venerdì 12 ottobre 2018

Modifica ai tempi di emissione fattura

Nel collegato alla legge di stabilità spunta la modifica ai tempi di emissione della fattura: entro il termine della liquidazione IVA per il primo semestre 2019 e entro 10 giorni dalla data dell’operazione da luglio in poi.

mercoledì 10 ottobre 2018

L'opinione del Presidente nazionale dei Commercialisti

(dal Sole 24 Ore del 10/10/18 - pag. 27)

La fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio. Avevate chiesto gradualità. Vi sentite traditi? 

Al di là del sentirsi tradidi, mancano due mesi e mezzo e ci sono studi e aziende, le più piccole, che non sono pronti. Alcuni piccoli imprenditori non sanno cosa sia la fatturazione elettronica. Noi faremo la nostra parte, a novembre metteremo a disposizione un portale per i professionisti e i clienti. Non è pensabile che gli studi possano curare il ciclo attivo (tutto il processo che porta all'emissione della fattura, dal calcolo degli importi da fatturare alla formazione ed al recapito della fattura - n.d.r.) delle imprese più piccole.

La fatturazione elettronica non porta anche opportunità? 

È impensabile che un obbligo nato per recuperare gettito fiscale comporti benefici immediati per i più piccoli. Certo, per i grandi, l’e fattura è l’occasione di un più efficiente controllo di gestione.

martedì 2 ottobre 2018

Tempi di emissione

Con l'arrivo della fattura elettronica si annunciano tempi molto stretti per l'emissione. Le regole di emissione della fattura elettronica rimangono infatti ancorate al momento di effettuazione dell'operazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 4 DPR 633/1972. I casi principali sono:

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione […] In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto […] effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
[…]

Tralasciando il caso della lettera a), in base alla quale tutti di DDT di un mese possono essere fatturati in modo cumulativo entro il 15 del mese successivo (es. entro il 15 aprile emetto una fattura per ciascun cliente cui ho spedito merce nel mese di marzo, che riepiloga tutti i DDT), passiamo alla lettura dell'art. 6 DPR 633/72, anche qui considerando le situazioni più frequenti:

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. […]
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. […]
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
[…] 
 
Ricapitolando, l'operazione risulta effettuata:

  • cessione di beni immobili: alla stipula dell'atto notarile
  • cessione di beni mobili: al momento della consegna o spedizione (salvo il caso del DDT visto prima)
  • prestazione di servizi: al momento del pagamento


Ma:

  • se prima di questi eventi viene emessa fattura (anche per importo parziale) o ricevuto il pagamento (anche parziale), l'operazione si considera effettuata per l'importo fatturato o pagato


A questo punto vediamo quando si considera avvenuta l'emissione della fattura elettronica:

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. (art. 21 comma 1 DPR 633/72, ultimo periodo)

Possiamo tranquillamente ignorare il caso della fattura già emessa, che evidentemente non impatta sul tempo che si ha a disposizione per emettere la fattura 😉, ma per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni non documentate con DDT:

  • la data riportata nella fattura elettronica deve essere antecedente o uguale a quella di incasso del corrispettivo o di consegna / spedizione dei beni e
  • il file deve essere inviato al SdI nel medesimo giorno.


Non hanno invece rilevanza né i tempi tecnici del SdI per elaborare e recapitare la fattura elettronica (fino a 5 giorni) né lo scarto del file da parte del SdI (che può comunque essere ritrasmesso nei 5 giorni successivi alla notifica di scarto).

In fase di prima applicazione della normativa, l'Agenzia delle Entrate "ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile". (CM 13/E/2018 § 1.5).