venerdì 30 novembre 2018

Primo contatto con il servizio di fatturazione elettronica AdE

Meno di 4 minuti tra l’inizio della compilazione della fattura e l’invio, compreso il tempo per fare gli screenshot per i prossimi post e per ripetere alcune fasi in modo da trovare il modo migliore di fare i vari passaggi. Costo del servizio: zero euro. La prima impressione è decisamente positiva.

giovedì 29 novembre 2018

Registro IVA acquisti

Le Entrate chiariscono che, anche se viene tenuto un unico registro acquisti in cui sono riportate sia fatture elettroniche che tradizionali, non sorge l’obbligo di conservare elettronicamente anche le fatture tradizionali.

lunedì 26 novembre 2018

Medici e farmacisti

Nella seduta della Commissione Finanze del Senato conclusasi alle 22.40 di oggi è stato approvato l’emendamento che esclude dalla fatturazione elettronica medici, farmacisti, strutture sanitarie e altri operatori tenuti al l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6344805.pdf).

giovedì 22 novembre 2018

Operazioni con IVA zero

Per le operazioni con IVA pari a zero è obbligatoria la compilazione del campo <Natura> con i valori N1, N2, ecc. specificando nel riferimento normativo la norma di legge relativa. Anche se quest’ultimo campo non è considerato bloccante dal SdI, è opportuna la sua compilazione, dato che in dichiarazione IVA vanno suddivise (es. operazioni non imponibili per dichiarazione di intento, esportazioni, servizi connessi agli scambi internazionali, che sono tutte “N3”).

mercoledì 21 novembre 2018

Spese mediche

Per le spese mediche dei figli è opportuno che la fattura elettronica sia intestata al genitore che la paga, in modo da rendere più semplice la detrazione per “spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari a carico”. 
In questo modo, in caso di controllo, si evita di dover dimostrare / autocertificare quale genitore ha sostenuto la spesa; l’importante è ricordarsi di far riportare dal medico, nel campo <Descrizione> della fattura, nome e cognome del beneficiario della presentazione sanitaria. 

sabato 17 novembre 2018

Le osservazioni del Garante Privacy

In relazione al post precedente, vediamo più in dettaglio i gravi rilievi che il Garante Privacy muove nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nel documento web n. 9059949 e che appaiono pienamente condivisibili.


Mancata consultazione del Garante


Il rilievo preliminare riguarda il fatto che l'Agenzia delle Entrate ha definito tutte le regole di funzionamento del sistema di fatturazione elettronica senza consultare il Garante, giungendo alla creazione di "un trattamento sistematico di dati personali su larga scala, anche di categorie particolari di dati, potenzialmente relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana", cosa per la quale il Regolamento privacy impone invece la valutazione preliminare di impatto.


Dati personali presenti nelle fatture elettroniche


Il secondo rilievo attiene al fatto che l'Agenzia delle Entrate, oltre a recapitare la fattura tramite SdI, ne conserva copia completa in formato XML. I dato conservati, oltretutto in un formato standard e ben documentato, permettono quindi un trattamento generalizzato ed automatizzato di informazioni relative a:

  • abitudini di acquisto (la fattura deve riportare "natura, qualità e quantità" dei beni o servizi)
  • tipologie dei consumi ed eventuale morosità (fatture delle utenze con indicazione di profili tariffari, fasce orarie, regolare pagamento delle bollette precedenti)
  • appartenenza a determinate categorie di utenze (tariffe agevolate)
  • condizioni commerciali (prezzi unitari, sconti, premi per traguardi di acquisto)
  • dati sanitari o giudiziari (fatture emesse da medici e avvocati)
Secondo il parere, pienamente condivisibile, del Garante, "un trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione, non appare proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito".

Il Garante rileva altresì che per tale trattamento occorrono sia un'informativa dettagliata alle persone, sia l'adozione di idonee misure di protezione dei dati.


Messa a disposizione delle fatture sul portale dell’Agenzia


L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di default sul proprio sito le fatture emesse ai privati, senza possibilità per questi di opporvisi. I privati infatti possono rinunciare ad avere la copia cartacea della fattura dall'operatore economico ma non possono, al contrario, rinunciare al "servizio" dell'Agenzia delle Entrate. Secondo il Garante, tale scelta introduce un difetto di progettazione del sistema di fatturazione elettronica, rendendo irrinunciabile il trattamento da parte dell'Agenzia delle Entrate di dati non obbligatori ai fini fiscali e relativi alla totalità dei cittadini.


