domenica 18 dicembre 2022

Forfetari 2023: cosa cambia

IMPORTANTE: al momento della stesura di questo post, la Legge Finanziaria per il 2023 non è ancora stata approvata. Le considerazioni qui esposte si basano sulla bozza di legge al momento disponibile.


Le novità introdotte

Le novità annunciate per il regime forfetario riguardano due aspetti:

  • innalzamento del limite dei ricavi / compensi per l'accesso e la permanenza nel regime dagli attuali 65.000 euro a 85.000 euro;
  • uscita dal regime nell'anno in corso in caso di superamento del limite di 100.000 euro per ricavi / compensi


Innalzamento del limite di ricavi / compensi


L'innalzamento del limite richiede l'autorizzazione all'Italia da parte della UE per gli anni 2023 e 2024, mentre dal 2025 il regime di franchigia IVA sarà portato ad 85.000 euro per tutti i Paesi UE. Quasi sicuramente tale autorizzazione sarà concessa, dato che l'Italia solo anticiperebbe di due anni una decisione già assunta in sede comunitaria, tuttavia l'innalzamento del limite non può essere deciso in autonomia dal Parlamento italiano,
Come previsto dalla normativa attuale, il limite si riferisce all'anno precedente (ricavi / compensi 2022 per stabilire il regime 2023) e deve essere determinato in base alle regole fiscali attuali del soggetto. I contribuenti in contabilità ordinaria determinano il reddito per competenza; quelli in semplificata devono applicare il criterio di cassa (cfr, risposta 9.6 nella circolare 6/E/2015).
Pur se al momento non esistono risposte ufficiali, appare probabile che venga riproposta una regola analoga a quella descritta al paragrafo 2.2 della circolare 9/E/2019 al momento dell'innalzamento a 65.000 euro del limite per l'applicazione del regime forfetario: se si supera il vecchio limite ma non quello nuovo, si permane nel regime agevolato.

Retrodatazione dell'uscita


La nuova norma ricalca quella esistente nel vecchio regime dei minimi (ma non prevista dal regime forfetario 2016-2022), quando il superamento del limite di ricavi / compensi supera una determinata soglia. Al verificarsi di tale evento, l'uscita dal regime agevolato avviene già nell'anno in cui avviene il superamento del limite, invece che dall'anno successivo.
Il regime forfetario attuale prevede infatti che il reddito forfetario sia tassato sempre con l'aliquota agevolata, indipendentemente dal suo ammontare, con la paradossale conseguenza che un forfetario, sui redditi superiori a 50.000 euro, versa un'imposta pari a circa un terzo rispetto a quella di un soggetto in regime IRPEF ordinario, differenza che sale ad un nono quando il forfetario è nei primi 5 anni di attività.

Secondo la bozza di legge:
  • ai fini IVA, il passaggio al regime ordinario decorrerebbe dall'operazione che comporta il superamento del limite, senza alcuna retrodatazione, onde evitare la necessità di rettificare le fatture già emesse e senza impatto su eventuali liquidazioni periodiche che, solo a posteriori, si scopre che "si sarebbero dovute inviare";
  • ai fini delle imposte dirette, la tassazione dell'anno dovrebbe avvenire interamente in regime IRPEF, ma con applicazione delle ritenute d'acconto solo sulle fatture emesse dopo il superamento del limite, sempre al fine di evitare rettifiche di fatture già emesse e omissioni del sostituto di imposta per fatti non prevedibili al momento del pagamento al professionista.
Resta da definire la transizione dalla contribuzione agevolata a quella ordinaria per le rate fisse INPS di artigiani e commercianti, per le quali non vi è alcuna indicazione nella bozza della legge.

Dal momento che la nuova norma entrerebbe in vigore il 1° genano 2023, il superamento dei 100.000 euro di ricavi / compensi nel 2022 sarebbe privo di conseguenze, salva l'impossibilità di applicare il regime forfetario nel 2023.