venerdì 8 febbraio 2013

Professionisti "non organizzati"

Lunedì 11 febbraio entra in vigore la legge 14 gennaio 2013 n. 4 intitolata "Disposizioni in materia di professioni non organizzate". Le professioni non organizzate sono tutte quelle professioni quali traduttori, interpreti, consulenti informatici, disegnatori, fotografi, amministratori di condominio, consulenti finanziari e assicurativi, per le quali non esiste un ordine o un albo professionale.

Anche se non cambia niente nel modo di svolgere la professione, dal momento che la legge conferma che "l'esercizio della professione è libero" occorre indicare "in ogni documento e rapporto scritto con il cliente" il riferimento alla disciplina applicabile e agli estremi della legge. Insomma, dopo che per anni si è parlato di soppressione degli ordini professionali (forse qualcuno ricorda ancora le discussioni che hanno preceduto l'emanazione del Decreto Bersani del 2007, poi limitatosi all'abolizione delle tariffe professionali), siamo oggi arrivati alla conclusione opposta: è opportuno che esistano organi con il compito di vigilare sull'operato dei professionisti e sulla qualità della prestazione svolta. Anche senza arrivare all'art. 33 della Costituzione, che prevede l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni organizzate.

Al momento sembra essere soprattutto una questione di modifica della carta intestata e del gruppo firma nella mail, con l'inserimento della dicitura richiesta, però la norma contiene una futura evoluzione verso una sorta di "bollino di qualità" analogo a quello che è o dovrebbe essere la certificazione ISO per le attività industriali. Lo scopo di questo, leggendo i vari articoli della norma, appare quello di "tutelare i consumatori" e "garantire la trasparenza del mercato", scopo per il quale da anni si battono alcune associazioni di categoria, che già compiono una forma di controllo sulla professionalità dei propri iscritti, non molto dissimile dalla vigilanza disciplinare che gli Ordini professionali svolgono per legge.

Infine, bisogna ammettere che la dizione prevista dalla legge appare particolarmente brutta, chiedendo il riferimento espresso  agli estremi della legge 4/2013, con il rischio di dover scrivere cosa NON si è invece di cosa si è. In altre parole, il fotografo non potrà scrivere "Mario Rossi, fotografo" ma dovrà scrivere "Mario Rossi, professionista non organizzato ai sensi dell'art. 1 comma 2 legge 4/2013". Proprio adesso che in campo fiscale le prestazioni business-to-business rese a soggetti extra-UE sono diventate "operazioni non soggette", invece che "operazioni fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/1972"...