giovedì 31 dicembre 2020

I nuovi tipi documento per la fattura elettronica

Dopo il periodo di sperimentazione, a partire dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore i nuovi tipi documento per autofattura e integrazione degli acquisti. 

I tipi documento introdotti sono:

  • TD16 - integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 - integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero
  • TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 - integrazione / autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del DPR 633/72
  • TD20 - autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9-bis del D.Lgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93
  • TD21 - autofattura per splafonamento
In realtà, l'utilizzo dei documenti da TD16 a TD19 rimane facoltativo, potendosi procedere all'integrazione "manuale" in forma cartacea dei documenti ricevuti ed inviando, nei casi da TD17 a TD19, l'"esterometro".


TD16 - integrazione fattura reverse charge interno


Il cedente / prestatore ha emesso fattura con applicazione di una delle fattispecie N6.x di reverse charge interno (es. subappalto settore edile, impiantistica, pulizie). Il cessionario / committente integra la fattura indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD16 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale, l'unica limitazione riguarda il fatto che questa non comparirà nella bozza dei registri IVA messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.


TD17 - integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero e TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari


Il documento ricevuto in queste situazioni è quasi sempre in forma cartacea, non esistendo ancora una fatturazione elettronica a livello internazionale. Il cessionario / committente integra la fattura ricevuta (acquisto di servizi da prestatori comunitari e acquisto intracomunitario di beni) oppure emette autofattura (acquisto di servizi da prestatori extra UE) indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD17 o TD18 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale è obbligatorio l'invio dell'"esterometro".


TD19 - integrazione / autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del DPR 633/72


Situazione analoga a quella precedente, nel caso di cessione da parte di soggetto estero di beni già presenti in Italia (non si tratta quindi né di acquisti intracomunitari né di importazioni). Il cessionario / committente integra la fattura ricevuta (acquisto da fornitori UE) oppure emette autofattura (acquisto da fornitori extra UE) indicando l'aliquota IVA applicabile e l'imposta dovuta e trasmette il documento TD19 allo SdI, che lo recapita solo al cessionario / committente che lo ha emesso.
Nel caso di integrazione manuale è obbligatorio l'invio dell'"esterometro".


TD20 - autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex articolo 6, commi 8 e 9-bis del D.Lgs 471/97 o articolo 46, comma 5, del Dl 331/93


Si tratta dei casi di mancato ricevimento delle fatture o ricevimento di fatture irregolari. Il cessionario / committente emette il documento TD20 indicando come cedente / prestatore il soggetto che avrebbe dovuto emettere la fattura o che ha emesso fattura irregolare e come cessionario / committente se stesso.
È obbligatorio emettere documento elettronico; non è possibile emettere autofattura per regolarizzazione in forma cartacea.


TD21 - autofattura per splafonamento


Nel caso di splafonamento da parte dell'esportatore abituale, ferma restando la possibilità di chiedere ai propri fornitori di stornare le fatture non imponibile a seguiti di dichiarazione di intento e riemetterle con applicazione dell'IVA (e versare le relative sanzioni), l'esportatore può emettere il documento TD21 secondo le normali procedure di regolarizzo. Anche in questo caso è obbligatoria l'emissione di documento elettronico.


lunedì 28 settembre 2020

Nuovi codici per le operazioni "senza IVA"

Dal 1°ottobre 2020, dopo il rinvio disposto a seguito dell'emergenza sanitaria, inizia l'applicazione facoltativa dei nuovi codici per operazioni senza IVA, in sostituzione dei codici N2, N3 e N6.

Dal 1° gennaio 2021 l'utilizzo dei nuovi codici diventa obbligatoria e i vecchi codici N2, N3 e N6 non saranno più accettati.


Codice N2 - operazioni non soggette

Il codice viene suddiviso in due nuovi codici:

N2.1 "operazioni non soggette all'imposta per carenza del requisito territoriale (articoli da 7 a 7-septies  DPR 633/1972)". Si tratta delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di imposta domiciliati al di fuori del territorio dello Stato, trasporto internazionale di passeggeri, prestazioni relative a beni immobili situati fuori dall'Italia.

N2.2 "operazioni non soggette all'imposta per altre ragioni". Si tratta delle operazioni fuori campo IVA "generiche" (es. cessioni di denaro, di terreni agricoli) e, più in generale, delle operazioni per le quali manca uno dei presupposti di applicazione dell'IVA.


