venerdì 12 aprile 2019

Versamento bollo virtuale su fatture elettroniche

Come avevamo anticipato in questo post di gennaio, dal 10 aprile è online il servizio per il calcolo e il pagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche. In realtà non si tratta di un ritardo dell'Agenzia delle Entrate: siccome per inviare una fattura elettronica ci sono 10 giorni di tempo dall'effettuazione dell'operazione era inevitabile che prima del 10 aprile non si potessero fare i conteggi di ciò che si deve versare per il periodo 1° gennaio - 31 marzo.

Per l'adempimento, che dal 2019 diventa trimestrale invece che annuale, sono stati istituiti 4 nuovi codici tributo, oltre a quelli relativi a sanzioni e interessi per chi deve regolarizzare un pagamento tardivo. I vecchi codici rimangono validi per eseguire i pagamenti relativi all'anno 2018.

Il servizio è disponibile sul portale della fatturazione elettronica. Una volta inseriti codice fiscale, password e PIN, occorre accedere alla funzione "Fatture elettroniche e altri dati IVA" della sezione "Consultazione":


e quindi al "Pagamento imposta di bollo":


Il portale presenta una pagina con il riepilogo del numero di fatture soggette a bollo emesse nel trimestre:


Cliccando sul riquadro azzurro nella colonna "Calcolo pagamento bollo" all'estrema destra, si accede alla pagina di riepilogo dei conteggi e di scelta della modalità di pagamento:


La prima opzione è quella di scaricare il modello F24 già compilato con codice tributo e periodo di riferimento corretti e lo si fa cliccando il pulsante "Stampa F24" in fondo alla schermata:


La seconda opzione è quella di richiedere l'addebito in conto dell'importo direttamente alla data di scadenza, senza spese aggiuntive e senza doversi preoccupare neppure del codice tributo. Per fare questo è sufficiente indicare l'IBAN di addebito e confermare che il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il versamento (cioè di chi ha emesso le fatture da assoggettare a bollo) corrisponda a quello di uno degli intestatari del conto, marcando la casella di conferma:



Il conto può anche essere intestato a più persone, l'importante è che il soggetto che deve versare l'imposta di bollo figuri tra gli intestatari del conto e NON tra i delegati. Non è mai possibile l'addebito su un conto corrente intestato ad un terzo.

Una volta confermata l'operazione, il portale comunica l'id del pagamento:


e si torna alla pagina iniziale, da dove è ora possibile scaricare la ricevuta della prenotazione e, dopo l'addebito, sarà disponibile la quietanza:




Importante: come l'Agenzia delle Entrate esegue il calcolo


Dagli importi presenti sul portale risulta che il calcolo viene eseguito totalizzando ciò che è stato riportato nel tag dei "Dati generali documento"

   <DatiBollo>
       <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
       <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
   </DatiBollo>

della fattura elettronica, senza considerare gli importi fatturati senza applicazione dell'IVA, come invece sarebbe corretto.

Se il soggetto che ha emesso la fattura elettronica ha omesso la compilazione il tag por avendo fatturato senza IVA, l'unica soluzione per eseguire il pagamento per l'importo corretto è quella di scaricare dal portale il modello F24 e pagarlo tramite remote banking, indicando la cifra corretta del bollo da versare.



domenica 27 gennaio 2019

Assoinvoice

Dobbiamo ammetterlo, anche se lo standard XML per le fatture elettroniche è perfettamente leggibile da parte dei computer, per noi umani qualche difficoltà c'è quando ci troviamo di fronte a qualcosa come

<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-14</Data>
<Numero>A/2019.00001</Numero>
<DatiRitenuta>


Per fortuna c'è una soluzione semplice e gratuita messa a disposizione da Assosoftware, l'associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscali: si chiama Assoinvoice ed è una semplice applicazione, disponibile per Windows, Mac e Linux, scaricabile da questo link.

La prima volta che si lancia l'applicazione si viene guidati in un breve tutorial; sulla pagina di download è inoltre disponibile anche un video che spiega più in dettaglio come usare il programma.

