Confermato anche per quest'anno l'orientamento del fisco già chiaramente espresso nel 2015: la Certificazione Unica (modello CU 2016) non è solo la certificazione delle ritenute operate, ma è la certificazione dei compensi, anche quanto non vi sono ritenute.
Infatti nelle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate compaiono puntualmente le indicazioni (pur se slittate da pag. 35 a pag. 56 delle istruzioni, vista la quantità di dati che trovano posto nella CU di quest'anno) relative alle modalità con cui deve essere compilata la certificazione quando il percettore è un "minimo" o un "forfetario":
Domanda: se le istruzioni spiegano dettagliatamente come si compila la certificazione per "minimi" e "forfetari", non ci sarà forse l'obbligo di rilasciare la CU 2016 anche a tali soggetti?
venerdì 11 marzo 2016
Minimi e Certificazione Unica
venerdì 13 novembre 2015
Cellulari e tassa di concessione governativa
Dopo che la Corte di giustizia europea ha confermato la legittimità della tassa di concessione governativa sui telefonini (sentenza C-416/14), per le partite IVA diventa più semplice capire se il cellulare è una spesa lavorativa oppure personale.
La tassa di concessione governativa per la telefona mobile è normalmente 12,91 euro al mese. E’ però possibile chiederne la riduzione a 5,16 euro ma, a tale scopo, bisogna rilasciare al gestore una dichiarazione secondo cui l’utenza è "ad esclusivo uso personale". Siccome tale dichiarazione ha natura fiscale, è evidente che non si possa poi sostenere, per dedurne i costi in UNICO, che la medesima utenza sia "ad uso lavorativo".
Riassumendo:
- tassa di concessione piena (12,91 euro al mese) = costo deducibile e IVA detraibile, per inerenza all'attività svolta;
- tassa di concessione ridotta (5,16 euro al mese) = costo indeducibile e IVA indetraibile in quanto si tratta di spesa personale.
La tassa di concessione governativa per la telefona mobile è normalmente 12,91 euro al mese. E’ però possibile chiederne la riduzione a 5,16 euro ma, a tale scopo, bisogna rilasciare al gestore una dichiarazione secondo cui l’utenza è "ad esclusivo uso personale". Siccome tale dichiarazione ha natura fiscale, è evidente che non si possa poi sostenere, per dedurne i costi in UNICO, che la medesima utenza sia "ad uso lavorativo".
Riassumendo:
- tassa di concessione piena (12,91 euro al mese) = costo deducibile e IVA detraibile, per inerenza all'attività svolta;
- tassa di concessione ridotta (5,16 euro al mese) = costo indeducibile e IVA indetraibile in quanto si tratta di spesa personale.
sabato 17 ottobre 2015
Il Jobs act degli autonomi
Dopo la riforma del mercato del lavoro dipendente, il Governo si impegna a mettere mano anche al mondo delle partite IVA. Tecnicamente ciò avverrà tramite un disegno di legge (Ddl) che costituirà un collegato alla legge di Stabilità 2016.
La riforma riguarda professionisti e lavoratori autonomi mentre esclude i piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti al Registro imprese. Sostanzialmente, chi dichiara il proprio reddito nel quadro RE è coinvolto dalla riforma mentre chi lo dichiara nei quadri RG o RF è escluso. Chi compila il quadro LM rientra nella riforma solo se barra la casella "Autonomi", mentre con le altre due caselle è fuori.
La riforma dovrebbe articolarsi su due pilastri: da un lato vi è l'aspetto fiscale e dall'altro quello della tutela nei rapporti giuridici.
Sotto il primo aspetto la riforma dovrebbe prevedere
Formazione: verrà data la possibilità di dedurre per intero, entro il massimale annuo di 10.000 euro, le spese per la formazione professionale del lavoratore autonomo (corsi, congressi, master ecc.). Tali spese sono attualmente deducibili solo per il 50% di quanto pagato.
Maternità: l'indennità verrà riconosciuta dall'INPS indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, con lo stesso trattamento economico e previdenziale attualmente previsto per i dipendenti.
Minimi: verranno innalzati i limiti di compensi per rientrare nel regime agevolato e verrà ridotta al 5% l'aliquota dell'imposta sui redditi per l'anno di inizio dell'attività e i 4 successivi in caso di attività "nuova". Verosimilmente i requisiti di "novità" rimarranno quelli già previsti per il regime dei minimi in vigore dal 2012.
Sotto l'aspetto della tutela dei diritti dei lavoratori autonomi è prevista l'estensione degli interessi di mora "automatici" previsti per i crediti commerciali anche ai contratti nei quali il creditore è un lavoratore autonomo e l'applicazione del "rito del lavoro", più semplice e rapido di quello ordinario, anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo.
Al momento tutte le informazioni derivano da quanto annunciato dal presidente del Consiglio in conferenza stampa; una valutazione più completa sarà possibile quando sarà disponibile la formulazione ufficiale del Ddl.
La riforma riguarda professionisti e lavoratori autonomi mentre esclude i piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti al Registro imprese. Sostanzialmente, chi dichiara il proprio reddito nel quadro RE è coinvolto dalla riforma mentre chi lo dichiara nei quadri RG o RF è escluso. Chi compila il quadro LM rientra nella riforma solo se barra la casella "Autonomi", mentre con le altre due caselle è fuori.
La riforma dovrebbe articolarsi su due pilastri: da un lato vi è l'aspetto fiscale e dall'altro quello della tutela nei rapporti giuridici.
Sotto il primo aspetto la riforma dovrebbe prevedere
- maggiori deduzioni per le spese di formazione
- ampliamento della tutela della maternità
- riforma del regime forfetario (ex regime dei minimi)
Formazione: verrà data la possibilità di dedurre per intero, entro il massimale annuo di 10.000 euro, le spese per la formazione professionale del lavoratore autonomo (corsi, congressi, master ecc.). Tali spese sono attualmente deducibili solo per il 50% di quanto pagato.
Maternità: l'indennità verrà riconosciuta dall'INPS indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, con lo stesso trattamento economico e previdenziale attualmente previsto per i dipendenti.
Minimi: verranno innalzati i limiti di compensi per rientrare nel regime agevolato e verrà ridotta al 5% l'aliquota dell'imposta sui redditi per l'anno di inizio dell'attività e i 4 successivi in caso di attività "nuova". Verosimilmente i requisiti di "novità" rimarranno quelli già previsti per il regime dei minimi in vigore dal 2012.
Sotto l'aspetto della tutela dei diritti dei lavoratori autonomi è prevista l'estensione degli interessi di mora "automatici" previsti per i crediti commerciali anche ai contratti nei quali il creditore è un lavoratore autonomo e l'applicazione del "rito del lavoro", più semplice e rapido di quello ordinario, anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo.
Al momento tutte le informazioni derivano da quanto annunciato dal presidente del Consiglio in conferenza stampa; una valutazione più completa sarà possibile quando sarà disponibile la formulazione ufficiale del Ddl.
lunedì 8 giugno 2015
Ritenute, certificazioni & C.
In prossimità delle scadenza annuale del modello UNICO, anche quest'anno si presentano i consueti problemi dei professionisti che non ricevono le certificazioni dei compensi, che si sentono opporre strane scuse dai loro clienti o che non hanno il documento per detrarre le ritenute subite.
Uno dei problemi più frequenti è quello dei soggetti che applicano il regime dei "minimi" e non ricevono le certificazioni rilasciate dai loro clienti. Con le istruzioni della Certificazione Unica 2015 (pag. 35) il fisco ha spiegato anche a tutti coloro che non avevano capito il precedente concetto di certificazione dei compensi E delle ritenute, scrivendo, per il punto 4 della CU 2015, che
Quindi, non vi dovrebbe essere più nessun dubbio che la certificazione dei compensi va rilasciata anche ai "minimi", pur in assenza di ritenute. Speriamo.
Il secondo problema riguarda il mancato ricevimento delle certificazioni. "Che cosa succede se non me la mandano?", questa è la domanda che si sente spesso. Fortunatamente la risposta ce l'abbiamo già dal marzo 2009, nella risoluzione 68/E/2009: è possibile detrarre dai versamenti del modello UNICO le ritenute quando si può dimostrare di avere incassato il netto della fattura tramite mezzi di pagamento tracciabili, anche se la certificazione non arriva.
Sarebbe teoricamente possibile scomputare le ritenute anche per i pagamenti in contanti, dato che l'articolo 22 comma 1 lettera c) del DPR 917/1986 prevede che "dall'imposta [...] si scomputano [...] le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo". Però, dimostrare che un incasso in contanti ha riguardato il netto invece che il totale della fattura, diventa la "prova impossibile"…
Uno dei problemi più frequenti è quello dei soggetti che applicano il regime dei "minimi" e non ricevono le certificazioni rilasciate dai loro clienti. Con le istruzioni della Certificazione Unica 2015 (pag. 35) il fisco ha spiegato anche a tutti coloro che non avevano capito il precedente concetto di certificazione dei compensi E delle ritenute, scrivendo, per il punto 4 della CU 2015, che
Quindi, non vi dovrebbe essere più nessun dubbio che la certificazione dei compensi va rilasciata anche ai "minimi", pur in assenza di ritenute. Speriamo.
