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giovedì 27 dicembre 2018

Flat tax: i commenti del Sole 24 Ore

In attesa di conoscere il testo definitivo della manovra 2019, che dovrebbe essere approvato sabato, il Sole 24 Ore in edicola questa mattina pubblica a pag. 3 due articoli di commento sulla flat tax come emerge dalle bozze della finanziaria, intitolati rispettivamente "La flat tax allarga il divario autonomi-dipendenti" e "Il nuovo regime forfettario per gli autonomi è un incentivo all’occultamento dei ricavi". Mentre alcune conclusioni sono condivisibili, vi sono forti perplessità su altri commenti dei giornalisti del Sole, connessi con le tutele molto diverse presenti nel lavoro autonomo e nel lavoro dipendente.


L'occultamento dei ricavi


L'affermazione di Dario Stevanato secondo cui "la previsione di soglie di ricavi, superate le quali vi è il rientro nell’Irpef ordinaria […] determina un forte deterrente alla produzione, causato da un’aliquota marginale superiore al cento per cento" è pienamente condivisibile: il passaggio dall'imposta sostituiva del 15% all'IRPEF marginale del 43% più addizionali enti locali spingerà i lavoratori autonomi che non avranno scelto il regime ordinario per altri motivi a rimanere nel limite dei 65 mila euro di incassi. Anche l'impossibilità di dedurre il costo dei beni strumentali spingerà alla contrazione degli investimenti e, di conseguenza, verrà a ridurre la produttività del lavoro autonomo.

Per contro, occorre rilevare la questione IVA (non descritta nell'articolo), che non si applica sulle prestazioni rese dai soggetti in regime di flat tax: tale fattispecie rende più competitivi (del 22%!) i prezzi praticabili da questi soggetti ai consumatori finali, riducendo il forte incentivo al "nero" oggi esistente.


Il divario autonomi-dipendenti


L'articolo di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente confronta la tassazione sul reddito dei lavoratori subordinati con quella degli autonomi, concludendo che, a parità di imponibile, un dipendente può avere una tassazione più elevata di 10 mila euro rispetto ad una partita IVA.

L'articolo omette però di descrivere, ed è questo il motivo di dissenso, altre fondamentali differenze tra i due tipi di lavoro, in termini sia previdenziali che di tutele. Sotto l'aspetto previdenziale il lavoratore con partita IVA iscritto alla gestione separata INPS paga quasi il 26% di contributi; mentre il dipendente ne paga poco più del 9% (il restante 30% ce lo mette il datore di lavoro). Sotto l'aspetto delle tutele, il dipendente ha ferie retribuite per 26 giorni all'anno e permessi retribuiti per circa 100 ore (CCNL commercio), cioè altri 12 giorni, l'indennizzo in caso di licenziamento e la garanzia INPS per TFR e crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il lavoratore autonomo, se non lavora non viene pagato e negli altri casi deve rivolgersi al giudice ordinario oppure insinuarsi al passivo fallimentare. Forse la tassazione più favorevole degli autonomi serve anche a compensare le minori tutele giuridiche esistenti.

lunedì 24 dicembre 2018

Flat tax: la bozza defintiva

AVVERTENZA: questo post, redatto il 24 dicembre 2018, non viene più aggiornato. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2019 l'approfondimento sulla flat tax è spostato sul sito dello studio.


Con l'approvazione al Senato della manovra, vengono a delinearsi gli aspetti definitivi del nuovo regime fiscale forfetario, la cosiddetta "flat-tax".

Rispetto al regime forfetario attuale, vengono introdotte le seguenti modifiche in senso favorevole al contribuente:

  • unica soglia di ricavi / compensi posta a 65 mila euro, invece delle soglie differenziate in funzione dell'attività svolta;
  • eliminazione di tutte le altre restrizioni all'accesso (che erano costituite da costi del personale inferiori a 5 mila euro, beni strumentali inferiori a 20 mila euro e reddito di lavoro dipendente o assimilato inferiore a 30 mila euro).

Vengono invece introdotti due nuove cause di esclusione dal regime agevolato:
  • svolgimento dell'attività di lavoro autonomo nei confronti del soggetto che è attualmente il datore di lavoro o lo è stato nei due anni precedenti o di un soggetto ad esso riconducibile;
  • partecipazione in Srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducili a quelle a forfait.

Riguardo all'ultimo punto, viene confermato il divieto di partecipazione in società di persone e Srl "trasparenti".


Passaggio da forfetario a flat-tax


I soggetti in regime forfetario che nel 2018 superano alcuni dei limiti previsti attualmente ma non superano i corrispondenti limiti della flat tax (es. avvocato in regime forfetario che nel 2018 ha percepito 40 mila euro di compensi) dovrebbero poter transitare nella flat tax. L'Agenzia delle entrate, nella circolare 10/E/2016, emanata in occasione della revisione dei limiti di ricavi del regime forfetario, aveva infatti affermato che si dovesse far riferimento ai nuovi e non ai vecchi limiti:

"Ne consegue che la verifica dei limiti ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d’imposta 2016, va fatta con riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2016. Ciò significa, ad esempio, che laddove un professionista in regime forfetario dal 1° gennaio 2015 abbia conseguito al 31 dicembre di quell’anno compensi per un ammontare complessivo di 18.000 euro (superiori al limite di 15.000 euro in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto la soglia dei compensi percepiti nell’anno precedente è stata elevata a 30.000 euro"

Passaggio da regime semplificato a flat-tax


I contribuenti che si trovano nel regime semplificato quale "regime naturale" (ricavi compresi tra il limite attuale previsto per il regime forfetario) e 65 mila euro transitano nella flat tax senza bisogno di alcuna opzione poiché per essi il nuovo "regime naturale" sarà quello della flat tax.

I contribuenti che applicano per opzione il regime semplificato, pur essendo possesso dei requisiti 2018 per il regime forfetario, dovrebbero poter applicare la flat tax anche se non è ancora scaduto il triennio obbligatorio di permanenza nel regime opzionale. Quando un contribuente sceglie di non applicare il proprio "regime naturale", ha l'obbligo di rimanere nel "regime opzionale" per almeno un triennio tuttavia, in caso di modifiche sostanziali a regimi fiscali, l'art. 1 del DPR 442/1997 dispone che:

"E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative"

Inizio attività nel 2019


I contribuenti che aprono partita IVA nel 2019 e hanno i requisiti per accedere alla flat tax devono indicare la scelta nel modello AA9, indicando anche un volume d'affari previsto entro i 65 mila euro. In aggiunta a questo devono inoltre emettere la prima fattura senza applicazione dell'IVA; le modalità effettive di emissione della fattura, in base al disposto dell'art. 1 DPR 442/1997 relativo al "comportamento concludente", prevalgono sempre sulle opzioni dichiarate.


Partecipazione in Srl non trasparenti


Una novità del regime 2019 sembrava essere il divieto di partecipazione in tutte le Srl. Nell'ultima versione della manovra tale limite è stato attenuato, stabilendo che, non può applicare la flat tax chi:
  • partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni in partecipazione e imprese familiari;
  • controlla direttamente o indirettamente Srl che esercitano direttamente o indirettamente attività riconducibili a quelle svolte dal soggetto in forfait.

Pur non essendovi ancora chiarimenti del fisco, il termine "riconducibili" dovrebbe indicare attività rientranti nel medesimo gruppo di codici ATECO che individuano le classi di redditività. Così, ad esempio, un promotore finanziario (codice attività 66.19.21 - gruppo 8) non può accedere alla flat tax se è socio di un'agenzia di pubblicità (codice attività 73.11.01 - sempre nel gruppo 8) ma può accedervi se è socio di una società immobiliare (codice attività 68.20.01 - gruppo 5).