In sintesi: ecco uno strumento semplice e gratuito che permette di visualizzare le fatture elettroniche, evitando le complicazioni dei vari servizi online, e di conservare per la propria consultazione in un unico archivio tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute. Ricordate solo che tenere tutte le fatture in una cartella del proprio computer non è una forma di conservazione valida ai fini fiscali e che NON è un'alternativa alla conservazione sostitutiva.

venerdì 25 gennaio 2019

Ricevere fatture elettroniche senza PEC e senza codice destinatario

Vista la notevole confusione che regna ancora tra quanti devono emettere fattura elettronica, abbiamo provato a verificare sul campo se è possibile farsi emettere fatture senza comunicare al fornitore né il codice destinatario né l'indirizzo PEC, ma solo il numero di partita IVA e i consueti dati che si sono sempre forniti quando si richiede la fattura. E la fattura è regolarmente arrivata!

Valga, sulla questione, un'analogia con la raccomandata postale. Per ricevere la raccomandata a casa è necessario essere in casa quando arriva il postino; in caso contrario, occorre andare all'ufficio postale e ritirare la raccomandata. E la stessa cosa avviene con la fattura elettronica: per ricevere la fattura elettronica nella propria casella PEC o sul proprio server occorre comunicare al fornitore o registrare all'Agenzia delle Entrate rispettivamente l'indirizzo PEC o il codice destinatario; altrimenti occorre andare sul portale della fatturazione elettronica e scaricare da lì la fattura.

Nella "Home consultazione", oltre a:

  • Le tue fatture emesse
  • Le tue fatture ricevute

esiste la terza voce

  • Le tue FE passive messe a disposizione

dove "FE" significa "fatture elettroniche" (ma il testo completo non ci stava nel riquadro...)



Ed è proprio quest'ultima la voce che ci interessa. Cliccando sul link compare una pagina dove sono visualizzati i documenti ricevuti negli ultimi giorni e il solito menu per la ricerca su un intervallo temporale, per partita IVA del fornitore ecc.



Il simbolo del triangolo arancione indica che la fattura è ferma sul portale e che non vi è stata la possibilità di recapitarcela. Per "ritirarla" non dobbiamo far altro che cliccare sul quadratino blu all'estrema destra.

Nella pagina che si apre vediamo i dati riassuntivi della fattura


e l'avvertenza, sulla destra, che 




con l'indicazione degli aspetti fiscali connessi, per cui non dobbiamo far altro che visualizzare la fattura (pulsante bianco) per sapere che



(la stessa cosa avviene scaricando l'xml tramite il pulsante blu)

E a questo punto la fattura risulta ricevuta:


Ovviamente la fattura può essere visionata nuovamente e scaricata quante volte si vuole (notare che l'avvertenza sopra i pulsanti adesso è cambiata) e compare nella sezione "Le tue fatture ricevute":



giovedì 10 gennaio 2019

Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Fino al 2018 il bollo virtuale sulle fatture elettroniche doveva essere versato entro 120 giorni dalla fine dell’anno (30 aprile oppure, negli anni bisestili, 29 aprile). Da quest’anno il pagamento diventa trimestrale, con versamento entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre solare (es. 20 aprile per il trimestre gennaio-marzo). Ma sono in arrivo due facilitazioni:
  1. per evitare errori, il conteggio sarà fatto dall’Agenzia delle Entrate e reso disponibile nel cassetto fiscale;
  2. per evitare dimenticanze, si può comunicare l’IBAN su cui avere l’addebito alla scadenza.

Chi applica la flat tax ed emette fatture cartacee continua invece ad applicare la marca da bollo sul documento.

lunedì 7 gennaio 2019

Sarà, ma a me la fattura elettronica piace…

A tre giorni dall’introduzione della fattura elettronica, dopo averne emesse 25 e ricevute 6, personalmente ritengo positivo il primo approccio con la fattura elettronica. Ammetto che con i computer me la cavo discretamente; anche se non sono un “nativo digitale”, a giugno di quest’anno sono 35 anni da quando ho ricevuto in regalo per una promozione al liceo il mio primo computer. Però, una volta capito come funziona la fattura elettronica, non è tanto più difficile emettere o ricevere una fattura rispetto a fare un bonifico con l’home banking o comprare un biglietto del Frecciarossa.

