venerdì 11 ottobre 2024

Conservazione sostitutiva

Rispetto a quanto scritto in questo post, a seguito della modifica del servizio AdE il servizio di consultazione risulta attivo di default, senza bisogno di alcuna azione da parte dell'utente. Ricordiamo che il servizio di consultazione conserva i dettagli delle fatture fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte dello SdI, pertanto, se è consigliabile scaricarsi i file XML qualora si voglia avere evidenza dei dettagli delle fatture (es. prezzi singoli o descrizioni di riga).


La conservazione delle fatture elettroniche viene effettuata in modo automatico e gratuitamente da parte dello SdI, a patto di sottoscrivere uno specifico accordo di servizio. In assenza di attivazione esplicita, il servizio non viene attivato, anche se si utilizza il portale dell’Agenzia per emettere le fatture elettroniche.
Effettuato l’accesso al portale Fatture e corrispettivi, nella home page del portale selezionare la voce “Fatturazione elettronica e Conservazione”:



clicchiamo quindi su “Accedi alla sezione conservazione”:





e accettiamo le condizioni del servizio (il recupero retroattivo può avvenire dal 1° gennaio del secondo anno precedente quello di inserimento della richiesta, es. 1/1/2022 per le richieste di attivazione inserite nel 2024):

E clicchiamo sul pulsante "Aderisci al servizio"
Non occorre inviare manualmente le fatture in conservazione, in quanto il servizio dell’Agenzia delle Entrate prevede che:

“dal quel momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate automaticamente in conservazione elettronica


Conclusione

Dato che il servizio è gratuito, è consigliabile è consigliabile l'attivazione anche se si utilizza un provider commerciale (es. Aruba, Infocert, Fatture in cloud) per la fatturazione elettronica: una conservazione a norma di legge aggiuntiva non fa mai male.

domenica 12 maggio 2024

Cedolare secca e conduttore in regime di impresa

Con la sentenza di Cassazione 12395/2024 arriva una conclusione definitiva riguardo alla possibilità di applicare il regime della cedolare secca anche al caso in cui il conduttore opera in regime di impresa: secondo la Suprema Corte, dal momento che il locatore è l'unico soggetto che ha titolo per optare per il regime della cedolare, la natura del conduttore non assume rilevanza ai fini dell'esercizio dell'opzione.

Con questa sentenza viene definitivamente cassata l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 26/E/2012), secondo cui il requisito dell'assenza di attività di impresa doveva verificarsi sia in capo al locatore che in capo al conduttore.

Sempre secondo la Cassazione, tale conclusione trova il proprio fondamento proprio nella norma istitutiva della cedolare secca: questa sostituisce l'IRPEF sui redditi fondiari di cui al Titolo I Capo II del TUIR; se la locazione costituisce invece attività di impresa del locatore, il reddito prodotto è reddito di impresa (Titolo I Capo VI del TUIR) rendendo inattuabile la sostituzione.

La sentenza di Cassazione, argomentata solo sulla base del diritto, risolve però anche un problema di fatto, dal momento che il locatore non dispone degli elementi per determinare il regime fiscale del conduttore nel quale ricade la locazione. Si pensi al caso di locazione a persona fisica imprenditore oppure ad ente non commerciale con attività commerciale non prevalente.

mercoledì 24 aprile 2024

Consultazione delle spese sanitarie sul Sistema TS

Con il Sistema Tessera Sanitaria gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato non è più necessario conservare scrupolosamente scontrini e ricevute delle spese mediche per la dichiarazione dei redditi dal momento che (quasi) tutti i dati sono disponibili online sul portale del Sistema TS.

Per consultare e scaricare i propri dati è sufficiente collegarsi al portale del Sistema TS con le proprie credenziali CNS, SPID o CIE:


accedere all'area di consultazione delle spese sanitarie:



selezionare l'anno di interesse e premere il pulsante "Cerca":



Per visualizzare l'elenco completo delle spese presenti. 




Il pulsante "Scarica tutte le spese" permette di scaricare un file Excel con l'elenco delle spese, il modo di pagamento (tracciato / non tracciato), la natura e tutti gli altri dati utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi.


Attenzione alla nota "Perché non trovo una spesa" e, in particolare, alle FAQ presenti sul portale del sistema TS
  • Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS?
  • Chi è tenuto all'invio dei dati?
Per le quali riportiamo di seguito un sunto delle risposte aggiornate alla data di pubblicazione di questo post:


Termini per la trasmissione dei dati di spesa 2023
  • I documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 devono essere inviati entro il 30/09/2023 (le variazioni entro il giorno 06/10/2023);
  • I documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 devono essere inviati entro il giorno 31/01/2024 (le variazioni entro il giorno 07/02/2024).
  • Per i VETERINARI la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

Termini per la trasmissione dei dati di spesa 2024:
  • I documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2024 - 30/06/2024 devono essere inviati entro il 30/09/2024 (le variazioni entro il giorno 07/10/2024);
  • I documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 devono essere inviati entro il giorno 31/01/2025 (le variazioni entro il giorno 07/02/2025).
  • Per i VETERINARI la scadenza annuale degli invii è il 17 marzo 2025.

Soggetti tenuti all'invio dei dati
  • farmacie
  • strutture specialistiche pubbliche e private accreditate
  • iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
  • strutture sanitarie e sociosanitarie autorizzate
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
  • parafarmacie
  • ottici
  • iscritti agli albi professionali degli psicologi
  • infermieri
  • ostetrici
  • medici veterinari
  • tecnici sanitari di radiologia medica
  • strutture della sanità militare
  • farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG)
  • iscritti all’albo dei biologi
  • tecnici sanitari di laboratorio biomedico
  • tecnici audiometristi
  • tecnici audioprotesista
  • tecnici ortopedico
  • dietisti
  • tecnici di neurofisiopatologia
  • tecnici fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienista dentale
  • fisioterapisti
  • logopedisti
  • podologi
  • ortottisti e assistenti di oftalmologia
  • terapisi della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • podologi della riabilitazione psichiatrica
  • terapisti occupazionali
  • educatore professionali
  • podologi della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
  • assistenti sanitari

martedì 2 gennaio 2024

Nuovi limiti per micro e piccole imprese

La direttiva 2775/2023 entrata in vigore il 24 dicembre 2023 ha rivisto al rialzo i limiti di ricavi e attivo patrimoniale per la classificazione delle micro, piccole e medie imprese, in relazione al tasso di inflazione rilevato da Eurostat per il decennio 2013 / 2023. I nuovi limiti sono:

per le microimprese

  • ricavi fino a 900 mila euro (in precedenza fino a 700 mila euro)
  • totale attivo fino a 450 mila euro (in precedenza fino a 350 mila euro)

per le piccole imprese

  • ricavi fino a 10 milioni di euro (in precedenza fino a 8 milioni di euro)
  • totale attivo fino a 5 milioni di euro (in precedenza fino a 4 milioni di euro)

per le medie imprese (categoria non recepita nell'ordinamento italiano)

  • ricavi fino a 15 milioni di euro (in precedenza fino a 12 milioni di euro)
  • totale attivo fino a  7,5 milioni di euro (in precedenza fino a 6 milioni di euro)

I limiti si applicano ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, tuttavia gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare le nuove norme anche per gli esercizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

Avvicinandosi la scadenza del deposito dei bilanci 2023, si spera in una rapida emanazione della norma nazionale che fissa la decorrenza dei nuovi limiti.