domenica 30 dicembre 2018

I codici della fatturazione elettronica

Se mi arriva un TD06 N4 con MP01, cosa ho ricevuto???

La fatturazione elettronica utilizza tutta una serie di codici per definire le situazioni più ricorrenti nelle fatture, quali il tipo di documento, il regime IVA dell'operazione, il modo di pagamento, il regime fiscale di chi emette la fattura, la cassa di previdenza e la ritenuta eventualmente applicate ecc.

Purtroppo questi codici non sono quasi mai di tipo mnemonico, ma occorre ricordarseli a memoria. Ad esempio i regimi di non applicazione dell'IVA (esente, escluso, fuori campo, reverse charge, ecc.) sono tutti contraddistinti dalla lettera "N" seguita da un numero. Fortunatamente, però, siccome le fatture elettroniche si emettono con un computer, i programmi presentano normalmente la lista delle alternative possibili nella classica forma del menu a discesa.

Vediamo ora quali sono i codici più frequenti ed i valori più comuni che essi assumono, ricordano che l'elenco completo è disponibile nelle specifiche tecniche riportate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.


Regime fiscale del soggetto che emette la fattura


I dati di questa sezione servono a identificare il regime fiscale del soggetto che emette la fattura e, di conseguenza, gli eventuali adempimenti che deve eseguire (es. applicazione della ritenuta) il soggetto che la riceve. I principali valori sono:

RF01
Regime ordinario
RF02
Regime dei "minimi" (legge 244/2007 e successive modificazioni)
RF17
IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF19
Regime forfetario (art.1, c.54-89, L. 190/2014 e successive modificazioni)


Tipo documento


Si parla di "fattura" elettronica, ma i valori possibili comprendono tutti i documenti che si possono emettere:

TD01
fattura
TD02
acconto/anticipo su fattura
TD03
acconto/anticipo su parcella
TD04
nota di credito
TD05
nota di debito
TD06
parcella

I codici TD02 e TD03 si riferiscono al caso di pagamento parziale di una proforma emessa da un professionista. I codici TD01 e TD06 sono intercambiabili, secondo quanto previsto dall'art. 21 DPR 633/1972: "Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili".

Cassa previdenziale


I dati di questa sezione si indica la Cassa previdenziale cui si riferisce il contributi integrativo applicato in fattura da parte del professionista. L'elenco comprende anche i codici relativi a Cassa del notariato ed ENPAMP, anche se normalmente tali ordinamenti previdenziali non prevedono contributi a carico dei clienti. In questa sezione compare anche il codice relativo all'INPS per l'addebito in fattura della rivalsa prevista dalla Gestione Separata e, erroneamente, il codice relativo all'ENASARCO (il contributo ENASARCO va sottratto nella fattura dell'agente, mentre le Casse previdenziali si sommano). I valori più frequenti sono:

TC01
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02
Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03
Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC10
Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11
Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC14
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC16
Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC18
Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19
Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20
Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21
Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22
INPS


Ritenute


In questa sezione vengono indicati il tipo di ritenuta, a seconda del soggetto che emette fattura:

RT01
Ritenuta persone fisiche
RT02
Ritenuta persone giuridiche

e la causale della ritenuta che dovrà essere riportata nella certificazione dei sostituti di imposta, i cui valori più frequenti sono:

A
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
B
cessione di diritti d'autore
Q
provvigioni percepite da agente o rappresentante monomandatario
R
provvigioni percepite da agente o rappresentante plurimandatario
T
provvigioni percepite da mediatore
U
provvigioni percepite da procacciatore di affari
V
provvigioni percepite da incaricato per le vendite a domicilio / porta a porta
W
prestazioni di servizi rese a condomini


Modalità di pagamento


I codici di questa sezione indicano il modo in cui si chiede il pagamento della fattura. I principali valori sono

MP01
contanti
MP02
assegno (bancario; anche se non è specificato, v. sotto MP03)
MP03
assegno circolare
MP05
bonifico
MP09
RID (obsoleto)
MP12
RIBA
MP13
MAV
MP19
SDD (SEPA Direct Debit)
MP20
SEPA Direct Debit CORE
MP21
SEPA Direct Debit B2B

Le ultime tre forme di pagamento sono quelle che hanno sostituito il RID a partire dal 1° febbraio 2014 come forma di addebito diretto su conto corrente (es. per le utenze), a seguito della creazione dell'area unica dei pagamenti in euro.


