domenica 11 novembre 2018
Flat tax e fattura elettronica
Uniamo i due temi caldi del momento: siccome la flat tax è un ampliamento del regime forfettario attualmente in vigore, chi adotterà la flat tax sarà escluso dall’obbligo della fattura elettronica.
sabato 10 novembre 2018
Conservazione fattura elettronica
Tra gli emendamenti alla legge di bilancio spunta l’esclusiva all’Agenzia delle entrate per la conservazione delle fatture elettroniche, escludendo tutti i servizi privati.
Novità anche per la fattura elettronica PA, con eliminazione della possibilità per gli enti pubblici di rifiutare le fatture ricevute, allineando l’operatività a quella B2B.
Novità anche per la fattura elettronica PA, con eliminazione della possibilità per gli enti pubblici di rifiutare le fatture ricevute, allineando l’operatività a quella B2B.
lunedì 5 novembre 2018
Coefficienti di redditività
Per praticità, ecco i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che sembra saranno riprodotti invariati per la flat tax.
Il "codice ATECO" indicato nella tabella è il "Codice attività" presente sul certificato di attribuzione del numero di partita IVA:
il dato rilevante sono le prime due cifre del codice attività, ad eccezione dei codici 46xxxx e 47xxxx, per i quali è rilevante anche la terza cifra. Le parentesi indicano che tutti i codici del gruppo rientrano nella classe di redditività.
N.
|
Gruppo di settore
|
Codici ATECO 2007
|
Limite ricavi / compensi
|
Redditività
|
1
|
Industrie alimentari e delle bevande
|
(10-11)
|
45.000 | 40% |
2
|
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
|
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7)- 47.9
|
50.000 | 40% |
3
|
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
|
47.81
|
40.000 | 40% |
4
|
Commercio ambulante di altri prodotti
|
47.82 - 47.89
|
30.000 | 54% |
| 5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 25.000 | 86% |
| 6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
| 7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 50.000 | 40% |
| 8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 30.000 | 78% |
| 9 | Altre attività economiche | (01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) | 30.000 | 67% |
sabato 3 novembre 2018
Prime considerazioni sulla flat tax
AVVERTENZA: questo post, redatto il 3 novembre 2018, non viene più aggiornato. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2019 l'approfondimento sulla flat tax è spostato sul sito dello studio.
Regime ordinario e flat tax: le principali differenze
La flat tax non è solamente un'imposta ad aliquota proporzionale invece che progressiva, ma si differenzia rispetto al regime ordinario delle imposte sui redditi sotto quattro aspetti principali:
- condizioni di accesso al regime
- determinazione del reddito prodotto con la partita IVA
- determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
- calcolo e determinazione dell'imposta
Non rappresenta un'innovazione assoluta nel panorama fiscale italiano, ma costituisce un ampliamento del regime forfetario che, dal 2015, ha sostituito il precedente "regime dei minimi".
Accesso al regime
Mentre il regime ordinario non prevede alcuna condizione di accesso, nel senso che può essere applicato dal qualsiasi soggetto titolare di partita IVA, per poter applicare la flat tax sarà necessario avere una "dimensione" dell'attività inferiore a 65 mila euro. Se nella flat tax verranno riprodotte le norme che attualmente disciplinano i regimi agevolati, la "dimensione" sarà definita in termini di compensi percepiti (professionisti e altre attività di lavoro autonomo) o di ricavi (attività di impresa, quali artigiani, commercianti, agenti di commercio). Per i lavoratori autonomi saranno rilevanti le somme incassate nell'anno solare; per le imprese saranno rilevanti le somme incassate o le somme fatturate, a seconda che applichino o meno il regime per cassa, in vigore dal 2017.
Nella bozza della flat tax pubblicata il 30 ottobre sono scomparsi i limiti per il valore dei beni strumentali e per il personale, presenti invece nel regime forfetario, mentre è stato introdotto il divieto di avere come cliente l'ex datore di lavoro.
Al momento nulla invece viene specificato sulla possibilità di accesso alla flat tax in presenza contemporanea di reddito di lavoro dipendente o reddito da pensione. Per poter accedere al regime forfetario attualmente in vigore, vi è invece la prescrizione che i redditi da lavoro dipendente ed assimilati siano inferiori a 30 mila euro come totale annuo.