Gli acquisti lavorativi sono tutti belli lì in un solo posto, il portale della fattura elettronica, senza dover scaricare la bolletta della luce dal sito di A2A, quella del telefono dal sito di Fastweb e cercare le mail con cui sono arrivate le fatture di Infocamere, perché prima certe fatture le si scoprivano solo al momento in cui si trovava l’addebito sul conto corrente dello studio (capita che per sei mesi non ci sia bisogno di fare visure catastali, poi in un mese ne servono tre e bisogna dare la caccia alle tre fatture relative a _quei tre_ addebiti)

Anche emettere le fatture non è così difficile, invece di fare il pdf della fattura, scrivere la mail e allegarlo, basta cliccare su “Invia” invece che su “Salva come pdf”; il log del SdI informa che la fattura è corretta, ha superato i controlli formali ed è stata recapitata o messa a disposizione del destinatario, senza più dubbi se è arrivata la mail o meno. Per essere un sistema perfetto manca solo la funzione che ricorda al destinatario di pagare la fattura nei termini contrattuali…

lunedì 31 dicembre 2018

Codice destinatario Q&A

Dopo questo post, ritorniamo sull'argomento, avendo riscontrato che vi sono ancora dubbi sulla questione.


Emissione delle fatture elettroniche


Il codice destinatario non serve per emettere le fatture elettroniche. Rappresenta una delle forme possibili per la ricezione.


Codice destinatario e codice univoco


Il codice univoco è il codice che designa i centri di fatturazione nel caso delle fatture elettroniche emesse alla Pubblica Amministrazione (es. i singoli dipartimenti universitari o le singole Stazioni dei Carabinieri). Il codice destinatario della fattura elettronica fra imprese è l'indirizzo del server di ricezione delle fatture e può essere lo stesso per tutte le partite IVA che si appoggiano su quel server.


Chi mi fornisce il codice destinatario?


Il provider dei servizi di fatturazione elettronica, in quanto è solo lui a sapere a quale indirizzo è collegato il server che vi viene messo a disposizione.


Posso ricevere fatture senza codice destinatario?


La ricezione delle fatture elettroniche avviene sempre e comunque sul portale della fatturazione elettronica. Oltre al recapito sul portale, per evitare di dover accedervi ogni volta che è necessario sapere se sono arrivate fatture elettroniche, è possibile (ma non obbligatorio) indicare di default l'inoltro della fattura anche su un indirizzo PEC o su un server esterno collegato al SdI.


Vantaggi e svantaggi del codice destinatario


Il codice destinatario è molto utile per le aziende che integrano nel proprio software gestionale la ricezione automatica e la registrazione delle fatture elettroniche. Ciò permette loro di inserire in contabilità le fatture fornitori senza intervento umano, evitando anche la necessità di scaricare e aprire gli allegati della PEC. L'unico svantaggio è che il servizio di attribuzione del codice destinatario ha un costo per cui, se non si ha la necessità di importazione automatica nel gestionale delle fatture ricevute, non occorre avere un codice destinatario.


Posso emettere fattura ad un soggetto che non mi ha fornito né codice destinatario né PEC?


Sì, in questo caso basta valorizzare il campo "codice destinatario" della fattura elettronica con "0000000" (7 volte zero - campo obbligatorio) e lasciare vuoto il campo PEC (campo facoltativo). Se il cliente ha registrato il proprio modo di ricezione di default, riceverà la vostra fattura nel modo prescelto, altrimenti la trova comunque sul portale della fatturazione elettronica.

domenica 30 dicembre 2018

I codici della fatturazione elettronica

Se mi arriva un TD06 N4 con MP01, cosa ho ricevuto???

La fatturazione elettronica utilizza tutta una serie di codici per definire le situazioni più ricorrenti nelle fatture, quali il tipo di documento, il regime IVA dell'operazione, il modo di pagamento, il regime fiscale di chi emette la fattura, la cassa di previdenza e la ritenuta eventualmente applicate ecc.