Codice N3 - operazioni non imponibili

Il codice viene suddiviso in sei nuovi codici:

N3.1 "esportazioni"

N3.2 "cessioni intracomunitarie"

N3.3 "cessioni verso la Repubblica di San Marino"

N3.4 "operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione". Sono tutte le altre operazioni che generano plafond diverse da quelle che rientrano nelle tre precedenti categorie

N3.5 "operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento"

N3.6 "altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond"


Codice N6 - operazioni non regime di inversione contabile (reverse charge)

Il codice viene suddiviso in nove nuovi codici:

N6.1 "cessioni di rottami e altri materiali di recupero"

N6.2 "cessioni di oro e argento puro"

N6.3 "prestazioni di subappalto nel settore edile"

N6.4 "cessioni di fabbricati imponibili per opzione"

N6.5 "cessione di telefoni cellulari"

N6.6 "cessioni di prodotti elettronici"

N6.7 "prestazioni di servizi nel comparto edile e nei settori connessi". Sono le prestazioni di servizi connessi con edifici (es. installazione e manutenzione di impianti appartenenti ad edifici e pulizie).

N6.8 "settore energetico"

N6.9 "inversione contabile - altri casi". Si tratta di tutte le altre ipotesi di inversione contabile.


sabato 28 dicembre 2019

Delegare un intermediario tramite Fisconline

L'utente abilitato a Fisconline può delegare un intermediario alla consultazione delle proprie fatture elettroniche operando direttamente all'interno del portale Fisconline, senza bisogno di inviare la delega cartacea all'intermediario o di consegnarla all'Agenzia delle Entrate.

Per fare questo il contribuente deve accedere al portale Fisconline (attenzione! non è il portale della fatturazione elettronica) ed inserire una nuova delega attraverso la sezione delle deleghe "Fatture e corrispettivi" nel menu di navigazione che si trova a sinistra:



Nella schermata successiva occorre selezionare la funzione di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche" (vengono disabilitate le funzioni "Consultazioni dati" e "Registrazione indirizzo telematico" in quanto il conferimento della delega per la consultazione include anche tali funzionalità):



inserire il codice fiscale del commercialista e le date di inizio e fine delega. La durata massima della delega sono 2 anni e, se non si modifica manualmente la data di fine, il sistema inserisce di default tale durata.

Una volta inserito il proprio PIN (o quello della società, se l'accesso viene fatto come Legale rappresentante) la delega è immediatamente operativa.


lunedì 7 ottobre 2019

Stato del servizio di consultazione

Per essere sicuri che il servizio di consultazione delle fatture elettroniche sia attivo e permetta di visualizzare e scaricare le fatture anche dopo i 60 giorni dall'emissione è sufficiente accedere alla sezione di consultazione delle fatture elettroniche sul portale dell'Agenzia delle Entrate:


Nella pagina "Home consultazione" compare un avviso su sfondo verde che riporta la data in cui è avvenuta l'adesione:



venerdì 4 ottobre 2019

Consultazione fatture elettroniche AdE

In relazione ai problemi di privacy sorti a seguito della possibilità che avrebbe avuto l'Agenzia delle Entrate di conservare TUTTE le fatture elettroniche, incluse le descrizioni di beni e servizi ed i relativi prezzi e sconti, tale servizio non viene più svolto automaticamente ma solo a seguito di delega specifica da parte del soggetto intestatario della fattura (sia come emittente che come destinatario).

Il servizio di consultazione è un servizio differente rispetto alla conservazione sostitutiva di cui abbiamo parlato lo scorso dicembre. Mentre la conservazione sostituiva è il servizio che archivia con valore legale le fatture, il servizio di consultazione permette di avere a disposizione online le proprie fatture, sia per la consultazione che per il download, per un periodo di due anni invece che di soli 60 giorni. E' pertanto evidente l'utilità di questo servizio, dal momento che permette di scaricarsi per il proprio archivio le fatture elettroniche anche accedendo allo SdI una sola volta ogni trimestre (la funzione di download massivo permette di scaricare in una sola volta uno zip con tutte le fatture del trimestre).

Ai fini privacy è importante ricordare che la fattura viene conservata per intero dall'Agenzia delle Entrate qualora anche una sola delle parti dell'operazione abbia delegato il servizio di conservazione. In altre parole, se io aderisco all'accordo di servizio, tutte le mie fatture emesse e ricevute sono conservate per intero, indipendentemente da ciò che scelgono i miei clienti o i miei fornitori ma sono consultabili solo da parte mia.

L'Agenzia non conserva nulla solo se sia l'emittente che il destinatario della fattura scelgono di non avvalersi del servizio: in tal caso, una volta eseguito il recapito, l'Agenzia cancella tutti i dati "non fiscali" (es. descrizioni, prezzi, IBAN, condizioni di pagamento, numeri d'ordine) e conserva solo quelli fiscalmente rilevanti (parti dell'operazione, numero e data fattura, imponibile, IVA).