Ruolo degli intermediari


Presso gli intermediari che forniscono servizi di fatturazione elettronica e conservazione dei documenti si concentra una grandissima quantità di dati personali, giungendo ad una situazione diametralmente opposta rispetto alla normale gestione delle attività economiche, ove i dati sulla propria clientela e sui prezzi praticati sono un segreto ben custodito dalle imprese.

Tale massa di dati conservata in chiaro e concentrata presso un numero ridotto e ben noto di intermediari, oltre a rappresentare uno stimolo agli attacchi hacker, si presta a possibili trattamenti illeciti da parte degli intermediari stessi.


Sistema informatico


Le ultime criticità evidenziate dal Garante riguardano il protocollo FTP utilizzato per la trasmissione dei dati (nato nel 1971 e pubblicamente considerato non sicuro), l'app mobile dell'Agenzia delle entrate e la limitazione di responsabilità nella conservazione dei dati, secondo cui “l’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio di conservazione”


Conclusioni


Per la prima volta il Garante ricorre al potere correttivo di avvertimento previsto dal regolamento europeo GDPR, affermando esplicitamente che la fatturazione elettronica va cambiata ed "avverte l’Agenzia delle entrate del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito della fatturazione elettronica […] così come attualmente delineati, possono violare le disposizioni del Regolamento", ingiungendo "all’Agenzia delle entrate di far conoscere all’Autorità le iniziative assunte per rendere conformi i predetti trattamenti alle disposizioni sopra citate allorché gli obblighi di fatturazione elettronica divengano pienamente operativi".

Se non vengono risolti tutti i problemi di privacy evidenziati, dal 1° gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate effettuerà un trattamento illecito di dati personali. Sicuramente non un modo per migliorare il rapporto tra fisco e cittadini né per impostare le sempre nuove richiesti di dati che pervengono agli operatori economici nell'ambito della (perfettamente legittima ed opportuna, si badi) lotta all'evasione fiscale.

GDPR

Il Garante Privacy boccia la fattura elettronica. Il sistema, così com’è, costituisce “un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi a ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione” che “non appare proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito”.

Fra i dati riportati sulle fatture elettroniche trasmesse e archiviate dal SdI vi sono infatti quelli relativi alle prassi commerciali (prezzi unitari e sconti), alle abitudini di consumo (quantità acquistate e frequenza di acquisto), ai dati dei prodotti (numeri di serie di apparecchiature indicati per la decorrenza della garanzia) e dei servizi (dati sanitari e giudiziari riportati sulle fatture di medici e avvocati).

venerdì 16 novembre 2018

Fatturazione delle proforma incassate

I professionisti che incassano le proforma hanno tempo per emettere la fattura definitiva fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso.

mercoledì 14 novembre 2018

Indicazioni aggiuntive in fattura

Le indicazioni da riportare in fattura come “Vs. dichiarazione di intento n. xx del yy/yy/yyyy” o “contributo CONAI assolto” si possono inserire in uno qualsiasi dei campi opzionali, quali la causale.

domenica 11 novembre 2018

Flat tax e fattura elettronica

Uniamo i due temi caldi del momento: siccome la flat tax è un ampliamento del regime forfettario attualmente in vigore, chi adotterà la flat tax sarà escluso dall’obbligo della fattura elettronica.

sabato 10 novembre 2018

Conservazione fattura elettronica

Tra gli emendamenti alla legge di bilancio spunta l’esclusiva all’Agenzia delle entrate per la conservazione delle fatture elettroniche, escludendo tutti i servizi privati.

Novità anche per la fattura elettronica PA, con eliminazione della possibilità per gli enti pubblici di rifiutare le fatture ricevute, allineando l’operatività a quella B2B.

lunedì 5 novembre 2018

Coefficienti di redditività

Per praticità, ecco i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che sembra saranno riprodotti invariati per la flat tax.

Il "codice ATECO" indicato nella tabella è il "Codice attività" presente sul certificato di attribuzione del numero di partita IVA:




il dato rilevante sono le prime due cifre del codice attività, ad eccezione dei codici 46xxxx e 47xxxx, per i quali è rilevante anche la terza cifra. Le parentesi indicano che tutti i codici del gruppo rientrano nella classe di redditività.

N.
Gruppo di settore
Codici ATECO 2007
Limite ricavi / compensi
Redditività
1
Industrie alimentari e delle bevande
(10-11)
45.000 40%
2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)- 47.9
50.000 40%
3
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40.000 40%
4
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89
30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 30.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

sabato 3 novembre 2018

Prime considerazioni sulla flat tax

AVVERTENZA: questo post, redatto il 3 novembre 2018, non viene più aggiornato. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2019 l'approfondimento sulla flat tax è spostato sul sito dello studio.