Un altro elemento dubbio è se la flat tax sarà il "regime naturale" per i soggetti con "dimensione" fino a 65 mila euro oppure se sarà un regime opzionale. Nel primo caso, l'adozione è obbligatoria salvo opzione per non applicarla; nel secondo caso il titolare di partita IVA deve esprimere la volontà di applicare la flat tax per non ricadere nel regime ordinario. Finora i regimi agevolati sono quasi sempre stati "regimi naturali" per i contribuenti di minori dimensioni, per cui si doveva esprimere la volontà (anche tramite il comportamento tenuto con la fatturazione e la dichiarazione) di non applicare il regime "agevolato" quando l'agevolazione teorica si traduceva in una penalizzazione pratica.
Determinazione del reddito con partita IVA
La flat tax prevede un meccanismo di determinazione del reddito analogo a quello del regime forfetario: il reddito con partita IVA, sia di lavoro autonomo che di impresa, nella flat tax viene determinato come una percentuale (che varia in funzione dell'attività svolta) di incassi o ricavi, invece che come differenza tra entrate e spese. Ciò significa, ad esempio e se verranno mantenuti i coefficienti di redditività attualmente in vigore per il regime forfetario, che un titolare di partita IVA che svolge attività di "Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica" (codice attività 62.02.00) determinerà il proprio reddito ai fini fiscali come il 67% delle somme incassate invece che come differenza tra somme incassate e somme spese per l'esercizio dell'attività.
E' evidente che questa forma di determinazione del reddito ai fini fiscali favorisce i soggetti che non sostengono spese rilevanti, mentre penalizza chi deve acquistare beni o servizi per svolgere l'attività in misura superiore alla media del proprio settore. Ad esempio, un traduttore freelance che svolge direttamente l'attività sarà favorito rispetto ad un uno che si avvale di collaboratori o di revisori.
Anche sul fronte IVA si avrà un effetto analogo in quanto la flat tax dovrebbe essere un regime "fuori IVA" come il regime forfetario attuale: a fronte di emissione delle fatture senza applicazione dell'IVA, il contribuente non potrà detrarre l'IVA sugli acquisti, favorendo maggiormente i soggetti con pochi acquisti.
Il modo di determinazione del reddito con partita IVA è particolarmente importante in quanto tale valore è la base su cui vengono calcolati i contributi previdenziale, sia INPS che delle Casse professionali (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM ecc.). Un imponibile previdenziale forfetario, inferiore a quello determinato in modo analitico, comporta nell'immediato un minore versamento di contributi previdenziali ma, nel lungo periodo, un minore montante contributivo e, siccome le pensioni oggi sono calcolate con il metodo contributivo, in prospettiva una pensione più bassa.
A titolo di esempio, consideriamo il caso di un avvocato che si trovi nella seguente situazione:
- incassi € 50.000
- spese € 4.000
- coefficiente redditività 78% (codice attività 69.10.10)
- aliquota contributiva 14,5%
Nel regime ordinario attualmente in vigore il reddito professionale sarà:
50.000 - 4.000 = 46.000
e la contribuzione dovuta:
46.000 x 14,5% = 6.670
mentre con la flat tax avremo:
50.000 x 78% = 39.000
e la contribuzione conseguente:
39.000 x 14,5% = 5.655
Con un risparmio di oltre 1.000 euro sul versamento attuale ed una pari diminuzione del totale versamenti su cui in futuro verrà calcolata la pensione.
Al momento non vi sono indicazioni per i contributi fissi di artigiani e commercianti che, nel regime forfetario attuale, fruiscono della riduzione di un terzo.
Determinazione della base imponibile
Nel regime forfetario e, quindi, verosimilmente anche nella flat tax, la base imponibile è data dal reddito con partita IVA sottratti i contributi previdenziali obbligatori versati nel corso dell'anno solare. Viceversa, nel regime ordinario, oltre ai contributi previdenziali obbligatori, per arrivare reddito imponibile, dal reddito con partita IVA si sottraggono anche altre somme quali:
- assegni periodici corrisposti al coniuge
- contributi previdenziali colf e badanti
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e di ricerca scientifica
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali
- investimenti in start-up
Degli oneri deducibili elencati, quelli di gran lunga più frequenti sono i versamenti per le forme pensionistiche complementari e individuali (le cosiddette "pensioni integrative") che nel regime ordinario sono deducibili dal reddito per un importo fino a 5.165 euro. Il soggetto che adotta la flat tax deve dire addio alla possibilità di dedurre questo tipo di spesa.