Purtroppo questi codici non sono quasi mai di tipo mnemonico, ma occorre ricordarseli a memoria. Ad esempio i regimi di non applicazione dell'IVA (esente, escluso, fuori campo, reverse charge, ecc.) sono tutti contraddistinti dalla lettera "N" seguita da un numero. Fortunatamente, però, siccome le fatture elettroniche si emettono con un computer, i programmi presentano normalmente la lista delle alternative possibili nella classica forma del menu a discesa.

Vediamo ora quali sono i codici più frequenti ed i valori più comuni che essi assumono, ricordano che l'elenco completo è disponibile nelle specifiche tecniche riportate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.


Regime fiscale del soggetto che emette la fattura


I dati di questa sezione servono a identificare il regime fiscale del soggetto che emette la fattura e, di conseguenza, gli eventuali adempimenti che deve eseguire (es. applicazione della ritenuta) il soggetto che la riceve. I principali valori sono:

RF01
Regime ordinario
RF02
Regime dei "minimi" (legge 244/2007 e successive modificazioni)
RF17
IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF19
Regime forfetario (art.1, c.54-89, L. 190/2014 e successive modificazioni)


Tipo documento


Si parla di "fattura" elettronica, ma i valori possibili comprendono tutti i documenti che si possono emettere:

TD01
fattura
TD02
acconto/anticipo su fattura
TD03
acconto/anticipo su parcella
TD04
nota di credito
TD05
nota di debito
TD06
parcella

I codici TD02 e TD03 si riferiscono al caso di pagamento parziale di una proforma emessa da un professionista. I codici TD01 e TD06 sono intercambiabili, secondo quanto previsto dall'art. 21 DPR 633/1972: "Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili".

Cassa previdenziale


I dati di questa sezione si indica la Cassa previdenziale cui si riferisce il contributi integrativo applicato in fattura da parte del professionista. L'elenco comprende anche i codici relativi a Cassa del notariato ed ENPAMP, anche se normalmente tali ordinamenti previdenziali non prevedono contributi a carico dei clienti. In questa sezione compare anche il codice relativo all'INPS per l'addebito in fattura della rivalsa prevista dalla Gestione Separata e, erroneamente, il codice relativo all'ENASARCO (il contributo ENASARCO va sottratto nella fattura dell'agente, mentre le Casse previdenziali si sommano). I valori più frequenti sono:

TC01
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali
TC02
Cassa previdenza dottori commercialisti
TC03
Cassa previdenza e assistenza geometri
TC04
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti
TC10
Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)
TC11
Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)
TC14
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)
TC16
Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)
TC18
Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)
TC19
Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)
TC20
Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI)
TC21
Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)
TC22
INPS


Ritenute


In questa sezione vengono indicati il tipo di ritenuta, a seconda del soggetto che emette fattura:

RT01
Ritenuta persone fisiche
RT02
Ritenuta persone giuridiche

e la causale della ritenuta che dovrà essere riportata nella certificazione dei sostituti di imposta, i cui valori più frequenti sono:

A
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
B
cessione di diritti d'autore
Q
provvigioni percepite da agente o rappresentante monomandatario
R
provvigioni percepite da agente o rappresentante plurimandatario
T
provvigioni percepite da mediatore
U
provvigioni percepite da procacciatore di affari
V
provvigioni percepite da incaricato per le vendite a domicilio / porta a porta
W
prestazioni di servizi rese a condomini


Modalità di pagamento


I codici di questa sezione indicano il modo in cui si chiede il pagamento della fattura. I principali valori sono

MP01
contanti
MP02
assegno (bancario; anche se non è specificato, v. sotto MP03)
MP03
assegno circolare
MP05
bonifico
MP09
RID (obsoleto)
MP12
RIBA
MP13
MAV
MP19
SDD (SEPA Direct Debit)
MP20
SEPA Direct Debit CORE
MP21
SEPA Direct Debit B2B

Le ultime tre forme di pagamento sono quelle che hanno sostituito il RID a partire dal 1° febbraio 2014 come forma di addebito diretto su conto corrente (es. per le utenze), a seguito della creazione dell'area unica dei pagamenti in euro.


