Dopo il periodo di sperimentazione, a partire dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore i nuovi tipi documento per autofattura e integrazione degli acquisti.
I tipi documento introdotti sono:
- TD16 - integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 - integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 - integrazione / autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del DPR 633/72
- TD20 - autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9-bis del D.Lgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93
- TD21 - autofattura per splafonamento
In realtà, l'utilizzo dei documenti da TD16 a TD19 rimane facoltativo, potendosi procedere all'integrazione "manuale" in forma cartacea dei documenti ricevuti ed inviando, nei casi da TD17 a TD19, l'"esterometro".
TD16 - integrazione fattura reverse charge interno
Il cedente / prestatore ha emesso fattura con applicazione di una delle fattispecie N6.x di reverse charge interno (es. subappalto settore edile, impiantistica, pulizie). Il cessionario / committente integra la fattura indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD16 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale, l'unica limitazione riguarda il fatto che questa non comparirà nella bozza dei registri IVA messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
TD17 - integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero e TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Il documento ricevuto in queste situazioni è quasi sempre in forma cartacea, non esistendo ancora una fatturazione elettronica a livello internazionale. Il cessionario / committente integra la fattura ricevuta (acquisto di servizi da prestatori comunitari e acquisto intracomunitario di beni) oppure emette autofattura (acquisto di servizi da prestatori extra UE) indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD17 o TD18 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale è obbligatorio l'invio dell'"esterometro".
TD19 - integrazione / autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del DPR 633/72
Situazione analoga a quella precedente, nel caso di cessione da parte di soggetto estero di beni già presenti in Italia (non si tratta quindi né di acquisti intracomunitari né di importazioni). Il cessionario / committente integra la fattura ricevuta (acquisto da fornitori UE) oppure emette autofattura (acquisto da fornitori extra UE) indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD19 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale è obbligatorio l'invio dell'"esterometro".
TD20 - autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9-bis del D.Lgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93
Si tratta dei casi di mancato ricevimento delle fatture o ricevimento di fatture irregolari. Il cessionario / committente emette il documento TD20 indicando come cedente / prestatore il soggetto che avrebbe dovuto emettere la fattura o che ha emesso fattura irregolare e come cessionario / committente se stesso.
È obbligatorio emettere documento elettronico; non è possibile emettere autofattura per regolarizzazione in forma cartacea.
TD21 - autofattura per splafonamento
Nel caso di splafonamento da parte dell'esportatore abituale, ferma restando la possibilità di chiedere ai propri fornitori di stornare le fatture non imponibile a seguiti di dichiarazione di intento e riemetterle con applicazione dell'IVA (e versare le relative sanzioni), l'esportatore può emettere il documento TD21 secondo le normali procedure di regolarizzo. Anche in questo caso è obbligatoria l'emissione di documento elettronico.