mercoledì 31 dicembre 2014

Minimi 2015 alla partenza

La conversione della legge di stabilità 2015 non ha introdotto modifiche rispetto alle bozze circolate da ottobre in poi per cui i commenti presenti in questo blog rimangono validi.

Il post del 21 dicembre subito qui sotto riepiloga le condizioni per l'accesso e l'eventuale passaggio automatico al nuovo regime in presenza delle condizioni di ammissione.

Confermato dall'art. 1 comma 88 della legge di stabilità che gli attuali "minimi" possono conservare il regime agevolato con tassazione al 5% fino alla scadenza naturale:
I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Confermata infine la soppressione del regime per le nuove iniziative introdotto dall'art. 13 legge 388/2000 (c.d. "regime delle nuove iniziative") che, di fatto, non era più utilizzato dal 2012 quando la tassazione dei minimi è scesa dal 20% al 5% mentre il regime delle nuove iniziative ha conservato la tassazione al 10%.

domenica 21 dicembre 2014

Minimi 2015: la bozza finale del decreto

Mancano solo le ultime approvazioni, ma il regime dei minimi in "versione 2015" è praticamente definitivo.

Le condizioni per l'accesso sono:

  1. ricavi o compensi non devono superare la soglia prevista per il codice attività, soglia che varia tra 15.000 e 40.000 euro (v. post del 20 ottobre)
  2. le spese per prestazioni di lavoro (dovrebbe trattarsi sia le fatture dei collaboratori con partita IVA che le note dei collaboratori occasionali) non devono superare i 5.000 euro all'anno
  3. il valore dei beni strumentali, al lordo delle quote di ammortamento (cioè, in sostanza, la somma del costo di acquisizione di tutti i beni strumentali posseduti) non deve superare i 20.000 euro
  4. i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione posseduti dal soggetto non devono essere superiori al reddito con partita IVA, salvo il caso in cui la somma dei due tipi di reddito non superi i 20.000 euro.
I soggetti per cui si verificano tutte queste condizioni al 31 dicembre passano automaticamente al regime dei "nuovi minimi" nell'anno successivo, salvo il caso in cui il contribuente decida di adottare un regime differente. Non dovrebbe essere richiesta nessuna opzione esplicita, ma è sufficiente il comportamento tenuto ("comportamento concludente").

Per i soggetti che iniziano una nuova attività, il reddito da assoggettare alla tassazione del 15% viene ridotto di un terzo per l'anno di inizio attività e per i due successivi. Per la definizione di "nuova attività" si applicano le stesse regole dei "minimi versione 2012".