Il secondo problema riguarda il mancato ricevimento delle certificazioni. "Che cosa succede se non me la mandano?", questa è la domanda che si sente spesso. Fortunatamente la risposta ce l'abbiamo già dal marzo 2009, nella risoluzione 68/E/2009: è possibile detrarre dai versamenti del modello UNICO le ritenute quando si può dimostrare di avere incassato il netto della fattura tramite mezzi di pagamento tracciabili, anche se la certificazione non arriva.
Sarebbe teoricamente possibile scomputare le ritenute anche per i pagamenti in contanti, dato che l'articolo 22 comma 1 lettera c) del DPR 917/1986 prevede che "dall'imposta [...] si scomputano [...] le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo". Però, dimostrare che un incasso in contanti ha riguardato il netto invece che il totale della fattura, diventa la "prova impossibile"…
mercoledì 31 dicembre 2014
Minimi 2015 alla partenza
La conversione della legge di stabilità 2015 non ha introdotto modifiche rispetto alle bozze circolate da ottobre in poi per cui i commenti presenti in questo blog rimangono validi.
Il post del 21 dicembre subito qui sotto riepiloga le condizioni per l'accesso e l'eventuale passaggio automatico al nuovo regime in presenza delle condizioni di ammissione.
Confermato dall'art. 1 comma 88 della legge di stabilità che gli attuali "minimi" possono conservare il regime agevolato con tassazione al 5% fino alla scadenza naturale:
Il post del 21 dicembre subito qui sotto riepiloga le condizioni per l'accesso e l'eventuale passaggio automatico al nuovo regime in presenza delle condizioni di ammissione.
Confermato dall'art. 1 comma 88 della legge di stabilità che gli attuali "minimi" possono conservare il regime agevolato con tassazione al 5% fino alla scadenza naturale:
I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Confermata infine la soppressione del regime per le nuove iniziative introdotto dall'art. 13 legge 388/2000 (c.d. "regime delle nuove iniziative") che, di fatto, non era più utilizzato dal 2012 quando la tassazione dei minimi è scesa dal 20% al 5% mentre il regime delle nuove iniziative ha conservato la tassazione al 10%.
domenica 21 dicembre 2014
Minimi 2015: la bozza finale del decreto
Mancano solo le ultime approvazioni, ma il regime dei minimi in "versione 2015" è praticamente definitivo.
Le condizioni per l'accesso sono:
Le condizioni per l'accesso sono:
- ricavi o compensi non devono superare la soglia prevista per il codice attività, soglia che varia tra 15.000 e 40.000 euro (v. post del 20 ottobre)
- le spese per prestazioni di lavoro (dovrebbe trattarsi sia le fatture dei collaboratori con partita IVA che le note dei collaboratori occasionali) non devono superare i 5.000 euro all'anno
- il valore dei beni strumentali, al lordo delle quote di ammortamento (cioè, in sostanza, la somma del costo di acquisizione di tutti i beni strumentali posseduti) non deve superare i 20.000 euro
- i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione posseduti dal soggetto non devono essere superiori al reddito con partita IVA, salvo il caso in cui la somma dei due tipi di reddito non superi i 20.000 euro.
I soggetti per cui si verificano tutte queste condizioni al 31 dicembre passano automaticamente al regime dei "nuovi minimi" nell'anno successivo, salvo il caso in cui il contribuente decida di adottare un regime differente. Non dovrebbe essere richiesta nessuna opzione esplicita, ma è sufficiente il comportamento tenuto ("comportamento concludente").
Per i soggetti che iniziano una nuova attività, il reddito da assoggettare alla tassazione del 15% viene ridotto di un terzo per l'anno di inizio attività e per i due successivi. Per la definizione di "nuova attività" si applicano le stesse regole dei "minimi versione 2012".
domenica 16 novembre 2014
La tassazione dei nuovi minimi
Alla luce dei quanto riportato nelle bozze della Finanziaria 2015 proviamo a valutare la convenienza fiscale del nuovo regime forfetario rispetto al regime fiscale attuale.
Saltando subito alle conclusioni, possiamo dire che il nuovo regime appare particolarmente conveniente solo per chi già possiede un reddito da lavoro dipendente o da pensione e possiede una partita IVA per un'attività secondaria (e marginale), in quanto la tassazione sostitutiva evita il cumulo con gli altri redditi della persona. I redditi al di sopra del 28.000 euro sono soggetti all'aliquota IRPEF del 38%, per cui è praticamente inevitabile che un reddito di lavoro autonomo che si affianca ad un reddito di lavoro dipendente ricada per intero nella fascia del 38% di tassazione. In tale ipotesi la tassazione sostitutiva del 15% rappresenta un carico fiscale di meno della metà rispetto alla tassazione ordinaria.