Natura delle operazioni non soggette ad IVA


Per tutte le operazioni senza addebito dell'IVA occorre indicare la cosiddetta "natura" ossia il motivo per cui l'imposta non viene applicata. Mentre l'indicazione della natura è obbligatoria, il riferimento alla norma di legge è un campo descrittivo che può anche non essere compilato. I valori ammessi sono:

N1
operazione esclusa art. 15 DPR 633/72
N2
operazione non soggetta
N3
operazione non imponibile
N4
operazione esente
N5
regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
inversione contabile
N7
IVA assolta in altro stato UE

Per il modo in cui funziona la fattura elettronica e per il fatto che chi riceve una fattura errata non può correggerla né registrarla correttamente in contabilità, diventa fondamentale la corretta indicazione della "natura" dell'operazione da parte di chi emette la fattura. In particolare mentre i valori N5…N7 si riferiscono a casistiche ben specifiche, è importante comprendere bene le differenze tra i codici N1…N4.

N1 - operazioni escluse

Il riferimento di legge è all'art. 15 DPR 633/72. Tale articolo elenca in modo esaustivo le operazioni escluse dalla base imponibile IVA, che sono:

  • interessi di mora e penalità per ritardi e irregolarità negli adempimenti
  • beni ceduti a titolo di sconto in conformità alle condizioni contrattuali originarie
  • rimborso delle anticipazioni documentate fatte in nome e per conto del cliente
  • cauzioni per gli imballaggi a rendere

N2 - operazioni non soggette


Sono tutte quelle operazioni per le quali non si applica l'IVA per mancanza di uno dei presupposti fondamentali dell'imposta (soggettivo, oggettivo, territoriale), quali, ad esempio:
  • operazioni rientranti nell'attività istituzionale degli enti non commerciali
  • operazioni svolte da soggetti che applicano il regime dei minimi o il regime forfetario
  • cessioni di diritti d'autore da parte dell'autore
  • cessioni di terreni agricoli
  • cessioni di campioni gratuiti di modico valore
  • prestazioni di servizi rese a imprese estere ("B2B")

Si tratta, in generale, delle operazioni cosiddette "fuori campo IVA"

N3 - operazioni non imponibili

Sono le operazioni di commercio internazionale di beni e quelle connesse agli scambi internazionali. Rientrano in questa voce le esportazioni e le cessioni intracomunitarie di beni e i servizi connessi con gli scambi internazionali (trasporti, sdoganamenti, servizi portuale e aeroportuali, provvigioni per vendite all'estero o per acquisti dall'estero. Rientrano altresì in questa voce le fatture emesse senza applicazione dell'IVA a seguito di dichiarazione di intento rilasciata da un soggetto che riveste la qualifica di "esportatore abituale"

N4 - operazioni esenti

Sono tutte le operazioni elencate dall'art. 10 DPR 633/72 (operazioni bancarie e assicurative e relative provvigioni, locazione di fabbricati non strumentali, prestazioni mediche, sanitarie, di istruzione e formazione professionale, cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA)

N5 - regime del margine

Sono le cessioni di beni usati acquistati presso privati e degli oggetti d'arte e di antiquariato. Lo speciale regime di determinazione dell'IVA per queste operazioni prevede che la fattura sia emessa senza indicazione dell'imposta, dal momento che non è una percentuale "secca" del prezzo di vendita

N6 - inversione contabile ("reverse charge")

Rientrano in questa categoria il subappalto nel settore edile e le altre operazioni indicate al comma 6 dell'art. 17 DPR 633/72.

N7 - IVA assolta in altro stato UE

Si tratta delle vendite a distanza in ambito intracomunitario e delle prestazione di servizi elettronici  e di telecomunicazione rese a privati consumatori, quando sono tassate nel Paese del soggetto che emette la fattura.


Conclusione


Cos'è il TD06 N4 con MP01 di cui abbiamo parlato all'inizio? Molto probabilmente è la parcella (tipo documento TD06) di un medico (N4: prestazione sanitaria esente IVA) con pagamento in contanti (MP01).