PA" elettronica, visto che le fatture verso gli enti della Pubblica Amministrazione sono elettroniche già dal 31 marzo 2015.

Il passo successivo, che normalmente si deve fare solo la prima volta, è il controllo dei nostri dati anagrafici e fiscali:

I quattro cerchi sono i pulsanti per navigare tra le varie pagine della fattura elettronica; quello grigio pieno è quello della pagina su cui ci troviamo al momento, quelli con il bordo blu sono quelli delle pagine accessibili, quelli con il bordo grigio sono le pagine non ancora accessibili, normalmente perché non sono ancora stati inserti tutti i dati richiesti nelle pagine precedenti.

La pagina "i miei dati" dovrebbe riportare tutti i dati anagrafici ed il regime forfetario adottato:




Controlliamo che il regime fiscale prevalente sia quello forfetario e completiamo eventuali dati mancanti (molte volte non sono precompilati correttamente i dati dell'indirizzo), dopo di che salviamo la nostra anagrafica con il pulsante blu "Salva i miei dati".

A questo punto possiamo tornare alla pagina dei dati del cliente cui vogliamo emettere fattura, inseriamo la partita IVA e clicchiamo il pulsante di recupero dati:


Salvo problemi di collegamento tra il portale SdI e l'anagrafe tributaria, tutti i dati del cliente vengono riportati nei rispettivi campi, codice destinatario incluso. In caso di mancato funzionamento della procedura automatica è sempre possibile compilare i dati a mano.

Una volta completati i dati del cliente passiamo alla pagina con i dati della fattura:


I campi da inserire sono il tipo documento (quelli che si utilizzano normalmente sono "Fattura" e "Nota credito"), il numero e la data del documento. Il pulsante blu accanto al numero documento (A) visualizza un pop-up con numero e data delle ultime tre fatture emesse; Il regime fiscale (B) va compilato solo quando di deve applicare per quella fattura un regime fiscale diverso da quello standard inserito ne "I miei dati".

Terminato l'inserimento dei dati generali della fattura, aggiungiamo almeno una riga di "Beni e servizi", ossia di ciò che stiamo fatturando, cliccando sul "+":


Nella pagina che si apre inseriamo la descrizione di ciò che stiamo fatturando ed il relativo prezzo unitario. Se non specifichiamo la quantità (A), che è un dato facoltativo, il sistema presume che sia "1" anche se viene visualizzato uno "0,00" in grigio. Siccome applichiamo il regime forfetario, scegliamo come aliquota IVA lo "0%" e, a questo punto, diventa obbligatorio inserire la "Natura", ossia il motivo per cui non si applica IVA, che sarà "Non soggette - altri casi" (sottinteso: "operazioni").

Nella stessa pagina possiamo abilitare elementi aggiuntivi della fattura elettronica, quali data inizio e fine periodo (la consulenza di un determinato mese avrà come inizio e fine periodo il primo e l'ultimo giorno di quel mese; un articolo pubblicato su un giornale avrà come data inizio la data di pubblicazione). Il "riferimento amministrazione" è un elemento che alcuni clienti chiedono di specificare per proprie esigenze interne di controllo di gestione.

Terminato l'inserimento della riga di dettaglio, il sistema ci riporta alla fattura, che si presenta in questo modo:


Se necessario, possiamo inserire ulteriori righe di beni e servizi nella fattura. Altrimenti, se il nostro regime previdenziale prevede la rivalsa (Gestione separata INPS) o il contributo integrativo (Casse previdenziali delle professioni ordinistiche), abilitiamo la voce "Dati cassa previdenziale" sulla destra.

Una volta messo il flag, nella pagina compare uno spazio per inserire i dati della rivalsa o del contributo integrativo. Il primo elemento da scegliere è l'ente previdenziale cui apparteniamo:


dopo di che vanno inseriti aliquota e importo del contributo:


L'imponibile cassa è un dato facoltativo e può essere lasciato vuoto e, siccome applichiamo il regime forfetario, anche il campo relativo alla ritenuta può essere ignorato in quanto non pertinente. E' invece fondamentale inserire l'aliquota IVA dello 0% e la natura "Non soggette - altri casi" anche per la cassa previdenziale.

Scorrendo verso il basso, arriviamo al "Totale documento", che il sistema ci propone già calcolato. Dobbiamo solo riscriverlo nel campo posto sotto il riquadro azzurro:


Facciamo solo attenzione al copia-incolla: il numero proposto dal sistemo riporta il punto come separatore delle migliaia ma il campo in cui deve essere scritto l'importo non accetta il separatore (es. l'importo 1.234,56 va scritto come 1234,56).

Fatto questo, passiamo alla verifica dati, dove abbiamo possibilità di rileggere la fattura:


e, se non riscontriamo errori, di confermare i dati inseriti, scaricare una copia del file telematico per il nostro archivio ed effettuarne l'invio.


Elementi facoltativi della fattura

La fattura elettronica permette di inserire elementi che, pur non essendo obbligatori, possono essere utili oppure possono venire richiesti da parte del cliente.

Un elemento che sicuramente è utile inserire in fattura è il nostro IBAN, in modo che il cliente non abbia dubbi quando deve pagarci. Il dato va inserito abilitando la sezione "Dati pagamento" mettendo la spunta sulla relativa voce nel riquadro che si trova sulla destra (lo stesso dove c'è la cassa previdenza vista prima). La data riferimento pagamento, che è un dato obbligatorio, va valorizzato con la scadenza della fattura (es. se con il cliente è stato concordato il pagamento a 30 giorni fine mese e la fattura viene emessa il 15 ottobre, nel campo inseriremo il 30 novembre) oppure, se non vi sono accordi con il cliente, con la data della fattura.

Alcuni clienti possono chiedere di inserire riferimenti agli ordini oppure ai contratti. Anche in questi casi basta abilitare la voce relativa nel riquadro di destra e inserire i dati richiesti nei campi specifici.