L'esclusione dovrebbe inoltre operare al momento dell'apertura della partita IVA per chi inizia l'attività optando per la flat tax, ma alla fine dell'anno per che è già in attività. Siccome il regime fiscale agevolato cessa di avere applicazione "a partire dall'anno successivo a quello in cui" si verifica un'ipotesi di esclusione e la nuova limitazione entra in vigore il 1° gennaio 2019, il soggetto incompatibile dovrà cedere o ridurre la partecipazione nella Srl entro la fine del 2019 per poter applicare la flat tax nel 2020.

Ricordiamo infine che siccome la norma fiscale parla di "controllo" della Srl, in mancanza di ulteriori specifiche, il riferimento dovrebbe essere all'art. 2359 codice civile. Partecipazioni di minoranza non sono fonte di esclusione della flat tax.


venerdì 21 dicembre 2018

Ancora un rinvio

Ennesimo rinvio per il testo definitivo della manovra: doveva approdare questo pomeriggio in Senato invece non arriverà prima di domani pomeriggio. Avanti di questo passo chissà se le regole della flat tax le troviamo sotto l’albero di Natale o direttamente con il brindisi di capodanno?


domenica 11 novembre 2018

Flat tax e fattura elettronica

Uniamo i due temi caldi del momento: siccome la flat tax è un ampliamento del regime forfettario attualmente in vigore, chi adotterà la flat tax sarà escluso dall’obbligo della fattura elettronica.

lunedì 5 novembre 2018

Coefficienti di redditività

Per praticità, ecco i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che sembra saranno riprodotti invariati per la flat tax.

Il "codice ATECO" indicato nella tabella è il "Codice attività" presente sul certificato di attribuzione del numero di partita IVA:




il dato rilevante sono le prime due cifre del codice attività, ad eccezione dei codici 46xxxx e 47xxxx, per i quali è rilevante anche la terza cifra. Le parentesi indicano che tutti i codici del gruppo rientrano nella classe di redditività.

N.
Gruppo di settore
Codici ATECO 2007
Limite ricavi / compensi
Redditività
1
Industrie alimentari e delle bevande
(10-11)
45.000 40%
2
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)- 47.9
50.000 40%
3
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40.000 40%
4
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 - 47.89
30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 50.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 30.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 30.000 67%

sabato 3 novembre 2018

Prime considerazioni sulla flat tax

AVVERTENZA: questo post, redatto il 3 novembre 2018, non viene più aggiornato. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2019 l'approfondimento sulla flat tax è spostato sul sito dello studio.


Regime ordinario e flat tax: le principali differenze


La flat tax non è solamente un'imposta ad aliquota proporzionale invece che progressiva, ma si differenzia rispetto al regime ordinario delle imposte sui redditi sotto quattro aspetti principali:
  1. condizioni di accesso al regime
  2. determinazione del reddito prodotto con la partita IVA
  3. determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
  4. calcolo e determinazione dell'imposta
Non rappresenta un'innovazione assoluta nel panorama fiscale italiano, ma costituisce un ampliamento del regime forfetario che, dal 2015, ha sostituito il precedente "regime dei minimi".

Accesso al regime


Mentre il regime ordinario non prevede alcuna condizione di accesso, nel senso che può essere applicato dal qualsiasi soggetto titolare di partita IVA, per poter applicare la flat tax sarà necessario avere una "dimensione" dell'attività inferiore a 65 mila euro. Se nella flat tax verranno riprodotte le norme che attualmente disciplinano i regimi agevolati, la "dimensione" sarà definita in termini di compensi percepiti (professionisti e altre attività di lavoro autonomo) o di ricavi (attività di impresa, quali artigiani, commercianti, agenti di commercio). Per i lavoratori autonomi saranno rilevanti le somme incassate nell'anno solare; per le imprese saranno rilevanti le somme incassate o le somme fatturate, a seconda che applichino o meno il regime per cassa, in vigore dal 2017.

Nella bozza della flat tax pubblicata il 30 ottobre sono scomparsi i limiti per il valore dei beni strumentali e per il personale, presenti invece nel regime forfetario, mentre è stato introdotto il divieto di avere come cliente l'ex datore di lavoro.

Al momento nulla invece viene specificato sulla possibilità di accesso alla flat tax in presenza contemporanea di reddito di lavoro dipendente o reddito da pensione. Per poter accedere al regime forfetario attualmente in vigore, vi è invece la prescrizione che i redditi da lavoro dipendente ed assimilati siano inferiori a 30 mila euro come totale annuo.

Un altro elemento dubbio è se la flat tax sarà il "regime naturale" per i soggetti con "dimensione" fino a 65 mila euro oppure se sarà un regime opzionale. Nel primo caso, l'adozione è obbligatoria salvo opzione per non applicarla; nel secondo caso il titolare di partita IVA deve esprimere la volontà di applicare la flat tax per non ricadere nel regime ordinario. Finora i regimi agevolati sono quasi sempre stati "regimi naturali" per i contribuenti di minori dimensioni, per cui si doveva esprimere la volontà (anche tramite il comportamento tenuto con la fatturazione e la dichiarazione) di non applicare il regime "agevolato" quando l'agevolazione teorica si traduceva in una penalizzazione pratica.

Determinazione del reddito con partita IVA


La flat tax prevede un meccanismo di determinazione del reddito analogo a quello del regime forfetario: il reddito con partita IVA, sia di lavoro autonomo che di impresa, nella flat tax viene determinato come una percentuale (che varia in funzione dell'attività svolta) di incassi o ricavi, invece che come differenza tra entrate e spese. Ciò significa, ad esempio e se verranno mantenuti i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che un titolare di partita IVA che svolge attività di "Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica" (codice attività 62.02.00) determinerà il proprio reddito ai fini fiscali come il 67% delle somme incassate invece che come differenza tra somme incassate e somme spese per l'esercizio dell'attività.
E' evidente che questa forma di determinazione del reddito ai fini fiscali favorisce i soggetti che non sostengono spese rilevanti, mentre penalizza chi deve acquistare beni o servizi per svolgere l'attività in misura superiore alla media del proprio settore. Ad esempio, un traduttore freelance che svolge direttamente l'attività sarà favorito rispetto ad un uno che si avvale di collaboratori o di revisori.
Anche sul fronte IVA si avrà un effetto analogo in quanto la flat tax dovrebbe essere un regime "fuori IVA" come il regime forfetario attuale: a fronte di emissione delle fatture senza applicazione dell'IVA, il contribuente non potrà detrarre l'IVA sugli acquisti, favorendo maggiormente i soggetti con pochi acquisti.

Il modo di determinazione del reddito con partita IVA è particolarmente importante in quanto tale valore è la base su cui vengono calcolati i contributi previdenziale, sia INPS che delle Casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM ecc.). Un imponibile previdenziale forfetario, inferiore a quello determinato in modo analitico, comporta nell'immediato un minore versamento di contributi previdenziali ma, nel lungo periodo, un minore montante contributivo e, siccome le pensioni oggi sono calcolate con il metodo contributivo, in prospettiva una pensione più bassa.

A titolo di esempio, consideriamo il caso di un avvocato che si trovi nella seguente situazione:
  • incassi € 50.000
  • spese € 4.000
  • coefficiente redditività 78% (codice attività 69.10.10)
  • aliquota contributiva 14,5%
Nel regime ordinario attualmente in vigore il reddito professionale sarà:

50.000 - 4.000 = 46.000

e la contribuzione dovuta:

46.000 x 14,5% = 6.670

mentre con la flat tax avremo:

50.000 x 78% = 39.000

e la contribuzione conseguente:

39.000 x 14,5% = 5.655

Con un risparmio di oltre 1.000 euro sul versamento attuale ed una pari diminuzione del totale versamenti su cui in futuro verrà calcolata la pensione.

