Una delle agevolazioni contenute nella riforma dei minimi presente nella Legge di Stabilità 2015 è la soppressione dei minimali contributivi. Questa innovazione dovrebbe riguardare solo artigiani e commercianti, mentre nulla dovrebbe cambiare per gli iscritti alle Casse di previdenza degli iscritti agli Ordini professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAP, ENPAM, ENPAPI, ENAPB, CNPADC, INPGI ecc.)
Ad eccezione della Gestione Separata INPS, tutte le altre forme di previdenza obbligatoria dei lavoratori autonomi con partita IVA prevedono l'obbligo di versare i contributi almeno su una certa cifra, detta appunto "minimale contributivo", con eventuale conguaglio se il reddito effettivo supera il minimale. Per fare un esempio, se il minimale contributivo di un artigiano sono 15.000 euro e l'aliquota contributiva è il 22% (sono valori approssimati degli effettivi valori per l'anno 2014), questo soggetto verserà 3.300 euro di contributi più il 22% della quota di reddito eccedente i 15.000 euro su cui ha già assolto la contribuzione.
Con la riforma proposta, questo soggetto non sarà più tenuto a versare i 3.300 euro di contributi fissi, ma verserà il 22% dell'effettivo reddito (o, meglio, del reddito determinato applicando la percentuale forfetaria agli incassi conseguiti).
Resta da vedere come avverrà l'accredito dei mesi di contribuzione: se viene applicato un sistema analogo a quello della Gestione Separata, l'accredito avviene in proporzione al rapporto tra reddito effettivo e minimale. Facciamo un esempio: per un reddito di 12.000 euro, pari all'80% del minimale visto sopra, vengono accreditati 12 mesi all'80%, cioè 9,6 mesi di anzianità. Purtroppo questo può penalizza il lavoratore per quanto concerne le prestazioni assistenziali: nella Gestione Separata, ad esempio, le prestazioni di maternità vengono riconosciute solo se la lavoratrice ha almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto.