lunedì 8 giugno 2015

Ritenute, certificazioni & C.

In prossimità delle scadenza annuale del modello UNICO, anche quest'anno si presentano i consueti problemi dei professionisti che non ricevono le certificazioni dei compensi, che si sentono opporre strane scuse dai loro clienti o che non hanno il documento per detrarre le ritenute subite.

Uno dei problemi più frequenti è quello dei soggetti che applicano il regime dei "minimi" e non ricevono le certificazioni rilasciate dai loro clienti. Con le istruzioni della Certificazione Unica 2015 (pag. 35) il fisco ha spiegato anche a tutti coloro che non avevano capito il precedente concetto di certificazione dei compensi E delle ritenute, scrivendo, per il punto 4 della CU 2015, che

Istruzioni CU 2015


Quindi, non vi dovrebbe essere più nessun dubbio che la certificazione dei compensi va rilasciata anche ai "minimi", pur in assenza di ritenute. Speriamo.


Il secondo problema riguarda il mancato ricevimento delle certificazioni. "Che cosa succede se non me la mandano?", questa è la domanda che si sente spesso. Fortunatamente la risposta ce l'abbiamo già dal marzo 2009, nella risoluzione 68/E/2009: è possibile detrarre dai versamenti del modello UNICO le ritenute quando si può dimostrare di avere incassato il netto della fattura tramite mezzi di pagamento tracciabili, anche se la certificazione non arriva.

Sarebbe teoricamente possibile scomputare le ritenute anche per i pagamenti in contanti, dato che l'articolo 22 comma 1 lettera c) del DPR 917/1986 prevede che "dall'imposta [...] si scomputano [...] le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo". Però, dimostrare che un incasso in contanti ha riguardato il netto invece che il totale della fattura, diventa la "prova impossibile"…