Al momento non vi sono indicazioni per i contributi fissi di artigiani e commercianti che, nel regime forfetario attuale, fruiscono della riduzione di un terzo.

Determinazione della base imponibile


Nel regime forfetario e, quindi, verosimilmente anche nella flat tax, la base imponibile è data dal reddito con partita IVA sottratti i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso dell'anno solare. Viceversa, nel regime ordinario, oltre ai contributi previdenziali obbligatori, per arrivare reddito imponibile, dal reddito con partita IVA si sottraggono anche altre somme quali:
  • assegni periodici corrisposti al coniuge
  • contributi previdenziali colf e badanti
  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e di ricerca scientifica
  • contributi per forme pensionistiche complementari e individuali
  • investimenti in start-up
Degli oneri deducibili elencati, quelli di gran lunga più frequenti sono i versamenti per le forme pensionistiche complementari e individuali (le cosiddette "pensioni integrative") che nel regime ordinario sono deducibili dal reddito per un importo fino a 5.165 euro. Il soggetto che adotta la flat tax deve dire addio alla possibilità di dedurre questo tipo di spesa.

Calcolo e determinazione dell'imposta


Il regime fiscale ordinario, per rispettare il dettato dell'art. 53 della Costituzione secondo cui "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività" prevede un calcolo decisamente complesso:
  1. sul reddito complessivo viene calcolata l'imposta lorda applicando le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito (23% sui primi 15.000 euro di reddito; 27% su successivi 13.000 euro di reddito ecc.) e le addizionali regionale e comunale, le cui aliquote sono fissate da ciascuna Regione / Comune;
  2. dall'imposta lorda si sottraggono le detrazioni per familiari a carico e per lavoro, quelle per oneri (spese mediche, interessi mutuo, scuole ed attività sportive dei ragazzi, ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico) per giungere all'imposta netta;
  3. dall'imposta netta si sottraggono le ritenute d'acconto subite per giungere all'imposta dovuta.
Nella flat tax si calcola semplicemente il 15% della base imponibile, senza alcuna detrazione e (sembrerebbe) senza alcuna ritenuta alla fonte, anche perché la ritenuta alla fonte del 20% degli incassi sarebbe sempre superiore al 15% del 78% degli incassi che, nella peggiore delle ipotesi, è la tassazione finale.

La flat tax favorisce pertanto i soggetti che non hanno carichi di famiglia e che non hanno sostenuto particolari spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF indicate al punto 2, mentre penalizza i soggetti con reddito particolarmente basso (approssimativamente inferiore ai 5.000 euro circa) dato che nel regime ordinario le detrazioni per lavoro azzerano le imposte sui redditi di importo più esiguo.


Prime conclusioni: a chi conviene


Dalla prima lettura delle bozze della normativa, la flat tax appare conveniente per i soggetti nei quali si verificano le seguenti condizioni:
  • reddito elevato (la fascia di reddito tra i 28.000 e i 55.000 euro è tassata al 38%, quella oltre il 55.000 euro è tassata al 41%; con la flat tax sarebbe tassato tutto al 15%, quindi con un'aliquota  pari a poco più di un terzo rispetto a quella ordinaria);
  • poche spese rispetto a quanto previsto dal coefficiente di redditività del settore (la tassazione sul 78% degli incassi significa che il fisco presume un 22% di spese, anche se al limite queste non ci sono affatto);
  • spese difficili da documentare (nella flat tax non è necessario conservare il biglietto del treno o reperire l'introvabile fattura di Amazon, dato che le spese sono presunte come percentuale degli incassi);
  • basso ammontare dell'IVA detraibile sugli acquisti (verosimilmente non la si potrà detrarre);
  • assenza o esiguità delle detrazioni per carichi di famiglia e poche spese che danno diritto alle detrazioni (ristrutturazioni, interessi mutuo, spese mediche) o alle deduzioni (pensioni integrative e contributi colf).