Novità fiscali
Pagamenti: dopo 30 giorni dal mancato pagamento della fattura, scattano gli : di mora.
Più: è sufficiente l'invio della fattura, della parcella o della proforma per produrre dopo 30 giorni il decorso automatico degli interessi di mora.
Meno: se il cliente non paga la fattura, figuriamoci se paga gli interessi di mora. E se paga in ritardo, il costo del recupero degli interessi (per non parlare dei tempi) può essere superiore alla cifra degli interessi stessi.
Contratti: l'incarico professionale non è più lasciato alla libertà delle parti, ma inizia ad esserci una, seppur limitata, disciplina.
Più: vengono introdotti il divieto di modifica unilaterale del contratto, il divieto di recesso senza preavviso per le prestazioni continuative, il divieto di termini di pagamento superiori a 60 giorni e la forma scritta su richiesta del professionista.
Meno: visti i tempi della giustizia civile italiana, se il committente non rispetta i termini di pagamento, al lavoratore autonomo non resta molto da fare, se non attendere.
Invenzioni: i diritti di utilizzazione economica delle invenzioni spettano al lavoratore autonomo.
Più: viene limitato l'abuso di posizione dominante da parte dei committenti.
Meno: situazione che coinvolge un numero limitato di professionisti.
Spese di vitto e alloggio: le spese di vitto e alloggio, documentate analiticamente e riaddebitate al committente non concorrono al limite di deducibilità del 2%, bensì sono interamente deducibili.
Più: finalmente viene chiarita una questione dubbia.
Meno: il divieto di doppia imposizione presente nel nostro ordinamento tributario, anche prima del Jobs act, permetteva di dedurre la spesa rimborsata in caso di tassazione del rimborso.
Spese di formazione: Deduzione al 100% delle spese di formazione, con tetto di 10.000 euro / anno.
Più: dato sempre più professioni prescrivono la formazione continua, finalmente è possibile dedurre per intero quanto si deve spendere.
Meno: non me ne vengono in mente.
Rapporti con la pubblica amministrazione
Placement: gli sportelli lavoro presso i centri dell'impiego tratteranno anche il lavoro autonomo.
Più: non me ne vengono in mente.
Meno: gli sportelli lavoro, che hanno sostituito gli uffici di collocamento, già non funzionano per i dipendenti.
Bandi pubblici: le pubbliche amministrazioni promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici
Più: ???
Meno: ???
Reti e consorzi: possibilità di costituire reti, consorzi e associazioni temporanee per partecipare a bandi e appalti
Più: i lavoratori autonomi, riuniti in reti o ATS, potranno partecipare direttamente agli appalti pubblici.
Welfare
NB: questa sezione riguarda unicamente gli iscritti alla gestione separata INPS; non si applica ai professionisti iscritti alle casse di previdenza professionali.
Maternità e malattia: riduzione dei requisiti per l'indennità di maternità e modifica dei requisiti per quella di malattia.
Meno: intanto viene previsto un aumento dei contributi INPS fino allo 0,5%; per le modifiche ai requisiti occorre attendere un decreto del governo.
Ammortizzatori sociali: viene resa permanente l'indennità Dis-coll.
Più: se si hanno almeno 3 mesi di contributi tra il 1° gennaio e la fine del contratto, si ha diritto all'indennità.
Meno: riguarda solo i CoCoCo e i CoCoPro, che però è una forma contrattuale soppressa dal Jobs act del 2015. Come scritto sul sito INPS, non spetta (il grassetto è presente nell'originale!) a titolari di partita IVA, assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio.
Congedi parentali: passa da 3 a 6 mesi entro i 3 anni del bambino.
Più: non è richiesto il requisito contributivo se il congedo è fruito nel primo anno di vita del bimbo.
Meno: situazione difficilmente applicabile alle partite IVA.
Malattia: diritto ai periodi di malattia in caso di gravi patologie.
Più: raddoppio dell'indennità spettante.
Maternità: cancellato l'obbligo di astensione dal lavoro.
Più: finalmente!
Gravidanza, malattia e infortunio: diritto a conservare il rapporto di lavoro per 150 giorni, con sospensione di attività e senza compenso. La lavoratrice madre, con il consenso del committente, può farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di propria fiducia.
Meno: il committente può interrompere il rapporto per il venir meno dell'interesse o negare il consenso alla sostituzione per maternità.