Calcolo e determinazione dell'imposta
Il regime fiscale ordinario, per rispettare il dettato dell'art. 53 della Costituzione secondo cui "Il sistema tributario è informato a criteri di progressività" prevede un calcolo decisamente complesso:
- sul reddito complessivo viene calcolata l'imposta lorda applicando le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito (23% sui primi 15.000 euro di reddito; 27% su successivi 13.000 euro di reddito ecc.) e le addizionali regionale e comunale, le cui aliquote sono fissate da ciascuna Regione / Comune;
- dall'imposta lorda si sottraggono le detrazioni per familiari a carico e per lavoro, quelle per oneri (spese mediche, interessi mutuo, scuole ed attività sportive dei ragazzi, ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico) per giungere all'imposta netta;
- dall'imposta netta si sottraggono le ritenute d'acconto subite per giungere all'imposta dovuta.
Nella flat tax si calcola semplicemente il 15% della base imponibile, senza alcuna detrazione e (sembrerebbe) senza alcuna ritenuta alla fonte, anche perché la ritenuta alla fonte del 20% degli incassi sarebbe sempre superiore al 15% del 78% degli incassi che, nella peggiore delle ipotesi, è la tassazione finale.
La flat tax favorisce pertanto i soggetti che non hanno carichi di famiglia e che non hanno sostenuto particolari spese che danno diritto alle detrazioni IRPEF indicate al punto 2, mentre penalizza i soggetti con reddito particolarmente basso (approssimativamente inferiore ai 5.000 euro circa) dato che nel regime ordinario le detrazioni per lavoro azzerano le imposte sui redditi di importo più esiguo.
Prime conclusioni: a chi conviene
Dalla prima lettura delle bozze della normativa, la flat tax appare conveniente per i soggetti nei quali si verificano le seguenti condizioni:
- reddito elevato (la fascia di reddito tra i 28.000 e i 55.000 euro è tassata al 38%, quella oltre il 55.000 euro è tassata al 41%; con la flat tax sarebbe tassato tutto al 15%, quindi con un'aliquota pari a poco più di un terzo rispetto a quella ordinaria);
- poche spese rispetto a quanto previsto dal coefficiente di redditività del settore (la tassazione sul 78% degli incassi significa che il fisco presume un 22% di spese, anche se al limite queste non ci sono affatto);
- spese difficili da documentare (nella flat tax non è necessario conservare il biglietto del treno o reperire l'introvabile fattura di Amazon, dato che le spese sono presunte come percentuale degli incassi);
- basso ammontare dell'IVA detraibile sugli acquisti (verosimilmente non la si potrà detrarre);
- assenza o esiguità delle detrazioni per carichi di famiglia e poche spese che danno diritto alle detrazioni (ristrutturazioni, interessi mutuo, spese mediche) o alle deduzioni (pensioni integrative e contributi colf).
venerdì 12 ottobre 2018
Modifica ai tempi di emissione fattura
Nel collegato alla legge di stabilità spunta la modifica ai tempi di emissione della fattura: entro il termine della liquidazione IVA per il primo semestre 2019 e entro 10 giorni dalla data dell’operazione da luglio in poi.
mercoledì 10 ottobre 2018
L'opinione del Presidente nazionale dei Commercialisti
(dal Sole 24 Ore del 10/10/18 - pag. 27)
La fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio. Avevate chiesto gradualità. Vi sentite traditi?
Al di là del sentirsi tradidi, mancano due mesi e mezzo e ci sono studi e aziende, le più piccole, che non sono pronti. Alcuni piccoli imprenditori non sanno cosa sia la fatturazione elettronica. Noi faremo la nostra parte, a novembre metteremo a disposizione un portale per i professionisti e i clienti. Non è pensabile che gli studi possano curare il ciclo attivo (tutto il processo che porta all'emissione della fattura, dal calcolo degli importi da fatturare alla formazione ed al recapito della fattura - n.d.r.) delle imprese più piccole.
La fatturazione elettronica non porta anche opportunità?
È impensabile che un obbligo nato per recuperare gettito fiscale comporti benefici immediati per i più piccoli. Certo, per i grandi, l’e fattura è l’occasione di un più efficiente controllo di gestione.