Natura delle operazioni non soggette ad IVA


Per tutte le operazioni senza addebito dell'IVA occorre indicare la cosiddetta "natura" ossia il motivo per cui l'imposta non viene applicata. Mentre l'indicazione della natura è obbligatoria, il riferimento alla norma di legge è un campo descrittivo che può anche non essere compilato. I valori ammessi sono:

N1
operazione esclusa art. 15 DPR 633/72
N2
operazione non soggetta
N3
operazione non imponibile
N4
operazione esente
N5
regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
inversione contabile
N7
IVA assolta in altro stato UE

Per il modo in cui funziona la fattura elettronica e per il fatto che chi riceve una fattura errata non può correggerla né registrarla correttamente in contabilità, diventa fondamentale la corretta indicazione della "natura" dell'operazione da parte di chi emette la fattura. In particolare mentre i valori N5…N7 si riferiscono a casistiche ben specifiche, è importante comprendere bene le differenze tra i codici N1…N4.

N1 - operazioni escluse

Il riferimento di legge è all'art. 15 DPR 633/72. Tale articolo elenca in modo esaustivo le operazioni escluse dalla base imponibile IVA, che sono:

  • interessi di mora e penalità per ritardi e irregolarità negli adempimenti
  • beni ceduti a titolo di sconto in conformità alle condizioni contrattuali originarie
  • rimborso delle anticipazioni documentate fatte in nome e per conto del cliente
  • cauzioni per gli imballaggi a rendere

N2 - operazioni non soggette


Sono tutte quelle operazioni per le quali non si applica l'IVA per mancanza di uno dei presupposti fondamentali dell'imposta (soggettivo, oggettivo, territoriale), quali, ad esempio:
  • operazioni rientranti nell'attività istituzionale degli enti non commerciali
  • operazioni svolte da soggetti che applicano il regime dei minimi o il regime forfetario
  • cessioni di diritti d'autore da parte dell'autore
  • cessioni di terreni agricoli
  • cessioni di campioni gratuiti di modico valore
  • prestazioni di servizi rese a imprese estere ("B2B")

Si tratta, in generale, delle operazioni cosiddette "fuori campo IVA"

N3 - operazioni non imponibili

Sono le operazioni di commercio internazionale di beni e quelle connesse agli scambi internazionali. Rientrano in questa voce le esportazioni e le cessioni intracomunitarie di beni e i servizi connessi con gli scambi internazionali (trasporti, sdoganamenti, servizi portuale e aeroportuali, provvigioni per vendite all'estero o per acquisti dall'estero. Rientrano altresì in questa voce le fatture emesse senza applicazione dell'IVA a seguito di dichiarazione di intento rilasciata da un soggetto che riveste la qualifica di "esportatore abituale"

N4 - operazioni esenti

Sono tutte le operazioni elencate dall'art. 10 DPR 633/72 (operazioni bancarie e assicurative e relative provvigioni, locazione di fabbricati non strumentali, prestazioni mediche, sanitarie, di istruzione e formazione professionale, cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'IVA)

N5 - regime del margine

Sono le cessioni di beni usati acquistati presso privati e degli oggetti d'arte e di antiquariato. Lo speciale regime di determinazione dell'IVA per queste operazioni prevede che la fattura sia emessa senza indicazione dell'imposta, dal momento che non è una percentuale "secca" del prezzo di vendita

N6 - inversione contabile ("reverse charge")

Rientrano in questa categoria il subappalto nel settore edile e le altre operazioni indicate al comma 6 dell'art. 17 DPR 633/72.

N7 - IVA assolta in altro stato UE

Si tratta delle vendite a distanza in ambito intracomunitario e delle prestazione di servizi elettronici  e di telecomunicazione rese a privati consumatori, quando sono tassate nel Paese del soggetto che emette la fattura.


Conclusione


Cos'è il TD06 N4 con MP01 di cui abbiamo parlato all'inizio? Molto probabilmente è la parcella (tipo documento TD06) di un medico (N4: prestazione sanitaria esente IVA) con pagamento in contanti (MP01).