lunedì 24 dicembre 2018

Flat tax: la bozza defintiva

AVVERTENZA: questo post, redatto il 24 dicembre 2018, non viene più aggiornato. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2019 l'approfondimento sulla flat tax è spostato sul sito dello studio.


Con l'approvazione al Senato della manovra, vengono a delinearsi gli aspetti definitivi del nuovo regime fiscale forfetario, la cosiddetta "flat-tax".

Rispetto al regime forfetario attuale, vengono introdotte le seguenti modifiche in senso favorevole al contribuente:

  • unica soglia di ricavi / compensi posta a 65 mila euro, invece delle soglie differenziate in funzione dell'attività svolta;
  • eliminazione di tutte le altre restrizioni all'accesso (che erano costituite da costi del personale inferiori a 5 mila euro, beni strumentali inferiori a 20 mila euro e reddito di lavoro dipendente o assimilato inferiore a 30 mila euro).

Vengono invece introdotti due nuove cause di esclusione dal regime agevolato:
  • svolgimento dell'attività di lavoro autonomo nei confronti del soggetto che è attualmente il datore di lavoro o lo è stato nei due anni precedenti o di un soggetto ad esso riconducibile;
  • partecipazione in Srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducili a quelle a forfait.

Riguardo all'ultimo punto, viene confermato il divieto di partecipazione in società di persone e Srl "trasparenti".


Passaggio da forfetario a flat-tax


I soggetti in regime forfetario che nel 2018 superano alcuni dei limiti previsti attualmente ma non superano i corrispondenti limiti della flat tax (es. avvocato in regime forfetario che nel 2018 ha percepito 40 mila euro di compensi) dovrebbero poter transitare nella flat tax. L'Agenzia delle entrate, nella circolare 10/E/2016, emanata in occasione della revisione dei limiti di ricavi del regime forfetario, aveva infatti affermato che si dovesse far riferimento ai nuovi e non ai vecchi limiti:

"Ne consegue che la verifica dei limiti ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d’imposta 2016, va fatta con riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1° gennaio 2016. Ciò significa, ad esempio, che laddove un professionista in regime forfetario dal 1° gennaio 2015 abbia conseguito al 31 dicembre di quell’anno compensi per un ammontare complessivo di 18.000 euro (superiori al limite di 15.000 euro in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto la soglia dei compensi percepiti nell’anno precedente è stata elevata a 30.000 euro"

Passaggio da regime semplificato a flat-tax


I contribuenti che si trovano nel regime semplificato quale "regime naturale" (ricavi compresi tra il limite attuale previsto per il regime forfetario) e 65 mila euro transitano nella flat tax senza bisogno di alcuna opzione poiché per essi il nuovo "regime naturale" sarà quello della flat tax.

I contribuenti che applicano per opzione il regime semplificato, pur essendo possesso dei requisiti 2018 per il regime forfetario, dovrebbero poter applicare la flat tax anche se non è ancora scaduto il triennio obbligatorio di permanenza nel regime opzionale. Quando un contribuente sceglie di non applicare il proprio "regime naturale", ha l'obbligo di rimanere nel "regime opzionale" per almeno un triennio tuttavia, in caso di modifiche sostanziali a regimi fiscali, l'art. 1 del DPR 442/1997 dispone che:

"E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative"

Inizio attività nel 2019


I contribuenti che aprono partita IVA nel 2019 e hanno i requisiti per accedere alla flat tax devono indicare la scelta nel modello AA9, indicando anche un volume d'affari previsto entro i 65 mila euro. In aggiunta a questo devono inoltre emettere la prima fattura senza applicazione dell'IVA; le modalità effettive di emissione della fattura, in base al disposto dell'art. 1 DPR 442/1997 relativo al "comportamento concludente", prevalgono sempre sulle opzioni dichiarate.


Partecipazione in Srl non trasparenti


Una novità del regime 2019 sembrava essere il divieto di partecipazione in tutte le Srl. Nell'ultima versione della manovra tale limite è stato attenuato, stabilendo che, non può applicare la flat tax chi:
  • partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni in partecipazione e imprese familiari;
  • controlla direttamente o indirettamente Srl che esercitano direttamente o indirettamente attività riconducibili a quelle svolte dal soggetto in forfait.

Pur non essendovi ancora chiarimenti del fisco, il termine "riconducibili" dovrebbe indicare attività rientranti nel medesimo gruppo di codici ATECO che individuano le classi di redditività. Così, ad esempio, un promotore finanziario (codice attività 66.19.21 - gruppo 8) non può accedere alla flat tax se è socio di un'agenzia di pubblicità (codice attività 73.11.01 - sempre nel gruppo 8) ma può accedervi se è socio di una società immobiliare (codice attività 68.20.01 - gruppo 5).

L'esclusione dovrebbe inoltre operare al momento dell'apertura della partita IVA per chi inizia l'attività optando per la flat tax, ma alla fine dell'anno per che è già in attività. Siccome il regime fiscale agevolato cessa di avere applicazione "a partire dall'anno successivo a quello in cui" si verifica un'ipotesi di esclusione e la nuova limitazione entra in vigore il 1° gennaio 2019, il soggetto incompatibile dovrà cedere o ridurre la partecipazione nella Srl entro la fine del 2019 per poter applicare la flat tax nel 2020.

Ricordiamo infine che siccome la norma fiscale parla di "controllo" della Srl, in mancanza di ulteriori specifiche, il riferimento dovrebbe essere all'art. 2359 codice civile. Partecipazioni di minoranza non sono fonte di esclusione della flat tax.