martedì 12 febbraio 2013

Professionisti e B2B

Mi è stato appena chiesto: "ma quali sono le sanzioni se non indico che sono un professionista non organizzato"?

La tentazione di rispondere "quelle previste dal Codice del consumo" è stata forte. Però, prima di rispondere, ho preferito dare un'occhiata al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. E la sorpresa c'è stata.

L'articolo 1 stabilisce che, nel rispetto di una serie di norme, "il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti."

Giusto, ma chi sono consumatori e utenti? La risposta si trova poche righe dopo, all'articolo 3: "Ai fini del presente codice si intende per consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Sembra quindi che non vi siano sanzioni per i professionisti non organizzati che operano nel mondo business-to-business ("B2B"), cioè che effettuano consulenze a favore di altri professionisti o di imprese, dal momento che a tale rapporto non si applica il Codice del consumo. Del resto, anche sul sito di Apple Italia appare il testo della Garanzia legale del venditore dove si afferma che la garanzia legale di due anni si applica solo ai privati consumatori; chi acquista con partita IVA è un' impresa o un professionista ed ha solo un anno di garanzia (il Mac portatile su cui sto scrivendo questo commento mi fa notare che è del 2009 e non ha un problema, anche se quando vado in bicicletta me lo porto nello zaino)

Non spetta a noi commentare l'utilità della nuova norma sulle professioni, però sarebbe forse stato meglio limitarsi a dare valore legale di "organismi di attestazione della qualità" alle associazioni di categoria che effettuano la vigilanza sui propri iscritti.