Nel caso del possesso dei soli redditi di lavoro autonomo, il discorso appare differente. Proviamo a confrontare la tassazione nel nuovo regime forfetario con quella ordinaria per un lavoratore autonomo che svolge un'attività professionale, per la quale la tassazione viene calcolata sul 78% dei compensi:
In questa tabella sono riassunte, per i redditi che vanno da 1.000 a 15.000 euro le tassazioni di un residente a Milano, considerando le relative addizionali regionale e comunale, nel regime dei minimi come verrà riformato dal 2015 e nel regime ordinario nell'ipotesi di assenza di detrazioni ed in quella di un figlio a carico al 50%. Per semplicità, inoltre, non abbiamo considerato la deduzione dei contributi previdenziali e, nel regime ordinario, abbiamo presunto che il professionista non sostenga alcuna spesa per la propria attività.
Dalla lettura delle cifre emerge la maggior convenienza del regime fiscale ordinario per i redditi fino a 8.000 euro, in assenza di carichi di famiglia, che cresce fino a 11.000 euro nel caso di un figlio a carico al 50%. La convenienza che si accentuerà ulteriormente nei casi concreti, sia per effetto della deduzione delle spese dell'attività (es. spese di viaggio, utenze telefoniche, ammortamento di un computer) sia per la detrazione IVA su tali acquisti.
In conclusione, la tassazione prospettata, che non appare così conveniente come era quella dei minimi in versione 2012-2014, insieme al limite di ricavi fortemente ridotto, non rende il nuovo regime particolarmente attraente dal punto di vista fiscale se non per i soggetti che possono utilizzarlo per evitare il cumulo con gli altri redditi già percepiti nell'anno.
Saltando subito alle conclusioni, possiamo dire che il nuovo regime appare particolarmente conveniente solo per chi già possiede un reddito da lavoro dipendente o da pensione e possiede una partita IVA per un'attività secondaria (e marginale), in quanto la tassazione sostitutiva evita il cumulo con gli altri redditi della persona. I redditi al di sopra del 28.000 euro sono soggetti all'aliquota IRPEF del 38%, per cui è praticamente inevitabile che un reddito di lavoro autonomo che si affianca ad un reddito di lavoro dipendente ricada per intero nella fascia del 38% di tassazione. In tale ipotesi la tassazione sostitutiva del 15% rappresenta un carico fiscale di meno della metà rispetto alla tassazione ordinaria.
Nel caso del possesso dei soli redditi di lavoro autonomo, il discorso appare differente. Proviamo a confrontare la tassazione nel nuovo regime forfetario con quella ordinaria per un lavoratore autonomo che svolge un'attività professionale, per la quale la tassazione viene calcolata sul 78% dei compensi:
| Reddito | Minimi 2015 | Ordinario | Figlio 50% |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 117 | 0 | 0 |
| 2.000 | 234 | 0 | 0 |
| 3.000 | 351 | 0 | 0 |
| 4.000 | 468 | 0 | 0 |
| 5.000 | 585 | 112 | 0 |
| 6.000 | 702 | 376 | 0 |
| 7.000 | 819 | 640 | 200 |
| 8.000 | 936 | 904 | 469 |
| 9.000 | 1.053 | 1.169 | 739 |
| 10.000 | 1.170 | 1.433 | 1.008 |
| 11.000 | 1.287 | 1.697 | 1.277 |
| 12.000 | 1.404 | 1.962 | 1.547 |
| 13.000 | 1.521 | 2.226 | 1.816 |
| 14.000 | 1.638 | 2.490 | 2.085 |
| 15.000 | 1.755 | 2.755 | 2.355 |
In questa tabella sono riassunte, per i redditi che vanno da 1.000 a 15.000 euro le tassazioni di un residente a Milano, considerando le relative addizionali regionale e comunale, nel regime dei minimi come verrà riformato dal 2015 e nel regime ordinario nell'ipotesi di assenza di detrazioni ed in quella di un figlio a carico al 50%. Per semplicità, inoltre, non abbiamo considerato la deduzione dei contributi previdenziali e, nel regime ordinario, abbiamo presunto che il professionista non sostenga alcuna spesa per la propria attività.
Dalla lettura delle cifre emerge la maggior convenienza del regime fiscale ordinario per i redditi fino a 8.000 euro, in assenza di carichi di famiglia, che cresce fino a 11.000 euro nel caso di un figlio a carico al 50%. La convenienza che si accentuerà ulteriormente nei casi concreti, sia per effetto della deduzione delle spese dell'attività (es. spese di viaggio, utenze telefoniche, ammortamento di un computer) sia per la detrazione IVA su tali acquisti.
In conclusione, la tassazione prospettata, che non appare così conveniente come era quella dei minimi in versione 2012-2014, insieme al limite di ricavi fortemente ridotto, non rende il nuovo regime particolarmente attraente dal punto di vista fiscale se non per i soggetti che possono utilizzarlo per evitare il cumulo con gli altri redditi già percepiti nell'anno.
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