lunedì 20 ottobre 2014

Regime dei minimi - eccoci alla nuova riforma!

Se la prima versione del regime dei minimi ha resistito 4 anni, la versione riformata nel 2011 ed entrata in vigore nel 2012 resisterà solo 3 anni, visto quanto è comparso nella bozza della finanziaria.

Premettiamo che, tecnicamente, siamo di fronte ad un "disegno di legge" (ddl), cioè di una proposta di norma che il Governo presenterà al Parlamento, dopo aver avuto il parere favorevole dell'Europa, quindi non c'è ancora nulla di definitivo.

La riforma del regime dei minimi compare a sorpresa nel testo della finanziaria il 29 settembre, con decorrenza 2015 o 2016, aumento della tassazione dal 5% al 15% e soppressione del limite di permanenza di 5 anni. Passano poco più di due settimane di silenzio e, finalmente, il 16 ottobre, con la pubblicazione del testo del ddl, si scopre il contenuto della riforma e la sua applicazione già dal 2015.

In realtà, più che di "riforma", dobbiamo parlare di "rivoluzione", in quanto la soglia di ricavi/compensi viene differenziata in base all'attività svolta e, in luogo della deduzione delle spese effettive di attività, viene introdotto un abbattimento forfetario dei ricavi. Ad esempio, un agente immobiliare paga le imposte sull'86% di quanto incassa, presumendo che abbia spese pari al 14% dei ricavi.

I limiti di ricavi/compensi e i coefficienti di redditività saranno i seguenti (il codice Ateco indicato sono le prime 2, 3 o 4 cifre del codice attività riportato sul certificato di partita IVA o sul quadro LM del modello UNICO; i codici indicati con più di due cifre hanno il punto prima delle cifre successive):


Descrzione Ateco Limite ricavi % redditivtà
Industria alimentare 10, 11 35.000 40%
Commercio 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 40.000 40%
Commercio ambulante di alimenti e bevande 47.81 30.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82, 47.89 20.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68 15.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
Servizi di alloggio e ristorazione 55, 56 40.000 40%
Attività professionali, tecniche, sanitarie e finanziarie 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 15.000 78%

Come è facile vedere, gran parte dei soggetti che applicano oggi il regime dei minimi rischia di venirne espulso: tale regime, dal momento che non consente la detrazione dell'IVA sugli acquisti è sempre stato poco appetibile per chi svolge attività di commercio (dato che la merce viene a costare il 22% in più) mentre è stato adottato in larga misura da chi svolge attività professionali (per le quali gli acquisti con fattura sono pochi o nulli). E sono proprio tali soggetti che vedono ridursi il limite dei ricavi in misura maggiore, con un crollo da 30.000 a 15.000 euro.

Altro svantaggio del nuovo regime è la tassazione in base ad una percentuale forfetaria dei ricavi, che penalizza i soggetti che chiudono l'anno in perdita e che, nel regime attuale, non verserebbero né imposte né contributi.

A parziale temperamento di tutte queste negatività, la riforma contiene alcuni elementi positivi:

  • il valore degli immobili non viene più considerato nel valore dei beni strumentali,
  • le attività avviate da meno di 3 anni godono di un ulteriore abbattimento del reddito di un terzo,
  • artigiani e commercianti non sono più soggetti ai contributi sul reddito minimale.
Infine, chi sta applicando il regime dei minimi per l'anno 2014 ha la facoltà (ma non l'obbligo) di continuare ad applicare le regole attuali fino alla scadenza naturale del quinquennio o al compimento del 35° anno di età.