Regime ordinario e flat tax: le principali differenze


La flat tax non è solamente un'imposta ad aliquota proporzionale invece che progressiva, ma si differenzia rispetto al regime ordinario delle imposte sui redditi sotto quattro aspetti principali:
  1. condizioni di accesso al regime
  2. determinazione del reddito prodotto con la partita IVA
  3. determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
  4. calcolo e determinazione dell'imposta
Non rappresenta un'innovazione assoluta nel panorama fiscale italiano, ma costituisce un ampliamento del regime forfetario che, dal 2015, ha sostituito il precedente "regime dei minimi".

Accesso al regime


Mentre il regime ordinario non prevede alcuna condizione di accesso, nel senso che può essere applicato dal qualsiasi soggetto titolare di partita IVA, per poter applicare la flat tax sarà necessario avere una "dimensione" dell'attività inferiore a 65 mila euro. Se nella flat tax verranno riprodotte le norme che attualmente disciplinano i regimi agevolati, la "dimensione" sarà definita in termini di compensi percepiti (professionisti e altre attività di lavoro autonomo) o di ricavi (attività di impresa, quali artigiani, commercianti, agenti di commercio). Per i lavoratori autonomi saranno rilevanti le somme incassate nell'anno solare; per le imprese saranno rilevanti le somme incassate o le somme fatturate, a seconda che applichino o meno il regime per cassa, in vigore dal 2017.

Nella bozza della flat tax pubblicata il 30 ottobre sono scomparsi i limiti per il valore dei beni strumentali e per il personale, presenti invece nel regime forfetario, mentre è stato introdotto il divieto di avere come cliente l'ex datore di lavoro.

Al momento nulla invece viene specificato sulla possibilità di accesso alla flat tax in presenza contemporanea di reddito di lavoro dipendente o reddito da pensione. Per poter accedere al regime forfetario attualmente in vigore, vi è invece la prescrizione che i redditi da lavoro dipendente ed assimilati siano inferiori a 30 mila euro come totale annuo.

Un altro elemento dubbio è se la flat tax sarà il "regime naturale" per i soggetti con "dimensione" fino a 65 mila euro oppure se sarà un regime opzionale. Nel primo caso, l'adozione è obbligatoria salvo opzione per non applicarla; nel secondo caso il titolare di partita IVA deve esprimere la volontà di applicare la flat tax per non ricadere nel regime ordinario. Finora i regimi agevolati sono quasi sempre stati "regimi naturali" per i contribuenti di minori dimensioni, per cui si doveva esprimere la volontà (anche tramite il comportamento tenuto con la fatturazione e la dichiarazione) di non applicare il regime "agevolato" quando l'agevolazione teorica si traduceva in una penalizzazione pratica.

Determinazione del reddito con partita IVA


La flat tax prevede un meccanismo di determinazione del reddito analogo a quello del regime forfetario: il reddito con partita IVA, sia di lavoro autonomo che di impresa, nella flat tax viene determinato come una percentuale (che varia in funzione dell'attività svolta) di incassi o ricavi, invece che come differenza tra entrate e spese. Ciò significa, ad esempio e se verranno mantenuti i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che un titolare di partita IVA che svolge attività di "Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica" (codice attività 62.02.00) determinerà il proprio reddito ai fini fiscali come il 67% delle somme incassate invece che come differenza tra somme incassate e somme spese per l'esercizio dell'attività.
E' evidente che questa forma di determinazione del reddito ai fini fiscali favorisce i soggetti che non sostengono spese rilevanti, mentre penalizza chi deve acquistare beni o servizi per svolgere l'attività in misura superiore alla media del proprio settore. Ad esempio, un traduttore freelance che svolge direttamente l'attività sarà favorito rispetto ad un uno che si avvale di collaboratori o di revisori.
Anche sul fronte IVA si avrà un effetto analogo in quanto la flat tax dovrebbe essere un regime "fuori IVA" come il regime forfetario attuale: a fronte di emissione delle fatture senza applicazione dell'IVA, il contribuente non potrà detrarre l'IVA sugli acquisti, favorendo maggiormente i soggetti con pochi acquisti.

Il modo di determinazione del reddito con partita IVA è particolarmente importante in quanto tale valore è la base su cui vengono calcolati i contributi previdenziale, sia INPS che delle Casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM ecc.). Un imponibile previdenziale forfetario, inferiore a quello determinato in modo analitico, comporta nell'immediato un minore versamento di contributi previdenziali ma, nel lungo periodo, un minore montante contributivo e, siccome le pensioni oggi sono calcolate con il metodo contributivo, in prospettiva una pensione più bassa.

A titolo di esempio, consideriamo il caso di un avvocato che si trovi nella seguente situazione:
  • incassi € 50.000
  • spese € 4.000
  • coefficiente redditività 78% (codice attività 69.10.10)
  • aliquota contributiva 14,5%
Nel regime ordinario attualmente in vigore il reddito professionale sarà:

50.000 - 4.000 = 46.000

e la contribuzione dovuta:

46.000 x 14,5% = 6.670

mentre con la flat tax avremo:

50.000 x 78% = 39.000

e la contribuzione conseguente:

39.000 x 14,5% = 5.655

Con un risparmio di oltre 1.000 euro sul versamento attuale ed una pari diminuzione del totale versamenti su cui in futuro verrà calcolata la pensione.

Al momento non vi sono indicazioni per i contributi fissi di artigiani e commercianti che, nel regime forfetario attuale, fruiscono della riduzione di un terzo.

Determinazione della base imponibile


Nel regime forfetario e, quindi, verosimilmente anche nella flat tax, la base imponibile è data dal reddito con partita IVA sottratti i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso dell'anno solare. Viceversa, nel regime ordinario, oltre ai contributi previdenziali obbligatori, per arrivare reddito imponibile, dal reddito con partita IVA si sottraggono anche altre somme quali:
  • assegni periodici corrisposti al coniuge
  • contributi previdenziali colf e badanti
  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e di ricerca scientifica
  • contributi per forme pensionistiche complementari e individuali
  • investimenti in start-up
Degli oneri deducibili elencati, quelli di gran lunga più frequenti sono i versamenti per le forme pensionistiche complementari e individuali (le cosiddette "pensioni integrative") che nel regime ordinario sono deducibili dal reddito per un importo fino a 5.165 euro. Il soggetto che adotta la flat tax deve dire addio alla possibilità di dedurre questo tipo di spesa.

Calcolo e determinazione dell'imposta


Il regime fiscale ordinario, per rispettare il dettato dell'art. 53 della Costituzione secondo cui "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività" prevede un calcolo decisamente complesso:
  1. sul reddito complessivo viene calcolata l'imposta lorda applicando le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito (23% sui primi 15.000 euro di reddito; 27% su successivi 13.000 euro di reddito ecc.) e le addizionali regionale e comunale, le cui aliquote sono fissate da ciascuna Regione / Comune;
  2. dall'imposta lorda si sottraggono le detrazioni per familiari a carico e per lavoro, quelle per oneri (spese mediche, interessi mutuo, scuole ed attività sportive dei ragazzi, ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico) per giungere all'imposta netta;
  3. dall'imposta netta si sottraggono le ritenute d'acconto subite per giungere all'imposta dovuta.
Nella flat tax si calcola semplicemente il 15% della base imponibile, senza alcuna detrazione e (sembrerebbe) senza alcuna ritenuta alla fonte, anche perché la ritenuta alla fonte del 20% degli incassi sarebbe sempre superiore al 15% del 78% degli incassi che, nella peggiore delle ipotesi, è la tassazione finale.

La flat tax favorisce pertanto i soggetti che non hanno carichi di famiglia e che non hanno sostenuto particolari spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF indicate al punto 2, mentre penalizza i soggetti con reddito particolarmente basso (approssimativamente inferiore ai 5.000 euro circa) dato che nel regime ordinario le detrazioni per lavoro azzerano le imposte sui redditi di importo più esiguo.


Prime conclusioni: a chi conviene


Dalla prima lettura delle bozze della normativa, la flat tax appare conveniente per i soggetti nei quali si verificano le seguenti condizioni:
  • reddito elevato (la fascia di reddito tra i 28.000 e i 55.000 euro è tassata al 38%, quella oltre il 55.000 euro è tassata al 41%; con la flat tax sarebbe tassato tutto al 15%, quindi con un'aliquota  pari a poco più di un terzo rispetto a quella ordinaria);
  • poche spese rispetto a quanto previsto dal coefficiente di redditività del settore (la tassazione sul 78% degli incassi significa che il fisco presume un 22% di spese, anche se al limite queste non ci sono affatto);
  • spese difficili da documentare (nella flat tax non è necessario conservare il biglietto del treno o reperire l'introvabile fattura di Amazon, dato che le spese sono presunte come percentuale degli incassi);
  • basso ammontare dell'IVA detraibile sugli acquisti (verosimilmente non la si potrà detrarre);
  • assenza o esiguità delle detrazioni per carichi di famiglia e poche spese che danno diritto alle detrazioni (ristrutturazioni, interessi mutuo, spese mediche) o alle deduzioni (pensioni integrative e contributi colf).