giovedì 31 dicembre 2020

I nuovi tipi documento per la fattura elettronica

Dopo il periodo di sperimentazione, a partire dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore i nuovi tipi documento per autofattura e integrazione degli acquisti. 

I tipi documento introdotti sono:

  • TD16 - integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 - integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero
  • TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 - integrazione / autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del DPR 633/72
  • TD20 - autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9-bis del D.Lgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93
  • TD21 - autofattura per splafonamento
In realtà, l'utilizzo dei documenti da TD16 a TD19 rimane facoltativo, potendosi procedere all'integrazione "manuale" in forma cartacea dei documenti ricevuti ed inviando, nei casi da TD17 a TD19, l'"esterometro".


TD16 - integrazione fattura reverse charge interno


Il cedente / prestatore ha emesso fattura con applicazione di una delle fattispecie N6.x di reverse charge interno (es. subappalto settore edile, impiantistica, pulizie). Il cessionario / committente integra la fattura indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD16 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale, l'unica limitazione riguarda il fatto che questa non comparirà nella bozza dei registri IVA messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.


TD17 - integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero e TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari


Il documento ricevuto in queste situazioni è quasi sempre in forma cartacea, non esistendo ancora una fatturazione elettronica a livello internazionale. Il cessionario / committente integra la fattura ricevuta (acquisto di servizi da prestatori comunitari e acquisto intracomunitario di beni) oppure emette autofattura (acquisto di servizi da prestatori extra UE) indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD17 o TD18 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale è obbligatorio l'invio dell'"esterometro".


TD19 - integrazione / autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del DPR 633/72


Situazione analoga a quella precedente, nel caso di cessione da parte di soggetto estero di beni già presenti in Italia (non si tratta quindi né di acquisti intracomunitari né di importazioni). Il cessionario / committente integra la fattura ricevuta (acquisto da fornitori UE) oppure emette autofattura (acquisto da fornitori extra UE) indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD19 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale è obbligatorio l'invio dell'"esterometro".


TD20 - autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9-bis del D.Lgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93


Si tratta dei casi di mancato ricevimento delle fatture o ricevimento di fatture irregolari. Il cessionario / committente emette il documento TD20 indicando come cedente / prestatore il soggetto che avrebbe dovuto emettere la fattura o che ha emesso fattura irregolare e come cessionario / committente se stesso.
È obbligatorio emettere documento elettronico; non è possibile emettere autofattura per regolarizzazione in forma cartacea.


TD21 - autofattura per splafonamento


Nel caso di splafonamento da parte dell'esportatore abituale, ferma restando la possibilità di chiedere ai propri fornitori di stornare le fatture non imponibile a seguiti di dichiarazione di intento e riemetterle con applicazione dell'IVA (e versare le relative sanzioni), l'esportatore può emettere il documento TD21 secondo le normali procedure di regolarizzo. Anche in questo caso è obbligatoria l'emissione di documento elettronico.


lunedì 28 settembre 2020

Nuovi codici per le operazioni "senza IVA"

Dal 1°ottobre 2020, dopo il rinvio disposto a seguito dell'emergenza sanitaria, inizia l'applicazione facoltativa dei nuovi codici per operazioni senza IVA, in sostituzione dei codici N2, N3 e N6.

Dal 1° gennaio 2021 l'utilizzo dei nuovi codici diventa obbligatoria e i vecchi codici N2, N3 e N6 non saranno più accettati.


Codice N2 - operazioni non soggette

Il codice viene suddiviso in due nuovi codici:

N2.1 "operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito territoriale (articoli da 7 a 7-septies  DPR 633/1972)". Si tratta delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di imposta domiciliati al di fuori del territorio dello Stato, trasporto internazionale di passeggeri, prestazioni relative a beni immobili situati fuori dall'Italia.

N2.2 "operazioni non soggette all'imposta per altre ragioni". Si tratta delle operazioni fuori campo IVA "generiche" (es. cessioni di denaro, di terreni agricoli) e, più in generale, delle operazioni per le quali manca uno dei presupposti di applicazione dell'IVA.


Codice N3 - operazioni non imponibili

Il codice viene suddiviso in sei nuovi codici:

N3.1 "esportazioni"

N3.2 "cessioni intracomunitarie"

N3.3 "cessioni verso la Repubblica di San Marino"

N3.4 "operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione". Sono tutte le altre operazioni che generano plafond diverse da quelle che rientrano nelle tre precedenti categorie

N3.5 "operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento"

N3.6 "altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond"


Codice N6 - operazioni non regime di inversione contabile (reverse charge)

Il codice viene suddiviso in nove nuovi codici:

N6.1 "cessioni di rottami e altri materiali di recupero"

N6.2 "cessioni di oro e argento puro"

N6.3 "prestazioni di subappalto nel settore edile"

N6.4 "cessioni di fabbricati imponibili per opzione"

N6.5 "cessione di telefoni cellulari"

N6.6 "cessioni di prodotti elettronici"

N6.7 "prestazioni di servizi nel comparto edile e nei settori connessi". Sono le prestazioni di servizi connessi con edifici (es. installazione e manutenzione di impianti appartenenti ad edifici e pulizie).

N6.8 "settore energetico"

N6.9 "inversione contabile - altri casi". Si tratta di tutte le altre ipotesi di inversione contabile.