La fatturazione elettronica partirà dal 1° gennaio. Avevate chiesto gradualità. Vi sentite traditi?
Al di là del sentirsi tradidi, mancano due mesi e mezzo e ci sono studi e aziende, le più piccole, che non sono pronti. Alcuni piccoli imprenditori non sanno cosa sia la fatturazione elettronica. Noi faremo la nostra parte, a novembre metteremo a disposizione un portale per i professionisti e i clienti. Non è pensabile che gli studi possano curare il ciclo attivo (tutto il processo che porta all'emissione della fattura, dal calcolo degli importi da fatturare alla formazione ed al recapito della fattura - n.d.r.) delle imprese più piccole.
La fatturazione elettronica non porta anche opportunità?
È impensabile che un obbligo nato per recuperare gettito fiscale comporti benefici immediati per i più piccoli. Certo, per i grandi, l’e fattura è l’occasione di un più efficiente controllo di gestione.
martedì 2 ottobre 2018
Tempi di emissione
Con l'arrivo della fattura elettronica si annunciano tempi molto stretti per l'emissione. Le regole di emissione della fattura elettronica rimangono infatti ancorate al momento di effettuazione dell'operazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 4 DPR 633/1972. I casi principali sono:
Tralasciando il caso della lettera a), in base alla quale tutti di DDT di un mese possono essere fatturati in modo cumulativo entro il 15 del mese successivo (es. entro il 15 aprile emetto una fattura per ciascun cliente cui ho spedito merce nel mese di marzo, che riepiloga tutti i DDT), passiamo alla lettura dell'art. 6 DPR 633/72, anche qui considerando le situazioni più frequenti:
Ma:
A questo punto vediamo quando si considera avvenuta l'emissione della fattura elettronica:
Possiamo tranquillamente ignorare il caso della fattura già emessa, che evidentemente non impatta sul tempo che si ha a disposizione per emettere la fattura 😉, ma per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni non documentate con DDT:
Non hanno invece rilevanza né i tempi tecnici del SdI per elaborare e recapitare la fattura elettronica (fino a 5 giorni) né lo scarto del file da parte del SdI (che può comunque essere ritrasmesso nei 5 giorni successivi alla notifica di scarto).
In fase di prima applicazione della normativa, l'Agenzia delle Entrate "ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile". (CM 13/E/2018 § 1.5).
4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione […] In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto […] effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
[…]
Tralasciando il caso della lettera a), in base alla quale tutti di DDT di un mese possono essere fatturati in modo cumulativo entro il 15 del mese successivo (es. entro il 15 aprile emetto una fattura per ciascun cliente cui ho spedito merce nel mese di marzo, che riepiloga tutti i DDT), passiamo alla lettura dell'art. 6 DPR 633/72, anche qui considerando le situazioni più frequenti:
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. […]
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. […]
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
[…]
Ricapitolando, l'operazione risulta effettuata:
- cessione di beni immobili: alla stipula dell'atto notarile
- cessione di beni mobili: al momento della consegna o spedizione (salvo il caso del DDT visto prima)
- prestazione di servizi: al momento del pagamento
Ma:
- se prima di questi eventi viene emessa fattura (anche per importo parziale) o ricevuto il pagamento (anche parziale), l'operazione si considera effettuata per l'importo fatturato o pagato
A questo punto vediamo quando si considera avvenuta l'emissione della fattura elettronica:
La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. (art. 21 comma 1 DPR 633/72, ultimo periodo)
Possiamo tranquillamente ignorare il caso della fattura già emessa, che evidentemente non impatta sul tempo che si ha a disposizione per emettere la fattura 😉, ma per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni non documentate con DDT:
- la data riportata nella fattura elettronica deve essere antecedente o uguale a quella di incasso del corrispettivo o di consegna / spedizione dei beni e
- il file deve essere inviato al SdI nel medesimo giorno.
Non hanno invece rilevanza né i tempi tecnici del SdI per elaborare e recapitare la fattura elettronica (fino a 5 giorni) né lo scarto del file da parte del SdI (che può comunque essere ritrasmesso nei 5 giorni successivi alla notifica di scarto).
In fase di prima applicazione della normativa, l'Agenzia delle Entrate "ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile". (CM 13/E/2018 § 1.5).
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