Per aderire a tale servizio è necessario accedere alla sezione "Consultazione" / "Fatture elettroniche e altri dati IVA" del portale della fatturazione elettronica



quindi cliccare sul link "Vai all'adesione" posto sotto il titolo


cliccare sul pulsante "Aderisci"


scorrere l'accordo di servizio (sono le stesse indicazioni riassunte all'inizio di questo post, ma scritte in burocratese)



spuntare la casella "Ho letto" e cliccare sul pulsante "Aderisco"


Compare un avviso relativo a "tutte le partite IVA", da confermare (se un soggetto è titolare di più di una partita IVA non può effettuare un'adesione selettiva)



Se tutto è andato a buon fine, un messaggio su sfondo verde conferma che la richiesta è in elaborazione


Nella Home consultazione compare quindi un avviso che conferma la presentazione e l'elaborazione dell'adesione


Il link "Vai all'adesione" porta ad una pagina dove compare il numero di protocollo della richiesta e lo stato. E' normale che la richiesta resti "In elaborazione" per alcuni giorni.

venerdì 12 aprile 2019

Versamento bollo virtuale su fatture elettroniche

Come avevamo anticipato in questo post di gennaio, dal 10 aprile è online il servizio per il calcolo e il pagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche. In realtà non si tratta di un ritardo dell'Agenzia delle Entrate: siccome per inviare una fattura elettronica ci sono 10 giorni di tempo dall'effettuazione dell'operazione era inevitabile che prima del 10 aprile non si potessero fare i conteggi di ciò che si deve versare per il periodo 1° gennaio - 31 marzo.

Per l'adempimento, che dal 2019 diventa trimestrale invece che annuale, sono stati istituiti 4 nuovi codici tributo, oltre a quelli relativi a sanzioni e interessi per chi deve regolarizzare un pagamento tardivo. I vecchi codici rimangono validi per eseguire i pagamenti relativi all'anno 2018.

Il servizio è disponibile sul portale della fatturazione elettronica. Una volta inseriti codice fiscale, password e PIN, occorre accedere alla funzione "Fatture elettroniche e altri dati IVA" della sezione "Consultazione":


e quindi al "Pagamento imposta di bollo":


Il portale presenta una pagina con il riepilogo del numero di fatture soggette a bollo emesse nel trimestre:


Cliccando sul riquadro azzurro nella colonna "Calcolo pagamento bollo" all'estrema destra, si accede alla pagina di riepilogo dei conteggi e di scelta della modalità di pagamento:


La prima opzione è quella di scaricare il modello F24 già compilato con codice tributo e periodo di riferimento corretti e lo si fa cliccando il pulsante "Stampa F24" in fondo alla schermata:


La seconda opzione è quella di richiedere l'addebito in conto dell'importo direttamente alla data di scadenza, senza spese aggiuntive e senza doversi preoccupare neppure del codice tributo. Per fare questo è sufficiente indicare l'IBAN di addebito e confermare che il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il versamento (cioè di chi ha emesso le fatture da assoggettare a bollo) corrisponda a quello di uno degli intestatari del conto, marcando la casella di conferma:



Il conto può anche essere intestato a più persone, l'importante è che il soggetto che deve versare l'imposta di bollo figuri tra gli intestatari del conto e NON tra i delegati. Non è mai possibile l'addebito su un conto corrente intestato ad un terzo.

Una volta confermata l'operazione, il portale comunica l'id del pagamento:


e si torna alla pagina iniziale, da dove è ora possibile scaricare la ricevuta della prenotazione e, dopo l'addebito, sarà disponibile la quietanza:




Importante: come l'Agenzia delle Entrate esegue il calcolo


Dagli importi presenti sul portale risulta che il calcolo viene eseguito totalizzando ciò che è stato riportato nel tag dei "Dati generali documento"

   <DatiBollo>
       <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
       <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
   </DatiBollo>

della fattura elettronica, senza considerare gli importi fatturati senza applicazione dell'IVA, come invece sarebbe corretto.

Se il soggetto che ha emesso la fattura elettronica ha omesso la compilazione il tag por avendo fatturato senza IVA, l'unica soluzione per eseguire il pagamento per l'importo corretto è quella di scaricare dal portale il modello F24 e pagarlo tramite remote banking, indicando la cifra corretta del bollo da versare.



domenica 27 gennaio 2019

Assoinvoice

Dobbiamo ammetterlo, anche se lo standard XML per le fatture elettroniche è perfettamente leggibile da parte dei computer, per noi umani qualche difficoltà c'è quando ci troviamo di fronte a qualcosa come

<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-14</Data>
<Numero>A/2019.00001</Numero>
<DatiRitenuta>


Per fortuna c'è una soluzione semplice e gratuita messa a disposizione da Assosoftware, l'associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscali: si chiama Assoinvoice ed è una semplice applicazione, disponibile per Windows, Mac e Linux, scaricabile da questo link.

La prima volta che si lancia l'applicazione si viene guidati in un breve tutorial; sulla pagina di download è inoltre disponibile anche un video che spiega più in dettaglio come usare il programma.

In sintesi: ecco uno strumento semplice e gratuito che permette di visualizzare le fatture elettroniche, evitando le complicazioni dei vari servizi online, e di conservare per la propria consultazione in un unico archivio tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute. Ricordate solo che tenere tutte le fatture in una cartella del proprio computer non è una forma di conservazione valida ai fini fiscali e che NON è un'alternativa alla conservazione sostitutiva.